TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 30 aprile 2019, n. 967

Procedura concorsuale posto ricercatore a tempo determinato-Attività valutativa da parte della Commissione-limiti sindacato giurisdizionale

Data Documento: 2019-04-30
Area: Giurisprudenza
Massima

Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, le valutazioni della commissione d’esame nei concorsi o nelle procedure comparative pubbliche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili nei limiti della loro ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, in presenza di «elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile» (Cons. Stato, Sez. IV, 4 giugno 2013, n. 3057).

Contenuto sentenza

N. 00967/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00367/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 367 del 2018, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in [#OMISSIS#], via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 76; 
contro
– l’Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cernuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura della medesima Università [#OMISSIS#] in Catania, [#OMISSIS#] Università, n. 2; 
nei confronti
– [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del medesimo [#OMISSIS#] in Catania, corso delle Province n. 203; 
per l’annullamento
a) quanto al ricorso introduttivo:
«1) del verbale della Commissione Giudicatrice n. 2 del 13 ottobre 2017 inerente alla selezione pubblica indetta con DR n. 2057/2017 per la stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24 , c. 3° lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica integrativa e di servizi allo studente presso il Dipartimento di agricoltura, alimentazione e ambiente, settore concorsuale 07/F1 scienze e tecnologie alimentari, settore scientifico disciplinare (profilo) AGR15/ scienze e tecnologie alimentari […];
2) del verbale della Commissione giudicatrice n. 3 del 30 novembre 2017 […];
3) della relazione riassuntiva della Commissione giudicatrice del 30 novembre 2017 […];
4) del DR n. 5181 del 7 dicembre 2017 con cui è stata accertata la regolarità della procedura e la dott.ssa [#OMISSIS#] è stata dichiarata vincitrice della selezione pubblica de qua;
5) ove adottata, […] della delibera motivata recante la proposta di chiamata del vincitore della selezione adottata dal Consiglio della struttura didattica interessata;
6) ove adottata, e allo stato non meglio conosciuta, della delibera di approvazione della proposta di chiamata del vincitore della selezione adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Catania;
7) del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato eventualmente stipulato dalla dott.ssa [#OMISSIS#] con l’Università degli Studi di Catania, ancorché allo stato non meglio conosciuto, nonché qualsiasi altro atto e/o provvedimento comunque finalizzato all’immissione nelle mansioni ancorché allo stato non meglio conosciuto;
8) ove occorra, nell’interpretazione datane dalla Commissione giudicatrice e nei limiti d’interesse per come in parte motiva, anche del verbale n. 1 del 13 ottobre 2017 con cui sono stati predeterminati i criteri di valutazione [#OMISSIS#] selezione pubblica indetta con DR n. 2057/2017 […];
9) di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale nei limiti d’interesse».
b) quanto al ricorso incidentale:
«- del verbale n. 3 della Commissione giudicatrice della selezione pubblica per la stipula di contratto di lavoro per ricerca e didattica presso il Dipartimento agricoltura, alimentazione e ambiente, limitatamente alle parti concernenti i punteggi indicati nel ricorso incidentale»;
– nonché per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della controinteressata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dell’Università degli Studi di Catania;
Visto il ricorso incidentale di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il dott. [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#];
Uditi nell’udienza pubblica del 31 gennaio 2019 gli avv.ti G. [#OMISSIS#] e F. [#OMISSIS#] per la parte ricorrente; V. [#OMISSIS#] per l’Università degli Studi di Catania; N. [#OMISSIS#] per la parte controinteressata;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La vicenda contenziosa riguarda l’esito, del quale parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, della procedura di reclutamento di ricercatori a tempo determinato indetta con decreto rett. n. 2057/17, da destinare al Dipartimento di agricoltura, alimentazione e ambiente (settore concorsuale 01/F1) del medesimo Ateneo in ragione di una asserita non corretta valutazione dei titoli dei soggetti classificatisi al primo e secondo posto.
