TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 19 aprile 2019, n. 914

Procedura concorsuale posto ricercatore a tempo determinato-Notifica

Data Documento: 2019-04-19
Area: Giurisprudenza
Massima

Per giurisprudenza costante (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 marzo 2018, n.1467; Sez. IV, 15 giugno 2016 n.2638), da cui il Collegio non ritiene sussistano ragioni per discostarsi, la notifica al controinteressato del ricorso presso l’ufficio pubblico dove presta servizio, non a mani proprie, ma con consegna dell’atto ad altra persona, pur se addetta all’ufficio stesso, è inammissibile, atteso che la possibilità prevista dall’art. 139 comma 2, c.p.c. – direttamente applicabile al giudizio amministrativo in virtù del richiamo operato dall’art.39, co.2, del c.p.a. – di procedere alla notifica a mani di “persona addetta all’ufficio” si riferisce esclusivamente agli uffici dove l’interessato tratta i propri affari – per cui può affermarsi un’immedesimazione di principio tra ufficio e destinatario – e non anche quello presso il quale il dipendente pubblico controinteressato presti lavoro subordinato.

Contenuto sentenza

N. 00914/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00345/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Catania, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 37; 
contro
Università degli Studi Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, via [#OMISSIS#] Ognina, 149; 
nei confronti
Dott.Ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
– decreto n. 5387, del 20.12.2017, n. prot. 156611, a firma del Rettore e del Pro-rettore, con il quale è stata individuata la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quale candidato migliore [#OMISSIS#] selezione pubblica per stipulare un contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della L. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio [#OMISSIS#] studenti presso il dipartimento di Scienze umanistiche, struttura didattica di afferenza, settore concorsuale 11/A2 Storia moderna, Università degli Studi di Catania;
– dei verbali di concorso redatti dalla commissione giudicatrice;
– della nota integrativa a firma del [#OMISSIS#] della commissione giudicatrice, richiamata nel decreto rettorale n. 5387, del 20.12.2017, n. prot. 156611;
– di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ivi compresi i provvedimenti, anche endoprocedimentale, di accertata regolarità formale degli atti di concorso da parte degli uffici competenti, non conosciuti, in parte qua;
nonché, ove occorrer possa, degli atti presupposti, già avversati nel ricorso n. 1966/2017 pendente dinanzi a codesta Ill.ma Sezione,
“- del provvedimento del Direttore Generale dell’Università degli Studi di Catania prot. 129685 del 03.11.2017, avente ad oggetto l’esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva ad un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della L. 240/2010, indetto con Decreto Rettorale n. 3071 del 2017, pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. n. 72 del 22.09.2017 per il Settore concorsuale 11/A2, SSD M-STO/02;
– del Bando della procedura indetta con il Decreto Rettorale n. 3071 del 2017, relativamente [#OMISSIS#] artt. 1 e 2 (Requisiti per l’ammissione alla selezione);
– del Regolamento dell’Università di Catania per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato di cui al Decreto Rettorale n. 3311 del 05.07.2011 e ss.mm.ii., relativamente all’art. 3, comma 2;
– di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ivi compresa la deliberazione adottata dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’università degli Studi di Catania, richiamata nel D.R. di indizione della procedura, non conosciuta, in parte qua;
nonché per la condanna dell’amministrazione
– all’adozione del provvedimento di ammissione della ricorrente alla procedura selettiva”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il decreto n. 5387 del 20 dicembre 2017, con cui la controinteressata è stata individuata quale candidato migliore [#OMISSIS#] selezione pubblica per stipulare un contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio [#OMISSIS#] studenti presso il dipartimento di scienze umanistiche, struttura didattica di afferenza, settore concorsuale 11/A2 Storia moderna, Università degli Studi di Catania; ha altresì impugnato gli ulteriori atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento, con condanna dell’amministrazione all’adozione del provvedimento di ammissione della ricorrente alla procedura selettiva.
Ha premesso di avere presentato domanda di partecipazione alla detta selezione in via telematica in data 21 ottobre 2017 e di essere stata esclusa dalla stessa, nonostante il possesso di tutti i titoli necessari per la partecipazione, con provvedimento del Direttore Generale del 3 novembre 2017, comunicato con lettera A/R in data 8 novembre 2017. Il provvedimento di esclusione, ritenuto illegittimo, è stato oggetto di ricorso dinanzi a questo Tar ed ha assunto il numero di R. G. n. 1966/2017.
