TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 3 maggio 2019, n. 541

Procedura concorsuale posto ricercatore-Art. 24 legge 30 dicembre 2010, n. 240-Commissione esaminatrice-Valutazione-Discrezionalità tecnica

Data Documento: 2019-05-03
Area: Giurisprudenza
Massima

La commissione esaminatrice è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli titoli; di conseguenza l’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice, riguardando il merito dell’azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà (Cons. Stato, Sez. V, 24 luglio 2014, n. 3956).

Contenuto sentenza

N. 00541/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00135/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il [#OMISSIS#]
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 135 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Dandolo n. 19/A;

contro

Università degli Studi Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, 21;

nei confronti

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Torino, via XX Settembre, n. 60;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto Rettorale n. 4550 del 19 dicembre 2017 che ha approvato gli atti della procedura di cui al bando indetto con decreto rettorale n. 3129 del 28 settembre 2017, oltre ad ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi comprese, per quanto possa occorrere, le disposizioni di cui all’art. 38 del regolamento di Ateneo sulle chiamate dei professori e dei ricercatori e di cui all’art. 7 del bando;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dal sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il 23 aprile 2018:

per l’annullamento del decreto n. 3129 del 2017 del Rettore dell’Università di Torino, art. 4, 10° paragrafo, [#OMISSIS#] parte in cui detta [#OMISSIS#] possa essere interpretata nel senso di ammettere la valutazione di lavori scientifici pubblicati all'[#OMISSIS#] solo se già effettivamente pubblicati e non anche quando accettati per la pubblicazione;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi Torino e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con decreto Rettorale n. 3129 del 28 settembre 2017 l’Università di Torino bandiva la “Selezione pubblica per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma lettera b) della legge 240/2010 – Settore Concorsuale 06/n2 – Settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 presso l’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze Mediche”.

Per tale selezione presentavano domanda di partecipazione il ricorrente, il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], vincitore, ed un terzo candidato il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].

Con decreto Rettorale n. 3996 del 23 novembre 2017 veniva nominata la Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva nelle persone del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], professore di 1 fascia presso l’Università di Torino, prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], professore di 1 fascia presso l’Università di Palermo e prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], professore di 1 fascia presso l’Università di Verona.

Nei giorni 29 novembre, 14 e 15 dicembre 2017 si svolgevano i lavori della Commissione giudicatrice.

La Commissione in data 29 novembre 2017 procedeva alla nomina del [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] persona del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e del segretario [#OMISSIS#] persona del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].

In quella stessa sede ciascun commissario dichiarava di non avere rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado incluso (art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 7 [#OMISSIS#] 1948, n. 1172) con gli altri componenti della Commissione ed altresì che non sussistevano le cause di astensione di cui all’art. 51 del codice di procedura civile.

La Commissione procedeva [#OMISSIS#] medesima data alla definizione dei criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate, precisando di rispettare i criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n. 243 del 25 [#OMISSIS#] 2011.

Con due note il ricorrente esercitava il diritto di ricusazione nei confronti dei commissari prof. [#OMISSIS#] e prof. [#OMISSIS#].

Con nota prot.n. 386634 del 13 dicembre 2017 l’Università rispondeva alle suddette istanze di ricusazione, respingendole, ritenendo che non sussistessero in relazione ai professori [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] le cause di incompatibilità di cui all’art. 51 del c.p.c.

In data 14 dicembre 2017, la Commissione si riuniva per la valutazione dei candidati sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dai medesimi prodotti.

In data 15 dicembre 2017 aveva luogo la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni.

[#OMISSIS#] stessa data la Commissione procedeva ad attribuire il punteggio ai titoli ed alle pubblicazioni per i candidati presenti alla discussione.

Al [#OMISSIS#] della procedura di valutazione la Commissione individuava all’unanimità quale vincitore il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].

Con il gravame indicato il epigrafe il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale n. 4550 del 19 dicembre 2017 di approvazione degli atti della procedura di cui al bando indetto con decreto rettorale n. 3129 del 28 settembre 2017, nonché gli atti ad esso collegati.

Avverso gli atti impugnati il ricorrente ha dedotto l’illegittimità per 1) violazione dell’art. 3, della legge n. 241 del 1990, violazione dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 3 del d.P.R. n. 243 del 2011, violazione dell’art. 38 del regolamento di ateneo sulle chiamate dei ricercatori a tempo determinato, violazione dell’art. 7 del bando di concorso, violazione del principio di proporzionalità; 2) violazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 243 del 2011, irragionevolezza ed illogicità manifeste e carenza d’istruttoria; 3) violazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 243 del 2011, violazione dell’art. 4 del bando di concorso, eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di istruttoria e disparità di trattamento; 4) violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, del d.P.R. n. 117 del 2000.