Nell’ambito della medesima procedura la (odierna) controinteressata dott.ssa [#OMISSIS#] è stata individuata «quale candidato migliore» (cfr. decreto rett. n. 5181/2017) con 80,1 punti mentre il ricorrente dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] si è classificato al secondo posto con complessivi 77,1 punti (cfr. relazione riassuntiva, doc. 6, produzione di parte controinteressata).
2.- Con l’unico motivo di doglianza proposto in via principale, parte ricorrente ha dedotto i vizi di violazione di legge (art. 24 l. n. 240 de 2010; d.m. 243 del 2011 e artt. 2 e 6 del bando di selezione) ed eccesso di potere sotto diversi [#OMISSIS#] i quali sarebbero alla base della asserita illegittima attribuzione di punteggi alla controinteressata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Sostiene parte ricorrente che:
a) sarebbero stati attribuiti 0,5 punti per la titolarità di brevetti, pure ammessa dall’art. 6 del bando, poiché la controinteressata si sarebbe limitata a presentare una «domanda di brevetto industriale» mai stata esitata dall’Ufficio marchio e brevetti (sicché il brevetto non sarebbe [#OMISSIS#] titolarità della stessa candidata alla data di presentazione della domanda);
b) sarebbero stati illegittimamente attribuiti 4,7 punti per la pubblicazione n. 3 e 4,3 punti per la pubblicazione n. 7. In disparte ogni altro elemento, per un verso, le pubblicazioni presentate dalla controinteressata non sarebbero congruenti con il settore scientifico disciplinare di riferimento e con il settore concorsuale poiché avvenute su riviste (asseritamente) estranee a tali settori, a differenza delle pubblicazioni del ricorrente le quali sarebbero avvenute sulle riviste della categoria «food science»; per altro verso, l’Amministrazione avrebbe valutato quale pubblicazione un intervento a convegno con successiva pubblicazione degli atti.
3.- In via gradata il ricorrente ha censurato la (a suo dire, illegittima) mancata attribuzione di idoneo punteggio per specifici titoli dallo stesso presentati – ciò che, secondo quanto esposto, darebbe luogo al radicale travolgimento della stessa- e, segnatamente:
– non sarebbe stato valutato uno dei due dottorati di ricerca indicati nel curriculum;
– non sarebbe stato valutato «l’incarico di docenza svolto […] presso la Scuola interuniversitaria siciliana di specializzazione per l’insegnamento secondario (SISSIS)»;
– non sarebbe stata valutata «l’attività di formazione e ricerca condotta in seno al dottorato di ricerca in Chimica agraria ed ecocompatibilità»;
– non sarebbe stato valutato il titolo di «collaborazione al progetto PON IT-Citrus».
Parte delle doglianze dedotte (sempre) in via gradata è rivolta a contestare ulteriormente l’illegittima attribuzione di punteggio alla controinteressata in considerazione che:
– il titolo di «tutor accademico del progetto KanaPaper classificato nei primi tre posti di Startup Academy 2014» non avrebbe potuto essere valutato quale «conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca». La ricorrente non avrebbe fatto parte del team premiato ma avrebbe esclusivamente svolto le funzioni di tutor accademico del progetto in questione;
– il titolo «CAPITT – the best researcher award II edizione» non avrebbe potuto essere valutato poiché il progetto risulterebbe soltanto inserito tra gli 8 selezionati, ma non sarebbe risultato vincitore e nemmeno tra i tre finalisti;
– non avrebbe potuto essere suscettibile di valutazione «l’inserimento della stessa [#OMISSIS#] lista completa degli Esperti regionali per la valutazione e il monitoraggio di progetti (Bando DDG 1876 del 17/06/2016)».
Da [#OMISSIS#] il ricorrente non ha mancato di criticare l’operato dell’Università allorché avrebbe omesso di considerare l’apporto individuale dei candidati alle pubblicazioni in presenza di una previsione della lex specialis della procedura che pure imponeva di «valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa».
4.- Il ricorrente ha, altresì, proposto domanda del risarcimento del danno che sarebbe stato cagionato dalla mancata assunzione nel ruolo di ricercatore a tempo determinato.