Ha rappresentato altresì che, con istanza di accesso ex art. 22 e ss. L. n. 241/1990, formulata a mezzo dei propri procuratori ed inviata tramite PEC del 17 novembre 2017, la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] chiedeva la “visione e di acquisire copia degli atti e dei documenti relativi alla procedura selettiva in oggetto ed in particolare delle domande di partecipazione presentate”; che, con nota comunicazione n. prot. 149026 del 4 dicembre 2017, l’Università degli Studi di Catania, Area per la gestione amministrativa del personale, rigettava la richiesta di accesso formulata dalla dott.ssa [#OMISSIS#]; che, anche avverso tale illegittimo diniego, la stessa ha esperito ricorso che ha assunto il n. di R. g. n. 2247/2017.
Da [#OMISSIS#], con il citato Decreto del 20 dicembre 2017, la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] è stata individuata quale candidato migliore [#OMISSIS#] selezione pubblica per stipulare un contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della L. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio [#OMISSIS#] studenti presso il dipartimento di Scienze umanistiche, struttura didattica di afferenza, settore concorsuale 11/A2 Storia moderna; avverso tale decreto e gli altri atti in epigrafe, con il presente ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
I. Illegittimità derivata del decreto n. 5387, del 20.12.2017, n. prot. 156611, a firma del Rettore e del Prorettore per illegittimità del provvedimento di esclusione per violazione e falsa applicazione del combinato disposto risultante dall’art. 24, comma 3, e 29, comma 5, della L. 240/2010. Violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.;
II. Illegittimità derivata del decreto n. 5387, del 20.12.2017, n. prot. 156611, a firma del Rettore e del Prorettore per illegittimità degli artt. 1 e 2 del Bando di indizione della procedura selettiva per violazione e falsa applicazione del combinato disposto risultante dell’art. 24, comma 3, e 29, comma 5, della L. 240/2010. Illegittimità derivata del decreto n. 5387, del 20.12.2017, n. prot. 156611, a firma del Rettore e del Prorettore e illegittimità del provvedimento di esclusione per effetto dell’illegittima previsione contenuta nel predetto art. 2 del Bando;
III. Illegittimità derivata del decreto n. 5387, del 20.12.2017, n. prot. 156611, a firma del Rettore e del Prorettore e illegittimità del provvedimento di esclusione, nonché del Bando di gara, per effetto dell’illegittima previsione contenuta nel predetto art. 3, comma 2, del suddetto Regolamento. Illegittimità dell’art. 3, comma 2, del Regolamento per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato dell’Università degli Studi di Catania, di cui al D.R. 3311 del 5 luglio 2011 e ss.mm.ii per violazione e falsa applicazione del combinato disposto risultante dell’art. 24, comma 3, e 29, comma 5, della L. 240/2010.
IV. Illegittimità derivata del decreto rettorale n. 5387/2017 per illegittimità del provvedimento di esclusione per mancato riconoscimento dell’equipollenza dei titoli vantati dalla ricorrente con il titolo di dottore di ricerca. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Violazione dell’art. 97 Cost.;
V. Illegittimità derivata del decreto rettorale n. 5387/2017 per illegittimità del provvedimento di esclusione per violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, della L. 241/1990, nonché dell’art. 4 del Bando. Difetto assoluto di motivazione.
2. Si è costituita l’Università per resistere al giudizio; con istanza di prelievo prima e con memoria poi, la resistente ha fatto presente che, nelle more, è stata pubblicata la sentenza ex art.60 di questo T.A.R., sez. I, n.363 del 15 febbraio 2018, che ha accolto il ricorso della dott.ssa [#OMISSIS#] avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva in questione. L’Università ha quindi esposto che, in esecuzione di detta pronunzia, con nota prot. 46216 del 4 aprile 2018, la commissione giudicatrice è stata invitata a riesaminare comparativamente i 9 candidati alla luce dei giudizi individuali e collegiali da formulare nei confronti della solo dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], fermi restando i giudizi espressi nei confronti degli altri candidati, al fine di individuare i 6 candidati da ammettere alla discussione, con la commissione, dei titoli e delle pubblicazioni e alla prova orale; con rettorale prot. 48057 del 06 aprile 2018 è stato comunicato alla dott.ssa Gazzè l’avvio del procedimento finalizzato all’esecuzione della citata sentenza n. 363/2018, assegnando [#OMISSIS#] per l’eventuale presentazione di memorie scritte e documenti; con istanza del 26 aprile 2018, acquisita al prot.56698 di pari data, la dott.ssa [#OMISSIS#] ha richiesto accesso [#OMISSIS#] atti e il rilascio di copia di documentazione inerente al procedimento (atti di impugnazione al TAR della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], atto di esclusione della stessa, D.R. del 20 dicembre 2018, istanze, diffide e qualunque altro atto inerenti il D.R. 20 dicembre 2017; nota rettorale prot. 46126/2018); i predetti atti sono stati rilasciati all’interessata con nota prot. 57539 del 27 aprile 2018; con nota pec del 12 [#OMISSIS#] 2018 il legale della controinteressata ha rappresentato che il ricorso nr. 345/2018, con il quale la dott.ssa [#OMISSIS#] ha impugnato il D.R. del 20 dicembre 2018 di individuazione della dott.ssa Gazzè quale candidato migliore della selezione de qua, non è mai stato notificato a quest’[#OMISSIS#], “con conseguente consolidamento dell’esecutività del decreto impugnato”.