Si sono costituiti in giudizio l’Università di Torino e il controinteressato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].

In data 23 aprile 2018 il controinteressato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha presentato ricorso incidentale per l’annullamento del decreto n. 3129 del 28 settembre 2017 del Rettore dell’Università di Torino, art. 4, 10° paragrafo, nel [#OMISSIS#] in cui detta [#OMISSIS#] venga interpretata nel senso di ammettere la valutazione di lavori scientifici pubblicati all'[#OMISSIS#] solo se già effettivamente pubblicati e non anche quando accettati per la pubblicazione.

Con ordinanza n. 145 del 7 aprile 2018 questo Tribunale, ai sensi dell’art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo, ha fissato l’udienza di discussione del merito al 7 novembre 2018.

All’udienza pubblica del 7 novembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – Il Collegio può esimersi dal valutare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controinteressato vista l’infondatezza dello stesso.

2. – Il Collegio ritiene anche di non poter accogliere la richiesta di espunzione contenuta a pagina 12 della memoria depositata in data 29 marzo 2018 dal controinteressato poiché non è dato comprendere a quali specifiche affermazioni contenute nel ricorso si riferisca la domanda.

3. – Con il primo motivo di gravame il ricorrente sostiene che la commissione, nel dichiarato intento di applicare i criteri stabiliti dagli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 243 del 2011, ne abbia del tutto travisato (ed eluso) il contenuto precettivo.

Il ricorrente afferma che la commissione avrebbe indebitamente posto nel [#OMISSIS#] risalto la valutazione dei titoli (e, fra questi, le attività didattiche e quelle di formazione e ricerca), svalutando del tutto il rilievo delle pubblicazioni scientifiche.

Sennonché, secondo il ricorrente, da una piana lettura delle disposizioni normative si evincerebbe che nelle procedure valutativo-comparative rivolte ai ricercatori, l’oggetto principale della ponderazione è costituito dalla quantità e dalla qualità dell’attività della ricerca scientifica svolta.

Il ricorrente evidenzia che l’art. 2 del predetto d.P.R., infatti, da un lato, opererebbe espresso riferimento, quale elemento valutabile, all’«eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all’[#OMISSIS#]» (laddove, invece, la commissione avrebbe assegnato all’ «attività didattica» ben venti punti massimi su cento, e all’«attività di formazione» ulteriori quindici punti), dall’altro lato, l’[#OMISSIS#] comma preciserebbe che tutti i titoli debbano essere ponderati alla luce della «significatività che essi assumono in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato» e che quest’[#OMISSIS#] non potrebbe che essere desumibile dalle pubblicazioni scientifiche.

Secondo il ricorrente le pubblicazioni scientifiche costituirebbero l’unico parametro [#OMISSIS#] ed obiettivo attraverso il quale sia possibile addivenire ad una attendibile ponderazione della qualità, della quantità (e dei risultati) dell’attività di ricerca.

Il deducente sostiene anche che la decisione su come ripartire il punteggio tra titoli e pubblicazioni non sarebbe stata supportata da idonea motivazione.

Sul punto il Collegio preliminarmente osserva che la commissione, [#OMISSIS#] prima seduta, ha così deliberato: “Tenuto conto dei criteri e dei parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. 243 del 25.05.2011, la Commissione definisce i criteri per l’attribuzione dei punteggi da assegnare ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate, ivi compresa la tesi di dottorato e stabilisce di ripartire il totale di 100 punti come segue: titoli punti 60 pubblicazioni scientifiche punti 40 (numero max. 20 pubblicazioni compresa la tesi di dottorato di cui 10 punti da attribuirsi alla consistenza complessiva)”.

Ciò premesso, il Collegio osserva che gli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero dell’Istruzione 25 [#OMISSIS#] 2011, n. 243 (in Gazz. Uff., 21 settembre, n. 220) “Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all’articolo 24, della legge n. 240/2010” non impongono dei limiti precisi alle Università sul come suddividere il punteggio tra titoli e pubblicazioni scientifiche.

Invero l’art. 2, rubricato “Valutazione dei titoli e del curriculum” si limita a stabilire che: “1. Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all’art. 1 effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati: a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'[#OMISSIS#]; b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'[#OMISSIS#]; c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze; e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi; g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista. 2. La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma 1 è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato”.

