Laddove il regolamento d’ateneo preveda che sono incompatibili con lo status di docente universitario, indipendentemente dal regime di impegno prescelto, l’assunzione delle cariche di presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico, direttore generale e amministratore delegato di società a fini di lucro, a totale partecipazione privata, detta disposizione deve essere ritenuta illegittima e dev’essere annullata nella misura in cui contiene, anche per i docenti a tempo definito, al di fuori dalle previsioni normative in materia (di cui i regolamenti e gli statuti di ateneo possono disciplinare il regime ma non ampliarlo), un divieto assoluto e generalizzato e non, invece, un divieto circoscritto alle ipotesi in cui:
a) l’assunzione delle cariche suddette comporti, a giudizio dell’Amministrazione, l’esercizio del commercio e dell’industria; b) o, comunque, una situazione di conflitto di interesse con l’Amministrazione medesima.
TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 24 aprile 2017, n. 613 [Duplicato]
Professori a tempo pieno-Incompatibilità-Regolamento d'ateneo-Illegittimità
N. 00613/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00973/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 973 del 2016, proposto da:
– [#OMISSIS#] Quarta, rappresentato e difeso dall’Avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via [#OMISSIS#] 10;
contro
– l’Università del Salento, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliata;
per l’annullamento
– della nota prot. n. 37863 del 3 giugno 2016 con la quale il Rettore dell’Università del Salento ha risposto negativamente alla ‘comunicazione del dubbio’ ex art. 27 del Regolamento sugli incarichi e le incompatibilità dei docenti dell’Università formulata dal prof. Quarta;
– del parere della Commissione istruttoria reso [#OMISSIS#] seduta del 20 aprile 2016, mai comunicato e non conosciuto dal ricorrente;
– dell’art. 3 del Regolamento sugli incarichi e le incompatibilità dei docenti dell’Università;
– del decreto del Rettore n. 944 del 14.10.2015, con il quale è stato approvato il Regolamento sugli incarichi e le incompatibilità dei docenti;
– di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università del Salento.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 31 gennaio 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi gli Avv.ti [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] –per l’Avvocatura dello stato.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
– il ricorrente è in servizio presso l’Università del Salento in qualità in professore associato ‘a tempo definito’.
– in data 8 aprile 2016 egli rivolgeva al Rettore dell’Università, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento sugli incarichi e le incompatibilità dei docenti di cui al D.R. n. 944 del 2015 (“Nel [#OMISSIS#] in cui un docente abbia dubbi sull’inquadramento dell’attività che intende svolgere rispetto alle modalità di applicazione del presente Regolamento, è tenuto a darne comunicazione scritta al Rettore”), un’istanza relativa al conferimento, dietro compenso di 90.000 euro annui, dell’incarico di [#OMISSIS#] del Consiglio di Amministrazione con deleghe della ‘Is Molas s.p.a.’, società privata sotto il controllo e il coordinamento di società quotata in borsa.
– in data 3 giugno 2016, con nota prot. n. 37863, il Rettore riscontrava la c.d. “Comunicazione di dubbio” conformandosi al parere <<espresso dalla Commissione istruttoria … [#OMISSIS#] seduta del 20 aprile 2016 … che di seguito si riporta “si ritiene che lo svolgimento dell’attività in questione sia incompatibile a [#OMISSIS#] dell’art. 3, lett. d), del Regolamento sugli incarichi … in quanto esercizio di attività economica in sé incompatibile con l’esercizio del ruolo di docente, se pure svolto nelle forme del tempo definito. Altro è, infatti, l’esercizio dell’attività professionale propria della formazione scientifica che la legge consente attraverso il regime definito come citato dall’art. 11, comma 2, del d.p.r. 382/80” >>.
– veniva dunque proposto il ricorso in esame, per i seguenti motivi: violazione dell’art. 11, comma 4, d.p.r. n. 382 del 1980 e dell’art. 6, commi 9 e 12, l. n. 240 del 2010; eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto.