La resistente ha, quindi, sollecitato la decisione del presente giudizio al fine di acquisire un quadro definitivo degli interessi coinvolti; ha, altresì, depositato copia della sentenza del Cons. di St., sez. IV, n. 3735/2014, in tema di notificazione effettuata presso l’ufficio ove il dipendente pubblico rende la propria prestazione lavorativa.
3. Alla pubblica udienza del 4 aprile 2019, il difensore della ricorrente ha fatto presente che la notifica del ricorso alla controinteressata presso l’Università si è resa necessaria a seguito del diniego di accesso ai dati della stessa, oggetto di precedente ricorso presso questo T.A.R., come comprovato dalla relativa sentenza n.1740 del 2018.
Il difensore di parte ricorrente ha, in particolare, evidenziato l’incolpevolezza rispetto alla detta notificazione; quindi, ha chiesto, ove ritenuto necessario dal Collegio, la rimessione in termini con riconoscimento del beneficio dell’errore scusabile, pur ribadendo la convinzione della esaustività della notifica eseguita presso l’Università.
L’Avvocato dello Stato, dal suo canto, ha insistito per l’inammissibilità del ricorso e si è opposto alla rimessione in termini, che avrebbe dovuto essere richiesta [#OMISSIS#] prima difesa; ha, inoltre, eccepito l’ulteriore profilo di inammissibilità perché il ricorso avrebbe dovuto essere introdotto con il rito dell’ottemperanza; indi il ricorso è stato posto in decisione dopo la discussione.
4. Il ricorso è inammissibile.
Per giurisprudenza [#OMISSIS#] (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 7 marzo 2018, n.1467; sez. IV, 15 giugno 2016 n.2638), da cui il Collegio non ritiene sussistano ragioni per discostarsi, la notifica al controinteressato del ricorso presso l’ufficio pubblico dove presta servizio, non a mani proprie, ma con consegna dell’atto ad altra persona, pur se addetta all’ufficio stesso, è inammissibile, atteso che la possibilità prevista dall’art. 139 comma 2, c.p.c. – direttamente applicabile al giudizio amministrativo in virtù del richiamo operato dall’art.39, co.2, del c.p.a. – di procedere alla notifica a mani di “persona addetta all’ufficio” si riferisce esclusivamente [#OMISSIS#] uffici dove l’interessato tratta i propri affari – per cui può affermarsi un’immedesimazione di principio tra ufficio e destinatario – e non anche quello presso il quale il dipendente pubblico controinteressato [#OMISSIS#] lavoro subordinato. Una siffatta interpretazione restrittiva, oltre a rispondere alle esigenze peculiari del processo amministrativo, è confortata anche dal parallelo e alternativo riferimento, operato dallo stesso comma 1 dell’art. 139 c.p.c., al luogo di esercizio, evidentemente in proprio, dell’industria o del commercio, nonché dalla previsione del secondo e terzo comma circa le persone idonee a ricevere la notificazione, che postula la sussistenza di un rapporto strettamente fiduciario tra esse e il destinatario della notificazione stessa; presupposizione non riferibile ad un ufficio, la cui organizzazione non rientra [#OMISSIS#] disponibilità del destinatario medesimo (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2009 n.3876 secondo cui “è inammissibile il ricorso notificato al controinteressato, in modo diretto od a mezzo del servizio postale, presso l’ufficio pubblico dove egli presta servizio, qualora la consegna dell’atto o del plico non sia avvenuta a sue mani, bensì ad altra persona pur se addetta a quell’ufficio, atteso che la possibilità prevista dall’art. 139, comma 2, c.p.c., di procedere alla notifica a mani di persona addetta all’ufficio si riferisce esclusivamente [#OMISSIS#] uffici privati”; successivamente Con . St., Sez. IV, n. 1440 del 2016).