L’articolo 3, rubricato “Valutazione della produzione scientifica” recita: “1. Le commissioni giudicatrici, nell’effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.”.

Anche l’art. 38 del Regolamento di Ateneo sulle chiamate dei ricercatori a tempo determinato ([#OMISSIS#] trasfusa nell’art. 7 del bando), nel definire il punteggio [#OMISSIS#] attribuibile da parte della Commissione in sede di valutazione delle pubblicazioni, si limita a stabilire quanto segue: “Il punteggio è determinato in un [#OMISSIS#] di 100 punti. La Commissione può attribuire alle pubblicazioni un punteggio non superiore a 70”.

Tale [#OMISSIS#] dunque non introduce alcun vincolo all’attribuzione del punteggio relativamente alle pubblicazioni se non la determinazione massima, ossia il punteggio di 70 su di un totale di 100 punti complessivi attribuiti ai titoli ed alle pubblicazioni medesime.

Ne consegue che l’Università ben poteva decidere, nel limite del punteggio di 70 stabilito nel Regolamento di Ateneo, quale punteggio attribuire per i titoli e per le pubblicazioni senza dover motivare tale scelta.

La decisione di prevedere 60 punti per i titoli e 40 punti per le pubblicazioni scientifiche non si ritiene manifestamente irragionevole.

Ne consegue che il primo motivo di ricorso non coglie nel segno.

4.1 – Con il secondo motivo di gravame il ricorrente sostiene che i criteri di valutazione si rivelano affetti da illogicità intrinseche tali da renderne impossibile un concreto impiego operativo, a pena di contravvenire (non già e non solo al disposto del d.P.R. n. 234 del 2011, del regolamento di Ateneo sulle chiamate e del bando, ma anche) alle più elementari regole dell’aritmetica.

Più [#OMISSIS#] specifico, il ricorrente sostiene che la cifra che si ricava sommando il [#OMISSIS#] punteggio attribuibile alle singole diciannove pubblicazioni scelte (punti 1,5 per articolo su rivista con impact factor) a quello attribuibile alla tesi di dottorato (ulteriori 2 punti), è pari a 30,5. Sommando a questa cifra gli ulteriori 10 punti massimi accordati alla consistenza complessiva delle pubblicazioni, risulterebbe che il punteggio [#OMISSIS#] complessivo così ottenuto non sarebbe pari a 40, bensì a 40,5 punti.

A parere del ricorrente pertanto sarebbe impossibile ricondurre ad un risultato univoco il punteggio [#OMISSIS#] stabilito dalla commissione e la somma dei singoli punteggi massimi di ogni singolo prodotto scelto. Proprio a causa di ciò, sarebbe parimenti impossibile determinare con precisione anche il punteggio [#OMISSIS#] complessivo attribuibile [#OMISSIS#] stessi titoli.

4.2. – Il ricorrente contesta anche il fatto che la commissione abbia deciso di destinare la medesima rilevanza, in termini di punteggio, a pubblicazioni scelte collocate su riviste catalogate nell’ambito di “quartili” diversi.

Più [#OMISSIS#] specifico, essa avrebbe attribuito il medesimo valore (0,7 punti) a lavori editi su riviste poste tanto nel secondo, quanto nel terzo “quartile”.

A parere del ricorrente, tale “appiattimento” di giudizio verso il basso costituirebbe una deroga vistosa allo stesso sistema c.d. “bibliometrico”, il quale postulerebbe, per [#OMISSIS#], che alla collocazione di una determinata rivista nell’una o nell’altra categoria sia sotteso un netto discrimine (in termini di qualità scientifica) dei contributi ivi pubblicati.

Tutto ciò avrebbe determinato un trattamento nettamente deteriore nei confronti delle pubblicazioni del ricorrente; egli infatti avrebbe presentato solamente un lavoro scelto edito su una rivista posta nel c.d. “terzo quartile”, a fronte delle tre presentate dal controinteressato.

4.3. – L’illogicità dell’operato della commissione [#OMISSIS#] predeterminazione dei punteggi secondo il deducente emergerebbe anche dalle seguenti circostanze:

– la previsione di un [#OMISSIS#] di ben cinque punti (sotto la categoria «Titoli») alla voce «1) dottorato di ricerca o equipollenti», e l’ulteriore previsione di due punti alla medesima voce, ma stavolta considerata quale «A) tesi di dottorato» sotto la categoria «Pubblicazioni Scientifiche»;

– l’attribuzione di un punteggio [#OMISSIS#] di soli 0,3 punti alle monografie;

– la scelta della commissione di attribuire lo stesso punteggio ai soli “capitoli di libri”, così come quella di attribuire il punteggio di 0,2 [#OMISSIS#] articoli in riviste privi di impact factor;

– l’attribuzione di una quota di ben venti punti massimi per lo svolgimento di “attività didattica” e l’ulteriore attribuzione di quindici punti per le “attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri”.