2.- Considerato che:
– l’art. 11 d.p.r. n. 382 del 1980 invocato dalla Commissione istruttoria e dal Rettore prevede, quanto al ‘regime a tempo definito’, che <<Ciascun professore può optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito.
…
Il regime d’impegno a tempo definito:
a) è incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca;
b) è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l’assunzione di incarichi retribuiti ma è incompatibile con l’esercizio del commercio e dell’industria>>.
– in nessun modo, dunque, esso preclude ai docenti i quali abbiano optato per il tempo definito ogni attività economica diversa da quella dell’attività professionale propria della formazione scientifica, al contrario consentendo <<lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne>> e <<l’assunzione di incarichi retribuiti>> e soltanto vietando <<l’esercizio del commercio e dell’industria>>.
– del medesimo tenore, [#OMISSIS#] un importante riferimento a possibili situazioni di conflitto d’interesse, è anche l’art. 6 della legge n. 240 del 2010, il quale, ai commi 9 e 12, prevede che: <<9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l’esercizio del commercio e dell’industria …
12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività [#OMISSIS#]-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all’ateneo di appartenenza …>>.
– in termini generalmente riferiti al rapporto di pubblico impiego, inoltre, l’art. 53 del D.lgs. n. 165 del 2001 prevede che: <<1. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall’articolo 23-bis del presente decreto [che non rileva ai nostri fini], nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall’articolo 6, comma 2, del decreto del [#OMISSIS#] del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall’ articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662>> (e a loro volta, gli appena richiamati artt. 6/2 d.p.r. n. 117/89 e 1/57 ss. l. n. 662/96, dispongono, rispettivamente, che <<Al personale [con rapporto a tempo parziale, ndr] interessato è consentito, previa motivata autorizzazione dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente>> e che <<58- bis. [#OMISSIS#] restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno>>).
3.- Ritenuto che la normativa statale di riferimento fin qui richiamata ponga dunque, per quanto di interesse ai nostri fini, le seguenti, specifiche preclusioni:
a) esercizio del commercio e dell’industria;
b) svolgimento di attività professionali, di attività di consulenza e, comunque, di altri incarichi retribuiti, laddove determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all’Amministrazione di appartenenza –da valutare, quindi, specificamente e motivatamente.
3.1 Ritenuto che, in questa prospettiva, la previsione dell’art. 3, comma 1, lett. d) del Regolamento citato secondo cui <<sono incompatibili con lo status di docente universitario, indipendentemente dal regime di impegno prescelto: … d) l’assunzione delle cariche di [#OMISSIS#] del consiglio di amministrazione, amministratore unico, direttore generale e amministratore delegato di società a fini di lucro, a totale partecipazione privata …>> risulta illegittima e dev’essere annullata [#OMISSIS#] misura in cui contiene, anche per i docenti a tempo definito, al di fuori dalle previsioni normative in materia (di cui i regolamenti e gli statuti di ateneo possono disciplinare il regime ma non ampliarlo), un divieto assoluto e generalizzato e non, invece, un divieto circoscritto alle ipotesi in cui:
a) l’assunzione delle cariche suddette comporti, a giudizio dell’Amministrazione, l’esercizio del commercio e dell’industria;
b) o, comunque, una situazione di conflitto di interesse con l’Amministrazione medesima.
3.2 Ritenuto che illegittimi sono anche, in via derivata, la consequenziale determinazione Rettorale prot. n. 37863 del 3 giugno 2016 e il presupposto parere della Commissione istruttoria del 20 aprile 2016 –entrambi sulla previsione dell’art. 3, comma 1, lett. d) principalmente basati.
4.- Ritenuto che, entro questi limiti, il ricorso è dunque fondato e va accolto, salve le nuove determinazioni che l’Amministrazione dovrà assumere –tenendo conto, ovviamente, delle previsioni della presente sentenza, come precisate ai precedenti punti 3.1 e 3.2– in ordine alla ‘comunicazione di dubbio’ del prof. Quarta.
5.- Ritenuto, infine, che la particolarità della questione e l’assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati in argomento giustifica, eccezionalmente, la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 973 del 2016 indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 31 gennaio 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 24/04/2017