Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse,dal momento che la ricorrente, pur essendo stata ammessa con riserva dall’Amministrazione a partecipare direttamente al corso di dottorato (DR n. 781 del 6 aprile 2009), non ha accettato di prendervi parte. In tal modo la stessa si è preclusa la possibilità di ottenere il principale bene della vita per cui è causa (la partecipazione al corso di dottorato).
TAR Marche, Ancona, Sez. I, 1 agosto 2017, n. 645
Dottorato di ricerca-Partecipazione esame di ammissione
N. 00645/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00949/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 949 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Ancona, corso [#OMISSIS#], 160;
contro
Università Politecnica delle Marche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 29;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], D'[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– della deliberazione del 25.11.2008 del Sanato accademico, [#OMISSIS#] parte in cui ha disposto l’inammissibilità ai concorsi per le scuole di dottorato di facoltà dei candidati che hanno già frequentato un corso di dottorato di ricerca presso la medesima facoltà;
– delle note del 26.11.2008 con cui il Direttore amministrativo ha comunicato la non ammissione della ricorrente al concorso per la scuola di dottorato di ricerca, facoltà di ingegneria (ciclo 10), triennio 2009-2011;
– di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso;
relativamente ai motivi aggiunti:
– degli atti di approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso predetto e di tutti i provvedimenti ad essa connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università Politecnica delle Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 aprile 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. La ricorrente, in possesso della laurea in Ingegneria, faceva domanda di partecipazione al concorso per la scuola di dottorato di ricerca istituita, per il triennio 2009/2011, con decreto del rettore n. 1247 del 6 ottobre 2008, presso la facoltà di ingegneria – 10° ciclo, curriculum “Analisi e progetto dell’architettura e del territorio”.
Superata la prima selezione per titoli, con un punteggio pari a 31, in data 27 novembre 2008 ella si recava nel luogo e nell’ora previsti per l’espletamento della prova orale; tuttavia, non le veniva concesso di sostenere detta prova, dal momento che, in virtù di una delibera del Senato Accademico emessa nelle more della procedura, e precisamente in data 25 novembre 2008, l’Università aveva ritenuto che non potessero essere ammessi al concorso coloro che avevano già frequentato un corso di dottorato di ricerca presso la medesima facoltà, come appunto la dottoressa [#OMISSIS#]. Sulla base di tale deliberazione, con decreto rettorale n. 134 del 26 novembre 2008 (non impugnato) veniva disposta l’esclusione della ricorrente dalla selezione.
Con il presente ricorso, integrato da motivi aggiunti, quest’[#OMISSIS#] è insorta avverso gli atti indicati in epigrafe, sollevando diverse censure di illegittimità degli stessi per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti [#OMISSIS#].
Con decreto presidenziale monocratico n. 673 del 2008 veniva concessa alla ricorrente la sospensione degli atti gravati sino alla decisione della domanda cautelare da parte del Collegio, ai soli fini dell’ammissione con riserva alla prova, ove ancora possibile.
Nei motivi aggiunti la dottoressa [#OMISSIS#] asserisce che l’Ateneo non le avrebbe concesso la possibilità di partecipare a detta prova, anche all’esito del decreto del Tribunale (ma non se ne conoscono le ragioni).
Successivamente, con ordinanza n. 42 del 2009, il TAR ha accolto la domanda di sospensione, “ai fini del riesame della domanda della ricorrente e della sua ammissione con riserva al corso di dottorato, qualora non sussistano impedimenti diversi da quelli opposti con il provvedimento impugnato”, ritenendo che “la ricorrente non ha beneficiato di borsa di studio per il precedente dottorato di ricerca e che, quindi, non sussiste il divieto posto dall’art. 74, u.c., del d.P.R. n.382, e che, di contro, il motivo dell’esclusione si fonda una decisione del Senato accademico affatto espressamente prevista nel bando”.
In ottemperanza a quanto disposto [#OMISSIS#] citata ordinanza, l’Università, con decreto rettorale n. 781 del 6 aprile 2009, deliberava l’ammissione con riserva della dottoressa [#OMISSIS#], per l’anno 2009, al primo anno del corso di dottorato di ricerca in parola, invitandola a presentare la domanda di partecipazione corredata dei documenti necessari e con la precisazione che la sua posizione era quella di dottoranda non borsista (cfr. nota dell’Università prot. 9181 del 6 aprile 2009, indicata come doc. n. 5 della produzione documentale della ricorrente depositata in data 10 marzo 2017).