Il Collegio preliminarmente osserva che l’errore aritmetico dedotto è irrilevante [#OMISSIS#] fattispecie in esame poiché nessuno dei tre candidati ha raggiunto con le pubblicazioni presentate il [#OMISSIS#] del punteggio.

Invero dalla relazione finale del 15 dicembre 2017 emerge che, per le pubblicazioni, al dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] sono stati assegnati 29,8 punti, al dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] 33,7 punti, al dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 18,9 punti.

Sotto questo profilo pertanto la censura è inammissibile per difetto di interesse.

Per quanto riguarda gli altri [#OMISSIS#] di illogicità e irragionevolezza sollevati dal ricorrente in relazione ai criteri di attribuzione dei punteggi individuati dalla Commissione il Collegio osserva preliminarmente che secondo la giurisprudenza “la commissione esaminatrice è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli titoli; di conseguenza l’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del [#OMISSIS#], riguardando il merito dell’azione amministrativa, [#OMISSIS#] che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà” (Cons. Stato, Sez. V, 24 luglio 2014, n. 3956).

Ebbene, il Collegio ritiene che [#OMISSIS#] scelta dei criteri de quibus non siano ravvisabili [#OMISSIS#] di manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà.

Più [#OMISSIS#] specifico, non si ritiene manifestamente irragionevole la scelta di attribuire lo stesso valore a lavori editi su riviste inserite tanto nel secondo quanto nel terzo quartile.

Per quanto interessa, nel verbale n. 1 del 29 novembre 2017 si legge “Per la sola tipologia B (articolo in rivista con IF) il punteggio verrà stabilito sulla base dei seguenti criteri, ulteriormente corretti per i criteri a e b: c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica basata sui valori di impact factor normalizzato (Q1 punti 1, Q2=Q3 punti 0.7, Q4 punti 0.4) ricavati dai database presenti sul [#OMISSIS#] https://jcr.incites.thomsonreuters.com/…” e l’Amministrazione, [#OMISSIS#] memoria di costituzione, ha evidenziato che in questo modo vengono accorpati i due quartili centrali (secondo e terzo) creando tre fasce valutative. Tale modus operandi non si ritiene manifestamente irragionevole.

Anche la decisione riguardante il punteggio da attribuire alle monografie, ai capitoli e [#OMISSIS#] articoli in riviste prive di impact factor secondo il Collegio non è manifestamente irragionevole.

Del pari non si ritiene manifestamente illogica la decisione di attribuire venti punti per lo svolgimento dell’attività didattica e quindici punti per le attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti.

Peraltro il ricorrente non introduce nel gravame specifici elementi tali da far ritenere irragionevoli tali scelte.

Per quanto riguarda la contestazione circa la scelta di attribuire [#OMISSIS#] 5 punti, sotto la categoria Titoli, alla voce 1) dottorato di ricerca ed equipollenti e altri 2 punti, sotto la categoria Pubblicazioni, alla voce A) tesi di dottorato, il Collegio osserva, come evidenziato dall’Amministrazione, che non essendo stata la tesi di dottorato allegata da nessuno dei tre candidati nell’elenco delle pubblicazioni valutabili da essi presentate, tale punteggio non ha concorso per nessuno dei tre candidati alla definizione del punteggio finale conseguito e di fatto, pertanto, non ha inciso in alcun modo sulla valutazione definitiva. La censura pertanto è inammissibile.

Anche il secondo motivo di ricorso pertanto non coglie nel segno.

5.1. – Con il terzo motivo di gravame il ricorrente si lamenta del fatto che il primo dei prodotti scelti dal controinteressato, inserito nell’ “elenco delle pubblicazioni trasmesse” (intitolato The adapted Italian Version of the Baller Identity Measurement Scale to Evaluate the Student-Athletes’ Identity in Relation to Gender, Age, Type of Sport, and Competition Level), riporti come [#OMISSIS#] autore il commissario [#OMISSIS#].