5.- Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Catania la quale ha preliminarmente eccepito la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame poiché parte ricorrente non avrebbe impugnato la delibera del Consiglio di Amministrazione di Ateneo del 21 dicembre 2017, di approvazione della proposta di chiamata e nomina della vincitrice dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e, nel merito, nel segnalare che le censure di parte ricorrente impingerebbero nel merito delle scelte della p.a., ha concluso per l’infondatezza delle domande di controparte.
6.1.- Si è costituita in giudizio anche la controinteressata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] la quale, in rito, ha revocato in dubbio la ritualità della notificazione del ricorso poiché avvenuta in modalità cartacea con firma autografa dei difensori e non firmato digitalmente; ha eccepito l’inammissibilità della domanda di annullamento poiché, in tesi, contenente censure volte a sostituire le scelte dell’Amministrazione; nel merito ha chiesto il rigetto del gravame.
6.2.- La medesima controinteressata ha proposto ricorso incidentale con il quale ha lamentato l’illegittimità delle valutazioni della Commissione giudicatrice in favore del ricorrente principale.
Con l’unico mezzo proposto in via incidentale ha dedotto, quanto alla valutazione dei titoli del ricorrente principale, che:
– illegittimamente sarebbero stati attribuiti punti 5 per «attività didattica a livello universitario e pertinente con il s.s.d. AGR/15» sul rilievo che l’insegnamento di Packaging apparterrebbe ad un diverso settore scientifico disciplinare e l’attività di «co-tutor di tesi sperimentali di laurea» risulta correlata a tesi in cui erano relatori altri docenti;
– illegittimamente sarebbe stato valutato il «contratto di assunzione a tempo determinato presso il Parco Tecnologico Padano, sede di Catania, con mansioni di referente di sede e operatore su progetto IT-citrus PON01-01623».
7.- All’udienza pubblica del 31 gennaio 2019, presenti i procuratori delle parti che hanno ribadito le rispettive tesi difensive, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato posto in decisione.
8.- Il ricorso principale, alla stregua di quanto si dirà e con le precisazioni di seguito esposte, non è meritevole di accoglimento. Tale esito, per evidenti ragioni di economia processuale e di sinteticità, consente al Collegio di non indugiare sulle questioni in rito sollevate dalle parti resistente e controinteressata e di non esaminare il ricorso incidentale da quest’[#OMISSIS#] proposto.
9.- Secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, le valutazioni della commissione d’esame nei concorsi o nelle procedure comparative pubbliche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili nei limiti della loro ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, in presenza di «elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile» (Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2013, n. 3057).
10.- Venendo alla lamentata attribuzione di titoli asseritamente non valutabili in favore della controinteressata, le valutazioni dell’Amministrazione si pongono complessivamente, e con le eccezioni di cui si dirà, nel segno della correttezza logica e non integrano alcuno dei presupposti, sulla base dei quali poter affermare che il giudizio sia stato arbitrario.
Più precisamente, in relazione alle pubblicazioni, l’affermazione dell’Amministrazione secondo cui esse fossero tutte in linea con i criteri predeterminati e che con riferimento all’ipotesi della presenza di più autori una valutazione analitica non fosse prevista dal bando è idonea, poiché corretta espressione della discrezionalità tecnica che la connota, ad escludere ogni ipotesi di illogicità dell’attività posta in essere, così come lo è l’affermata irrilevanza della non appartenenza delle riviste al medesimo settore scientifico disciplinare ovvero ad una data subject category in assenza di una specifica previsione normativa o della lex specialis della procedura, dovendosi privilegiare la congruenza dell’effettivo contenuto della pubblicazione. La valutazione posta in essere non esorbita dal solco del corretto esercizio della discrezionalità tecnica ed è in linea con il contenuto del verbale n. 1 e con il bando, considerato peraltro lo schema sinottico, immune da vizi, contenuto in memoria che evidenzia compiutamente le modalità di attribuzione del punteggio che sono state seguite dall’Amministrazione, ivi compresa la valutazione del titolo che parte ricorrente asserisce trattarsi di resoconto di mera partecipazione a convegno che invece costituisce pubblicazione avvenuta in fascicolo ordinario della rivista.A diverse considerazioni deve giungersi con riferimento [#OMISSIS#] (irrilevanti) 0,5 punti assegnati a titolo di brevetto in presenza della sola istanza volta alla sua registrazione: l’Amministrazione ha qui errato poiché il verbale n. 1 parla di «titolarità di brevetti» e l’art. 6 del bando di «titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista» e non si riferisce certamente alla valutabilità della sola istanza.