A tale comunicazione seguiva la risposta della dottoressa [#OMISSIS#] datata 17 aprile 2009 (ancora doc. n. 5 prodotto dalla ricorrente in data 10 marzo 2017), con cui quest’[#OMISSIS#] invitava l’Ateneo a leggere correttamente l’ordinanza del Tribunale n. 42 del 2009, dove solo per mero refuso era stato indicato il [#OMISSIS#] “corso”, mentre invece era logico che il [#OMISSIS#] ritenesse disporre l’ammissione con riserva al “concorso” per dottorato, giacché solo in tal modo veniva garantita la sua chance di ottenere la borsa di studio, anche tenuto conto dell’elevato punteggio conseguito [#OMISSIS#] valutazione dei titoli.
Con nota prot. n. 11687 del 7 [#OMISSIS#] 2009 l’Università riscontrava detta missiva ritenendo di aver correttamente eseguito l’ordinanza cautelare del TAR nei sensi precisati [#OMISSIS#] motivazione del provvedimento (anche tale nota è stata versata dalla ricorrente tra i documenti contrassegnati con il n. 5 in data 10 marzo 2017).
Con memoria depositata in data 21 marzo 2017 la dottoressa [#OMISSIS#] lamenta che, pur a fronte dei provvedimenti cautelari assunti da questo TAR, l’Università non le ha dato modo di accedere alla procedura concorsuale per ottenere una delle due borse di studio oggetto della selezione.
Alla pubblica udienza del 21 aprile 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione.
II. Preliminarmente, occorre prendere atto della tardività della memoria depositata dalla difesa erariale in data 4 aprile 2017, come peraltro eccepito da parte ricorrente nel corso degli adempimenti preliminari alla predetta udienza pubblica. Il Collegio, pertanto, precisa che di essa non si terrà conto ai fini della decisione, ancorché, a ben guardare, la stessa [#OMISSIS#] aggiunga rispetto a quanto già si desuma dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente in data 10 marzo 2017.
III. Ciò posto, non può che rilevarsi, ex officio, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, tenuto conto delle ragioni che seguono.
Dirimente, a tal fine, è la circostanza che la dottoressa [#OMISSIS#], pur essendo stata ammessa con riserva dall’Amministrazione a partecipare direttamente al corso di dottorato (DR n. 781 del 6 aprile 2009), non ha accettato di prendervi parte (come si ricava dalla stessa corrispondenza intercorsa con l’Università e depositata come doc. n. 5 della più volte citata produzione del 10 marzo 2017). In tal modo la stessa si è preclusa la possibilità di ottenere il principale [#OMISSIS#] della [#OMISSIS#] per cui è causa (la partecipazione al corso di dottorato), che è esattamente l’interesse che il provvedimento cautelare concessole ha inteso salvaguardare attraverso la sua ammissione con riserva, atteso l’imminente svolgimento di tale corso (essendo invece sempre possibile, anche eventualmente sotto forma di risarcimento del danno per equivalente, la corresponsione ex post della borsa ove se ne fosse accertata l’effettiva spettanza).
III.1. Né l’Università poteva, a fronte di un provvedimento cautelare che puntualmente disponeva l’ammissione con riserva della ricorrente al corso di dottorato, eseguire in maniera difforme detto provvedimento, ritenendo, in maniera arbitraria, che l’espressione “corso” in esso utilizzata fosse stata il frutto di un refuso. Neppure è decisivo, per addivenire a una tale diversa lettura, il fatto che nell’istanza cautelare la ricorrente avesse chiesto espressamente l’ammissione con riserva al concorso, atteso che il [#OMISSIS#], nell’ambito della propria discrezionalità, può adottare i provvedimenti che ritiene più opportuni nell’interesse delle parti.
III.2. A ciò aggiungasi che, quandanche il Tribunale avesse realmente inteso che l’ammissione con riserva della ricorrente dovesse avvenire con riferimento alla procedura concorsuale e non al corso di dottorato, la dottoressa [#OMISSIS#] non risulta aver intrapreso alcuna iniziativa giudiziaria volta ad ottenere l’esecuzione dell’ordinanza n. 42 del 2009 nel senso sperato, anche [#OMISSIS#] più semplice forma dell’istanza di correzione dell’errore materiale, neppure all’esito della nota dell’Università prot. n. 11687 del 7 [#OMISSIS#] 2009 sopra richiamata. La ricorrente ha così mostrato acquiescenza, almeno dalla ricezione di quest’[#OMISSIS#], rispetto all’operato dell’Amministrazione e ai provvedimenti attraverso i quali essa ha agito per ottemperare al dictumdel [#OMISSIS#].
III.3. In conclusione, sia il ricorso introduttivo che i motivi aggiunti [#OMISSIS#] dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
IV. Le spese seguono la soccombenza virtuale (ritenendo l’odierno Collegio di confermare il contenuto motivazionale dell’ordinanza cautelare n. 42 del 2009, nonché di rilevare che la causa di esclusione oggetto di contestazione è stata introdotta ex post dall’intimato Ateneo) e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e condanna l’Università Politecnica delle Marche al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00, oltre a [#OMISSIS#] e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 21 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 01/08/2017