Secondo il ricorrente, trattandosi di pubblicazione svolta in stretta collaborazione con un membro dell’organo preposto alla formulazione dei giudizi, essa avrebbe dovuto essere oggetto di un separato, specifico e motivato vaglio di ammissibilità, il quale avrebbe dovuto lasciare traccia di sé nei verbali, mentre [#OMISSIS#] di tutto ciò sarebbe avvenuto.

La stessa cosa sarebbe accaduta con riguardo ad alcuni dei prodotti scelti dal candidato [#OMISSIS#], anch’essi contraddistinti dalla collaborazione con alcuni commissari.

Il ricorrente precisa che alla pubblicazione del controinteressato la commissione aveva attribuito il punteggio [#OMISSIS#], ovvero un punto e mezzo.

Lo stesso sarebbe a dirsi per la pubblicazione numero 18 del controinteressato, svolta in collaborazione con il commissario [#OMISSIS#], alla quale era stato attribuito un punto virgola uno.

Il ricorrente, [#OMISSIS#] memoria depositata il 31 marzo 2018, precisa che nell’ambito di tale motivo di ricorso egli non ha dedotto la sussistenza di cause di incompatibilità in capo ai professori coautori.

Il Collegio pertanto deve ritenere che con tale motivo di ricorso il deducente abbia voluto contestare solo il mancato “separato, specifico e motivato vaglio di ammissibilità”, del quale non vi sarebbe traccia nei verbali, che tenesse conto della specifica circostanza, dedotta dal ricorrente, della partecipazione di due diversi commissari alla redazione di due diverse pubblicazioni presentate dal controinteressato.

Sul punto il Collegio si limita ad osservare che da un lato, seppur tacitamente, la commissione ha provveduto ad effettuare tale vaglio ritenendo di ammettere e valutare tali pubblicazioni, dall’altro non risulta che il bando prevedesse che qualora le pubblicazioni da valutare fossero state realizzate in collaborazione con un commissario, solo per questo, avrebbero dovuto essere sottoposte ad un preventivo, specifico e motivato vaglio di ammissibilità in relazione alla determinata circostanza della presenza dei commissari tra i coautori, il cui contenuto avrebbe dovuto risultare dai verbali.

La censura, per come formulata nel ricorso, pertanto non coglie nel segno.

Il Collegio dichiara invece inammissibile la nuova contestazione circa la mancata “enucleazione del contributo del candidato” in quanto contenuta solo [#OMISSIS#] memoria non notificata depositata in data 31 marzo 2018.

Invero, trattandosi di nuova contestazione, quest’[#OMISSIS#] non poteva essere sollevata con memoria non notificata e comunque avrebbe dovuto essere già contestata in modo chiaro nel ricorso.

5.2. – Inoltre il ricorrente sostiene che la pubblicazione numero 10 del candidato [#OMISSIS#], intitolata Technical and tactical aspects in Italian youth rugby union in relation to different academies, regional tournaments, and outcomes, asseritamente pubblicata sulla rivista nordamericana Journal of Strength and Conditioning Research, riporterebbe, però, la dicitura “in press”.

Secondo il ricorrente, questa pubblicazione non avrebbe potuto essere valutata.

Tale lavoro scelto, a parere del deducente, infatti, proprio in quanto non ancora edito al momento della presentazione della domanda, non avrebbe potuto essere considerato una “pubblicazione”.

Il ricorrente sul punto evidenzia che l’art. 4 del bando di concorso prevede che per “i lavori stampati all’[#OMISSIS#] deve risultare la data ed il luogo della pubblicazione”.

Sul punto, il Collegio si limita ad evidenziare che, avendo il controinteressato ricevuto per quella pubblicazione un punteggio inferiore a 1,9 ed essendo il divario di punteggio tra il ricorrente e il controinteressato pari a 1,9 il ricorrente non ha interesse a sollevare detta censura in quanto anche volendo riconoscere l’illegittimità dell’attribuzione di tale punteggio il controinteressato conserverebbe comunque un punteggio più elevato di quello attribuito al ricorrente. La censura pertanto è inammissibile.

In ogni [#OMISSIS#], per completezza, si osserva che il bando, in tema di pubblicazioni, prevedeva all’art. 7 che “La Commissione nell’effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti”, riprendendo peraltro l’art. 3, comma 1, del D.M. 243 del 2011.

Invero, l’art. 3, comma 1 del D.M. n. 243 del 2011, rubricato “Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all’articolo 24, della legge n. 240/2010” recita: “Le commissioni giudicatrici, nell’effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma”.

