TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 3 maggio 2019, n. 5633

Abilitazione scientifica nazionale-Valutazione titoli e pubblicazioni

Data Documento: 2019-05-03
Area: Giurisprudenza
Massima

La commissione, nel prevedere come criterio di valutazione della qualità delle pubblicazioni un criterio oggettivo correlato al mero dato numerico delle citazioni, ha fatto cattivo uso del potere discrezionale di cui era titolare, in quanto il giudizio della qualità delle pubblicazioni  è un giudizio più articolato che deve tener conto di altri elementi (originalita’, rigore metodologico e carattere innovativo) che in nessun caso possono essere ritenuti sussistenti sulla base del numero delle citazioni, non potendosi, inoltre, in alcun modo contestare che il mero dato numerico possa essere condizionato da elementi esogeni quali la data di pubblicazione dei lavori scientifici, la lingua in cui sono stati scritti, la diffusione delle riviste in cui sono stati pubblicati o nel caso di monografie la rilevanza e la diffusione della casa editoriale e la specificità degli argomenti oggetto delle suddette pubblicazioni.

Contenuto sentenza

N. 05633/2019 REG.PROV.COLL.
N. 07793/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7793 del 2018 proposto dal dottor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] presso il cui studio in Roma, Viale Regina [#OMISSIS#] n.1, è elettivamente domiciliato; 
contro
il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;
nei confronti
– dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituita in giudizio; 
– dottor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituito in giudizio;
per l’annullamento:
– del giudizio collegiale espresso dalla competente Commissione, comunicato al ricorrente con email del 3.4.2018, che ha ritenuto di non abilitare il ricorrente come Professore di II fascia nell’ambito del concorso di cui al bando n.1532 del 2016, settore concorsuale 06/D1 “Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio”;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, così come indicati nell’epigrafe del proposto gravame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame è stato impugnato il giudizio con cui la competente Commissione ha unanimamente ritenuto di non abilitare il dottor [#OMISSIS#], ricercatore universitario presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, come Professore di II fascia, nel settore concorsuale 06/D1 “Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione del principio di buona amministrazione. Violazione dell’art.4 del DM n.120/2016. Violazione dell’art.5 del bando di concorso. Eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento e contraddittorietà;
2) Violazione del principio di buona amministrazione. Violazione degli artt. 4, 5 e dell’allegato 1 del DM n.160/2013. Eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento e contraddittorietà;
3) Violazione del principio di buona amministrazione. Violazione degli artt.4 e 5 e dell’allegato 1 del DM n.160/2013. Eccesso di potere per difetto di motivazione, sviamento e contraddittorietà.
Si è costituito l’intimato Ministero contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla pubblica udienza del 2 aprile 2019 il gravame è stato assunto in decisione.
In punto di fatto deve essere rilevato che il contestato giudizio di inidoneità, dopo aver dato atto che il dottor [#OMISSIS#] aveva superato 3/3 indicatori bibliometrici [#OMISSIS#] produzione scientifica globale ed era in possesso di 3 dei 6 titoli individuati dalla Commissione, ha ritenuto che le pubblicazioni presentate dal candidato non potevano essere complessivamente considerate di qualità elevata, così come definita ai sensi dell’art.7 del D.M. n.120/2016. Più in particolare è stato fatto presente che “Con riguardo alle caratteristiche di originalità, rigore metodologico ed innovatività (riferite all’epoca delle pubblicazioni) le pubblicazioni presentate non appaiono rilevanti all’interno del settore concorsuale. Complessivamente le pubblicazioni presentate non dimostrano un grado di originalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei [#OMISSIS#] di ricerca affrontati e non sono valutate in grado di conseguire impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento a livello nazionale”.
Il Collegio osserva che la normativa disciplinante la controversia in trattazione è costituita dagli art.4 e 7 del DM n.120/2016; più in particolare:
I) l’art.7 stabilisce che:
“1. La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualita’ «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B. (Si intende per pubblicazione di qualita’ elevata una pubblicazione che, per il livello di originalita’ e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o e’ presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunita’ scientifica di riferimento a livello anche internazionale).;
II) l’art.4 a sua volta prevede che: 1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualita’ della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita’ del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonche’ la continuita’ della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
In tale quadro normativo in primis è fondamentale sottolineare che l’abilitazione scientifica debba essere riconosciuta al candidato che sia in possesso dei tre requisiti autonomi di cui all’art.7.
Per quanto concerne, le pubblicazioni presentate, in relazione alle quali statisticamente si innerva la stragrande maggioranza delle controversie in materia, il Collegio sottolinea che:
a) l’art.4 prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinchè la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri;