Alla stessa stregua, con riferimento alle censure proposte in via gradata, la valutazione dei titoli in esse menzionate (secondo dottorato di ricerca, docenza SISSIS, soggiorno di ricerca, attività di formazione e progetto Pon) risulta coerente con i criteri di valutazione, senza che ciò necessitasse di ulteriore specifica motivazione. Alla luce di quanto, in fatto, riferito dall’Università, il secondo titolo di dottorato deve ritenersi correttamente non valutato poiché ritenuto non offrire specifiche competenze in tema di tecnologie alimentari, mentre il soggiorno di ricerca è stato assorbito dalla valutazione del dottorato all’interno del quale si è svolto il progetto PON, considerato come attività di ricerca. L’incarico di docenza presso la scuola interuniversitaria siciliana di specializzazione correttamente non è stato equiparato, ai fini della valutazione, allo svolgimento di attività didattica di livello universitario; la collaborazione al progetto PON IT-Citrus non era suscettibile di valutazione nei sensi voluti da parte ricorrente poiché valutato come attività di ricerca (malgrado la contestazione di parte ricorrente, tale valutazione risulta dal verbale n. 3, lett. c). Il soggiorno di ricerca presso l’Università di [#OMISSIS#] risulta correttamente valutato [#OMISSIS#] sezione premi e riconoscimenti sicché non era suscettibile di ottenere un nuovo ulteriore punteggio.
Sempre con riferimento alle censure proposte in via gradata, sono in parte qua infondate le critiche che parte ricorrente rivolge all’Amministrazione in relazione alla valutazione di alcuni ulteriori titoli in favore della controinteressata e, segnatamente:
– la valutazione del titolo di tutor accademico del progetto Kanapaper classificato nei primi tre posti di Startup Academy 2014 non presenta carattere di illogicità in relazione alle correlate attività descritte [#OMISSIS#] memoria di parte controinteressata (secondo posto tra i vari progetti presentati ed effettiva attività di tutor della stessa dott.ssa [#OMISSIS#]), considerazioni che possono estendersi al Best Research Award II edizione, in cui il progetto si è – incontestatamente – classificato «entro le prime otto posizioni».
A diverse considerazioni deve giungersi con riferimento alla valutazione, operata dall’Università di Catania, dell’inclusione della controinteressata [#OMISSIS#] lista di esperti regionali per la valutazione e il monitoraggio di progetti trattandosi di un mero elenco di disponibilità di soggetti cui può non seguire – ciò che peraltro non è qui dimostrato – un effettivo svolgimento delle relative attività.
11.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso, poiché infondato deve essere rigettato con le precisazioni di cui sopra in punto di illegittima attribuzione dei punteggi relativi all’istanza di brevetto ed all’inclusione [#OMISSIS#] lista degli esperti regionali i quali non consentono il superamento della prova di resistenza del ricorrente, circostanza che induce, altresì, al rigetto della domanda risarcitoria per carenza degli elementi costitutivi dell’illecito.
12.- Tale esito, come si è detto, rende privi di utilità l’esame e la definizione del ricorso incidentale il quale va, pertanto, dichiarato improcedibile.
13.- Il complessivo andamento della vicenda contenziosa integra i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione prima), rigetta il ricorso principale con le precisazioni di cui in motivazione e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 31 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] La [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] La [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
 Pubblicato il 30/04/2019