Peraltro, anche nel verbale n. 1 del 29 novembre 2017 “definizione dei criteri di valutazione”, in relazione alle pubblicazioni si legge “Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 243 del 25/5/2011, la Commissione giudicatrice prenderà in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione…”.

Pertanto, la proposizione contenuta nel bando, citata dal ricorrente, deve comunque essere interpretata in modo conforme a tali ulteriori disposizioni; se ne deve pertanto concludere che fossero ammissibili anche le pubblicazioni estere accettate per la pubblicazione.

La censura pertanto sarebbe comunque infondata.

5.3. – Il ricorrente sostiene anche che la commissione avrebbe omesso di rilevare che la lista delle pubblicazioni scelte del controinteressato, contrariamente a quanto è stabilito dall’art. 4 del bando, non riporterebbe né la firma, né la data, né la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto legislativo n. 117 del 2000 e che pertanto, a [#OMISSIS#] del medesimo bando, nessuna delle pubblicazioni del controinteressato avrebbe dovuto – né potuto – essere valutata.

Il Collegio preliminarmente evidenzia che all’art. 4 del bando, rubricato “Titoli e pubblicazioni” si legge “Il candidato dovrà allegare i titoli e le pubblicazioni, che ritiene utili ai fini della selezione, secondo una delle seguenti modalità: a) in originale; b) in copia autentica dichiarata conforme all’originale, ai sensi dell’arti 8 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; c) in copia semplice, accompagnata da una dichiarazione sottoscritta sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato B) resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 avente ad oggetto la conoscenza del fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio, sono conformi all’originale (art.19 e 19 bis del D.P.R. n. 445/2000); d) mediante dichiarazione sottoscritta sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/00, in sostituzione delle normali certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti (allegato B)”.

L’art. 4 pertanto non conteneva alcuna ulteriore indicazione specifica in relazione alla lista delle pubblicazioni scelte. Non è pertanto dato ravvisare alcuna violazione della [#OMISSIS#] di che trattasi.

Dalla copia della domanda presentata dal controinteressato depositata in giudizio risulta che l’elenco delle pubblicazioni scelte è stato presentato congiuntamente alla domanda e al curriculum vitae (nel quale sono inserite tutte le pubblicazioni), curriculum che riporta all’inizio la dichiarazione ai sensi dell’art 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 e degli art. 19 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 e che risulta essere stato alla fine debitamente firmato con l’apposizione della data.

Anche tale censura pertanto non risulta essere fondata.

5.4. – Il ricorrente inoltre si lamenta del fatto che la commissione abbia deciso di escludere, dal novero delle attività didattiche valutabili in relazione alla propria domanda, quella indicata a pagina 2, nel punto 7, “poiché classificabile come singola lezione ad invito”.

Sul punto il Collegio evidenzia che a pagina 2, nel punto 7 della domanda del ricorrente si legge “Docente su invito 14 marzo 2012. Meeting Nazionale. Sede Università Cattolica in Campobasso ”Lo studio del movimento umano con il Video Tracking; Corso di Laurea in Fisioterapia e per Tecnici di radiologia diagnostica per immagini”.

Mentre [#OMISSIS#] domanda del controinteressato, sotto la voce “Ulteriori esperienze di didattiche presso Atenei stranieri 2013-14” si legge “Docente dell’insegnamento “Notational Analysis in water polo” all’interno del progetto ERASMUS “Teaching Staff“, tenutosi presso Universidad Politecnica De Madrid, Faculty of Physical Activity and Sport Sciences — INEF (E MADRID 05), il 6-7 Marzo 2014. 2012-13 -Docente dell’insegnamento “Swimming” all’interno del progetto dell’Unione Europea intitolato “Post-Graduate Leval Training of Trainers Programme in Physical Education e Sport” tenutosi presso l’Università di Pristina (Kosovo), il 18-20 Gennaio e 9-14 [#OMISSIS#] 2013”.

Sul punto l’Amministrazione evidenzia che le lezioni ad invito sono attività seminariali per le quali non corrisponde alcun riconoscimento di crediti formativi universitari, unico ed indefettibile metro di valutazione dell’attività didattica accademica ufficiale.

L’amministrazione precisa che le due lezioni ad invito che il ricorrente sostiene essere state riconosciute al controinteressato sono in realtà veri e propri corsi, con il riconoscimento dei relativi crediti formativi universitari.

Anche alla luce di quanto evidenziato dall’Amministrazione è ragionevole la mancata valutazione di tale attività in capo al ricorrente (qualificata dallo stesso ricorrente come “su invito”) e per contro il riconoscimento dei corsi al controinteressato.