b) in tale contesto, quindi, stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all’interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto;
c) in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo;
d) in sostanza se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in [#OMISSIS#] contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità.
Ciò premesso, con il primo motivo di doglianza è stata prospettata l’illegittimità del giudizio negativo formulato dalla commissione in ordine alla qualità scientifica delle pubblicazioni presentate dal dottor [#OMISSIS#] sul presupposto che:
1) il suddetto organo, autolimitandosi ad un criterio meramente oggettivo, aveva stabilito per i candidati a professori di seconda fascia che avrebbe considerato di particolare valore qualitativo i prodotti scientifici con più di 22 citazioni (SC) o 14 citazioni (MED/10), mentre per quanto concerne la collocazione editoriale delle stesse aveva previsto che “la collocazione editoriale dei prodotti scientifici valutabili con indici bibliometrici sarà valutata secondo il valore di impact factor della rivista tenendo anche conto della corrispondente Subject Category;
2) tali criteri restrittivi risultavano in palese contrasto sia con quanto prescritto dal menzionato art.4 del DM n.120/2016 sia con l’art.5 del bando di gara ed avrebbero condizionato in modo sfavorevole per il dottor [#OMISSIS#] l’esito della valutazione delle pubblicazioni dallo stesso presentate.
Ciò premesso, la prima questione da affrontare riguarda il potere della Commissione di specificare o di integrare i criteri di valutazione delineati dal citato art.4; al riguardo il Collegio osserva che:
a) non può essere contestato che anche nelle procedure de quibus, come in tutte le procedure concorsuali, sussista il potere della Commissione di individuare dei propri più dettagliati criteri di valutazione sulla base dei quali adottare il proprio giudizio;
b) [#OMISSIS#] materia delle abilitazioni scientifiche occorre tener conto, tuttavia, che i criteri di valutazione sono già stati previamente previsti dalle disposizioni regolamentari al fine di circoscrivere la discrezionalità dell’organo valutativo;
c) in simile contesto, quindi, il potere della Commissione di prevedere propri criteri di valutazione deve essere esercitato coerentemente con i criteri previsti in via generale, non potendosi ammettere che questi ultimi possano essere derogati e resi inapplicabili oppure stravolti da quelli individuati dalla Commissione;
d) in sostanza il suddetto organo potrà precisare e specificare i criteri individuati in via generale, ma giammai stabilire criteri in contrasto con questi ultimi tali da comportarne uno stravolgimento.
[#OMISSIS#] fattispecie in esame la Commissione nel prevedere come criterio di valutazione della qualità delle pubblicazioni un criterio oggettivo correlato al mero dato numerico delle citazioni ha fatto cattivo uso del potere discrezionale di cui era titolare, in quanto il giudizio della qualità delle pubblicazioni, come delineato dal menzionato art.4, è un giudizio più articolato che deve tener conto di altri elementi (originalita’, rigore metodologico e carattere innovativo) che in nessun [#OMISSIS#] possono essere ritenuti sussistenti sulla base del numero delle citazioni, non potendosi, inoltre, in alcun modo contestare che il mero dato numerico possa essere condizionato da elementi esogeni quali la data di pubblicazione dei lavori scientifici, la lingua in cui sono stati scritti, la diffusione delle riviste in cui sono stati pubblicati o nel [#OMISSIS#] di monografie la rilevanza e la diffusione della casa editoriale e la specificità degli argomenti oggetto delle suddette pubblicazioni.
Un discorso identico può essere svolto con riferimento al criterio più restrittivo scelto dalla Commissione per valutare la collocazione editoriale dei prodotti scientifici (la collocazione editoriale sarà valutata secondo il valore di Impact factor della rivista tenendo conto anche della corrispondente Subject category), atteso che tale criterio, il quale in sostanza viene ad effettuare una sorta di graduatoria tra le riviste, non risulta in alcun modo logicamente coerente con il criterio previsto dalla [#OMISSIS#] regolamentare, la quale esige unicamente che per valutare correttamente la collocazione editoriale dei prodotti scientifici che questi ultimi siano pubblicati presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita’ del prodotto da pubblicare, negando per tale aspetto rilevanza al fattore dell’impact factor delle riviste.
Inoltre non può non essere evidenziato che la corretta adozione del suddetto criterio avrebbe richiesto ulteriori elementi oggettivi e specificativi (quale la quantificazione del valore numerico dell’Impact factor delle riviste ritenuto in grado di soddisfare il criterio in questione), con la conseguenza che anche l’assenza di tale ulteriore elemento numerico non può che comportare l’illegittimità, in quanto meramente apodittico, del giudizio della Commissione.
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto con conseguente annullamento della gravata determinazione e con obbligo del resistente Ministero di far effettuare una nuova valutazione da parte di una diversa commissione.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, definitivamente pronunciando sul ricorso n.7793 del 2018, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per gli effetti, annulla il gravato provvedimento nei termini di cui in motivazione.
Condanna il resistente Ministero al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio liquidate in Euro 2.000,00= (Euro duemila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 2 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
 Pubblicato il 03/05/2019