Sopravvenuto difetto di interesse, avendo il ricorrente ripreso l’attività didattica inizialmente affidata dall’ateneo.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 12 marzo 2019, n. 3303
Professore a contratto-Incarico di insegnamento-Sopravvenuto difetto di interesse
N. 03303/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00940/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 940 del 2019, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Roma La Sapienza – Facoltà di Giurisprudenza non costituito in giudizio;
per l’annullamento
a) della disposizione prot. n. 621 del 28/12/2018, classif. VII/1, rep. n. 136/2018, recante “Dispositivo di annullamento d’ufficio procedura comparativa pubblica, per titoli, finalizzata al conferimento di n. 9 contratti di insegnamento a titolo oneroso presso la Facoltà di Giurisprudenza”, pubblicato [#OMISSIS#] sezione trasparenza del [#OMISSIS#] istituzionale in data 28/12/2018, con il quale l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Giurisprudenza ha disposto l’annullamento d’ufficio del bando di selezione prot. n. 402 del 27/07/2018 per il conferimento di 9 incarichi di insegnamento a titolo oneroso per l’anno accademico 2018/2019 e del dispositivo prot. n. 446 del 14/09/2018 che ha approvato gli atti della procedura selettiva, [#OMISSIS#] parte in cui ha annullato l’assegnazione a favore del Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dell’incarico di insegnamento “Transportation Law (IUS/06)” relativo all’offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale in “European Studies” (LM-90) della Facoltà di Giurisprudenza;
b) della nota prot. 584 del 3/12/2018, classif. I/1, trasmessa a mezzo PEC del 4/12/2018 con la quale è stato comunicato al Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del bando n. 402 del 27/07/2018, nonché della delibera della [#OMISSIS#] della Facoltà di Giurisprudenza del 12/12/2018 che ha disposto “l’avvio di annullamento del bando in autotutela per i docenti a contratto 2018/2019 e l’avvio di nuova procedura con nomina di commissione”, conosciuta a seguito di accesso [#OMISSIS#] atti, entrambi in parte qua;
c) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, anche se non conosciuti [#OMISSIS#] misura in cui siano lesivi dell’interesse del Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
e per la conseguente condanna
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Giurisprudenza alla stipula del contratto di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa relativo all’incarico di insegnamento di “Transportation Law (IUS/06)”, già sottoscritto dal Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e da questi adempiuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 6 marzo 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per il ricorrente l’Avv. S. [#OMISSIS#] e l’Avvocato dello Stato G. Galluzzo.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha chiesto l’annullamento nota prot. n. 621 del 28/12/2018, classif. VII/1, rep. n. 136/2018, recante “Dispositivo di annullamento d’ufficio procedura comparativa pubblica, per titoli, finalizzata al conferimento di n. 9 contratti di insegnamento a titolo oneroso presso la Facoltà di Giurisprudenza”, pubblicato [#OMISSIS#] sezione trasparenza del [#OMISSIS#] istituzionale in data 28.12.2018, con la quale l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Giurisprudenza ha disposto l’annullamento d’ufficio del bando di selezione prot. n. 402 del 27/07/2018 per il conferimento di 9 incarichi di insegnamento a titolo oneroso per l’anno accademico 2018/2019, del dispositivo prot. n. 446 del 14/09/2018 che ha approvato gli atti della procedura selettiva, [#OMISSIS#] parte in cui ha annullato l’assegnazione a favore dell’istante dell’incarico di insegnamento “Transportation Law (IUS/06)” relativo all’offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale in “European Studies” (LM-90) della Facoltà di Giurisprudenza e degli altri atti indicati in epigrafe.
A seguito della impugnazione la Facoltà di Giurisprudenza dell’ateneo ha comunicato il 7.2.2019 al dott. [#OMISSIS#] il decreto di convalida della procedura comparativa pubblica, per titoli, finalizzata al conferimento di n. 9 contratti di insegnamento a titolo oneroso presso la stessa Facoltà di Giurisprudenza, relativamente all’insegnamento di “Transportation Law (IUS 06)” (cfr. doc. 1, depositato il 18.2.2019).
Con tale decreto la Facoltà di Giurisprudenza, considerata la “permanenza dell’esigenza didattica relativa all’insegnamento di “Transportation Law IUS/06 per l’a.a. 2018/2019”, ha ritenuto “di rendere inefficace, nei confronti del Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], gli effetti della precedente determinazione di annullamento del 28/12/2018 prot. 621 e di convalidare per il medesimo gli atti della procedura di selezione dallo stesso superata”.
Con tale decreto l’Università ha pertanto reintegrato il ricorrente “come vincitore relativamente all’insegnamento di “Transportation Law” per l’a.a. 2018/2019”, successivamente, in data 14.2.2019 la Facoltà di Giurisprudenza, in persona del Preside, ha sottoscritto con il dott. [#OMISSIS#] il contratto di lavoro autonomo (art. 7, comma 6, D.lgs. 165/2001) per la durata di 12 mesi “con [#OMISSIS#] convenzionale di inizio in data 18/10/2018 e [#OMISSIS#] finale in data 17/10/2019” (cfr. doc. 2, depositato il 18.2.2019).
In data 15.2.2019 la Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza ha inviato la comunicazione per il reinserimento del medesimo dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] piattaforma del sistema gestionale di Ateneo GOMP.
Il ricorrente, quindi, ha ripreso l’insegnamento di “Transportation Law (IUS 06)” e iniziato l’attività didattica relativa al modulo [#OMISSIS#] Monnet, denominato “Transportation Law and Court of Justice of the European Union” (TLCJEU).
Ciò premesso, l’istante rappresenta con memoria in data 28.2.2019 che è venuto meno l’interesse al ricorso in epigrafe.
In relazione a quanto precede, poiché l’interessato ha ripreso l’attività didattica inizialmente affidata dall’ateneo, il collegio non può che dare atto del sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l’improcedibilità del gravame, atteso che la prosecuzione della controversia non recherebbe alcuna utilità al ricorrente.
L’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia.
Le spese del giudizio possono essere compensate atteso l’assenso espresso al riguardo dal medesimo ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 6 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 12/03/2019