5.5. – Infine, con riferimento alla lamentata negligenza della Commissione, in sede di valutazione delle attività didattiche del vincitore, nel ritenere valido l’insegnamento tenuto dallo stesso negli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015 intitolato Sport Natatori, in qualità di docente dell’insegnamento presso la SUISM Centro Servizi Università degli Studi di Torino, non rilevabile sul [#OMISSIS#] web istituzionale e che invece a verifica da parte del ricorrente stesso risulterebbe essere stato tenuto da altri docenti, sotto i nomi “Sport Natatori 1”·e “Sport Natatori 2”, si evidenzia che dalla pagina web depositata dall’Università risulta che nell’anno accademico 2013/2014 il corso intitolato “Sport Natatori 7” è stato tenuto dal dottor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].

Per l’anno accademico 2014/15 l’Università evidenzia che non risultano semplicemente pubblicati sul [#OMISSIS#] web gli storici di tutti i corsi attivati presso la SUISM e che di conseguenza sarebbe naturale non aver trovato alcun riferimento al corso tenuto dal dottor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].

Il ricorrente, di fronte ad una dichiarazione sostitutiva del controinteressato, si limita a contestare che tale corso non risulta sul [#OMISSIS#] web di Ateneo, per arrivare a sostenere che il titolo avrebbe dovuto essere escluso dalla valutazione.

In ogni [#OMISSIS#], il controinteressato, al fine di provare di aver svolto tali corsi, in data 30 marzo 2018, ha depositato in giudizio una dichiarazione della segreteria didattica e servizi [#OMISSIS#] studenti SUISM con la quale si attesta che il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] “ha svolto nell’a.a. 2013-14 l’insegnamento Sport Natatori (sezione 7 – sede di Torino – 60 ore) e nell’a.a. 2014-15 l’insegnamento Sport Natatori (sezione 6 – sede di Torino – 50 ore)”.

Il Collegio, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, ritiene che anche tale censura non colga nel segno.

5.6. – Passando infine al mancato riconoscimento delle attività di formazione o ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri svolte dal ricorrente (il ricorrente fa riferimento ai titoli indicati a pagina 15, ai punti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) si osserva quanto segue.

Nel verbale n. 1 del 29 novembre 2017 “Definizione dei criteri di valutazione”, per quanto interessa in relazione alla censura suddetta, si legge “- TITOLI:…3) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri max punti 15; …5) realizzazione di attività progettuale (non prevista nel settore) max punti 0; 5) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi max punti 10…”.

Nel verbale n. 2 del 14 dicembre 2017 con riferimento al ricorrente si legge “1) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri. La Commissione prende in esame l’attività di formazione descritta a pagina 14, dal punto 13 al punto 22, svolta presso svariati laboratori italiani e stranieri; poiché gli stessi periodi sono stati dichiarati in modo del tutto corrispondente anche sotto la voce “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi” la Commissione decide di non valutarli in questo ambito e di prenderli in considerazione al punto successivo, in relazione alla peculiarità delle attività di “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi” rispetto all’attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri.”. Successivamente si legge “1) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi.

La Commissione decide di valutare l’attività di cui a pagina 18 al punto 7, descritta sotto la voce “Incarichi istituzionali” la Commissione decide di valutare le attività riportate dal candidato sotto la voce “Realizzazione di attività progettuale con finanziamento” (punti: 1-22, pag. 15-16). Tuttavia, poiché i periodi dichiarati mostrano una ampia sovrapposizione (per una quantità complessiva di anni/uomo molto superiore al periodo cronologico, dal 2007 al 2017), la Commissione decide di considerare l’intero periodo cronologico pari a 11 anni dal 2007 al 2017” ed infine “Titoli non valutabili…3) attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri. La Commissione decide di non valutare le attività descritte a pagina 15, ai punti: 5-6-7-8-9-10-11-12, perché non specificato dove svolta e pertanto non è possibile stabilire se sia stata effettuata presso qualificati istituti italiani o stranieri e/o perché di durata trascurabile”.

Da quanto sopra emerge che gli otto titoli ai quali fa riferimento il ricorrente (pagina 15, ai punti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) inseriti nel curriculum vitae sotto la voce “Realizzazione di attività progettuale con finanziamento” e non sotto la voce “Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri” sono stati valutati dalla Commissione non come “attività di formazione o ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri” ma come “1) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione [#OMISSIS#] stessi”.