Nel [#OMISSIS#] la notifica alla controinteressata è stata effettuata a mezzo servizio postale con raccomandata A/R presso l’Università, modalità, di per sé, non ammessa; per di più, vi è incertezza circa il soggetto che ha ricevuto l’atto, in quanto dall’esame della cartolina di ritorno, [#OMISSIS#] parte relativa al destinatario, con un unico tratto di penna è stata segnata sia la [#OMISSIS#] “delegato del direttore” che quella “delegato del comandante del (corpo e reparto)”, in corrispondenza della quale, peraltro, risulta apposta la (illeggibile) sottoscrizione.
D’altra parte, altra notifica alla dott.ssa Gazzè tramite pec è stata effettuata sempre presso l’Università.
La controinteressata non si è costituita e non v’è alcuna possibilità di “indagine” sulla avvenuta conoscenza aliunde dell’atto non notificato.
Alla luce di quanto sopra occorre rilevare che:
a) la dott.ssa Gazzè era l’unica controinteressata nell’ambito della impugnazione in esame;
b) non essendo stata correttamente notificata, l’impugnazione in questione deve essere dichiarata inammissibile ex art. 41 del c.p.a. (cfr. sul punto fra le tante, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1440 del 2016; Sez. V, n. 2912 del 2015);
c) né alla ricorrente può essere accordata la rimessione in termini, in quanto non sussistono le condizioni per la concessione del beneficio dell’errore scusabile previsto dall’art. 37 c.p.a: è infatti principio ormai consolidato che tale istituto rivesta carattere eccezionale (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., nn. 33 del 2014, 32 del 2012, 10 del 2011, 3 del 2010; Cons. St. sez. IV, n.1467/2018 cit.), [#OMISSIS#] misura in cui si risolve in una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali, ed è soggetto a regole di stretta interpretazione, poiché i termini processuali sono stabiliti dal legislatore per ragioni di interesse generale e hanno applicazione oggettiva. In definitiva, i presupposti per la concessione dell’errore scusabile sono individuabili esclusivamente nell’oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui dell’Amministrazione, nell’ordine del [#OMISSIS#] di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, nel [#OMISSIS#] fortuito e [#OMISSIS#] forza [#OMISSIS#].
Nel [#OMISSIS#] di specie, non è stata allegata e provata nessuna delle menzionate situazioni; né in senso contrario può giovare la circostanza – dichiarata solo nell’[#OMISSIS#] udienza – che, a fronte del silenzio dell’amministrazione (azionato in altro e precedente giudizio, conclusosi con la sentenza di questo T.A.R. n. 1740 del 2018), parte ricorrente non avrebbe potuto fare diversamente che notificare alla controinteressata presso l’Università.
Invero, [#OMISSIS#] atti, non risulta allegata alcuna istanza avanzata dalla ricorrente, prima dell’instaurazione del presente giudizio (e in occasione dello stesso), all’Università, né risulta allegato un eventuale diniego a tale istanza. Non può giovare alla ricorrente, ai fini dell’errore scusabile, l’avere richiesto, tramite PEC del 17 novembre 2017, la “visione e di acquisire copia degli atti e dei documenti relativi alla procedura selettiva in oggetto ed in particolare delle domande di partecipazione presentate”, a seguito della propria esclusione dalla procedura, contestata, per come detto, con altro ricorso. Non risulta, in particolare, che la ricorrente, prima di instaurare il presente giudizio (e non il precedente volto a contestare la propria esclusione), abbia fatto quanto era necessario e opportuno per individuare correttamente il luogo di notifica del terzo-controionteressato ai fini di una valida vocatio in ius, se del [#OMISSIS#] avanzando una specifica domanda in tale senso all’amministrazione alla luce dell’interesse a contestare in giudizio le risultanze della procedura in esame, secondo cui la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] era risultata candidata migliore [#OMISSIS#] selezione pubblica in questione; dimodoché non si ritiene che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’errore scusabile.
5. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese, tuttavia, in considerazione della specificità della fattispecie, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 4 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
[#OMISSIS#] La [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
 Pubblicato il 19/04/2019