L’Amministrazione sul punto afferma che esaminando il curriculum vitae del ricorrente, emergerebbe come l’elenco delle attività presso qualificati istituti italiani o stranieri dallo stesso presentato sia stato correttamente valutato dalla Commissione con riferimento ad un arco temporale plausibile sul piano professionale.

L’Università osserva che se si sommassero tutti i periodi indicati dal ricorrente per ciascuna attività svolta, trattandosi di attività che spesso vengono a sovrapporsi temporalmente l’una all’altra, si arriverebbe ad un totale di 34 anni. In particolare, l’Università sottolinea come il ricorrente abbia dichiarato di aver partecipato a numerose attività di ricerca presso un [#OMISSIS#] numero di laboratori, per un [#OMISSIS#] numero di progetti, indicando per gli stessi i relativi soggetti responsabili, interpretati dalla Commissione come supervisori dei progetti. Del pari gli stessi identici laboratori sarebbero stati indicati dal ricorrente nell’elencazione delle sue esperienze con la qualifica di direttore di laboratorio per gli stessi periodi.

L’Università osserva infine che tali esperienze dovevano considerarsi alternativamente o attività di ricerca o attività di direzione di laboratorio, con conseguente impossibilità di considerarle cumulabili.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si deve dunque ritenere che gli otto titoli di che trattasi siano stati valutati dalla commissione; tali titoli, tuttavia, non sono stati valutati come attività di formazione o ricerca ma come attività di direzione di gruppi di ricerca e tale scelta, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, a parere del Collegio, non risulta essere né irragionevole, né illogica.

Anche tale censura pertanto non coglie nel segno.

Anche il terzo motivo di ricorso pertanto non è fondato.

6. – Con la quarta e [#OMISSIS#] censura il ricorrente sostiene che nell’ambito del verbale n. 1 si sia sì stabilito un metro di giudizio attraverso il quale graduare l’apprezzamento di valore su ogni singolo prodotto scientifico scelto, ma lo stesso non sia avvenuto in ordine alla predeterminazione dei criteri fondamentali attraverso i quali attribuire il voto numerico ai titoli, ossia all’elemento che, secondo il ricorrente, [#OMISSIS#] procedura, era da considerarsi l’oggetto preponderante della valutazione.

Dalla lettura del verbale numero 4 si evincerebbe che ai medesimi titoli dei candidati sia stato solamente attribuito un voto numerico finale, costituito esclusivamente e direttamente dal punteggio.

La censura sollevata nel ricorso pertanto attiene esclusivamente alle modalità di valutazione dei titoli.

Sul punto il Collegio si limita ad evidenziare che la giurisprudenza in materia di concorsi è orientata a considerare ius receptum il principio secondo cui il voto numerico attribuito dalla Commissione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Il Consiglio di Stato invero ha evidenziato che “Per consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (tra le tante, si veda sez. IV, 23 [#OMISSIS#] 2016, n. 2110) sui giudizi afferenti prove di esame o di concorso:…b) il punteggio numerico vale come sintetica motivazione (cfr. riassuntivamente, per tutte, Cons. Stato sez. V, 26 [#OMISSIS#] 2015, n. 2629; Corte cost., 8 giugno 2011, n. 175; Corte cost., 1 agosto 2008, n. 328…” (Cons. Stato, Sez. IV, 30 settembre 2016, n. 4035).

In ogni [#OMISSIS#], dal verbale n. 2 del 14 dicembre 2018, emerge una valutazione analitica e motivata dei titoli.

Anche tale censura pertanto non coglie nel segno.

Per completezza, si evidenzia che la contestazione circa le modalità di valutazione delle pubblicazioni sollevata [#OMISSIS#] memoria non notificata depositata in data 31 marzo 2018 deve dichiararsi inammissibile in quanto, trattandosi di nuova censura, non poteva essere sollevata con memoria non notificata e comunque avrebbe dovuto essere già contestata con il ricorso.

In ogni [#OMISSIS#], si osserva che, per quanto riguarda le pubblicazioni, è lo stesso ricorrente a riconoscere che la Commissione, nel verbale n. 1, ha predeterminato specifici criteri di valutazione sulla cui base è stato attribuito il punteggio e, pertanto, in base a consolidata giurisprudenza, il punteggio numerico successivamente assegnato, è sufficiente a soddisfare l’onere motivazionale (tra le tante Cons. Stato, sez. IV, 1° agosto 2018, n. 4745).

7. – In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.

8. – Visto l’esito del ricorso principale il ricorso incidentale deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

9. – Vista la natura della controversia sussistono valide ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il [#OMISSIS#], Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 7 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore