TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 9 marzo 2017, n. 580

Studenti universitari-Accesso all'università-Diploma di massofisioterapista

Data Documento: 2017-03-09
Area: Giurisprudenza
Massima

Da costante giurisprudenza(TAR Lombardia, Milano, Sez. III 20 settembre 2016 n. 1690; TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 1 marzo 2016 n. 1118; TAR Piemonte,Torino, Sez. I, 18 marzo 20016 nn. 371 e 373), rileva che con specifico riferimento alla riconversione creditizia del diploma di massofisioterapista ai fini dell’iscrizione al terzo anno Corso di laurea in Fisioterapia, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che i diplomi di massofisioterapista conseguiti in data successiva al 1997 (epoca finale quest’ultima stabilita per la dichiarazione di equipollenza, ai sensi del testo dell’articolo 4, comma primo, della legge. n. 42 del 1999, dove si richiama l’articolo 6, comma terzo, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1993) possono essere riconosciuti dall’Università ai fini della “riconversione creditizia” per il conseguimento della laurea triennale (Tar Napoli sez. IV n. 3802/2016; Cons. Stato sez. VI 30 maggio 2011 n. 3218).

Contenuto sentenza

N. 00580/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00329/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 329 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Milano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 6; 
contro
Università degli Studi Milano Bicocca, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, via Freguglia, n.1; 
per l’annullamento
previa adozione delle misure cautelari
a) della nota prot. n. 65398/16 del 28 novembre 2016 del Responsabile dell’Ufficio Gestione carriere – Settore di Medicina e Chirurgia – Area della Formazione e dei Servizi degli studenti dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, con la quale è stata negata la riconversione creditizia del titolo di Massofisioterapista triennale, la valutazione e la conversione dei crediti formativi e la consequenziale iscrizione al terzo anno del Corso di laurea in Fisioterapia dell’Ateneo;
b) della delibera di CCD dei corsi di laurea in Fisioterapia e Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva del 23/11/2016 dal contenuto sconosciuto;
c) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e consequenziale.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano Bicocca;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 1 marzo 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
I) Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato il diniego (prot. n. prot. n. 65398/16 del 28 novembre 2016) opposto dall’Università degli Studi di Milano Bicocca all’istanza dallo stesso presentata per ottenere l’iscrizione al terzo anno del Corso di laurea in Fisioterapia, previa riconversione creditizia del titolo di massofisioterapista triennale, ai sensi della L. 403/1971, conseguito in data 22 ottobre 2010, nonché del diploma di Laurea in Scienze motorie e sport conseguito in data 28 settembre 2010.
Con l’atto introduttivo del giudizio ha chiesto l’annullamento del provvedimento, previa tutela cautelare.
Si è costituita in giudizio l’Università intimata, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 1° marzo 2017 la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previe le ammonizioni di rito alle parti presenti in [#OMISSIS#] di consiglio.
II) Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati.
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42; violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: il provvedimento impugnato, avente ad oggetto il diniego di riconversione creditizia del titolo di massofisioterapista triennale e di valutazione e conversione dei crediti formativi non universitari, nonché il consequenziale diniego di iscrizione al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia della Facoltà di medicina e chirurgia, sarebbe illegittimo perché adottato in violazione dell’art. 4, comma 1, della legge n. 42/1999, e del DM 27 luglio 2000, attuativo del citato art. 4, con cui sarebbe stata disposta l’equipollenza del titolo di massofisioterapista previsto dalla legge 403/1971 al diploma di laurea in fisioterapia.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per motivazione incongrua; carenza di istruttoria; incompetenza: il provvedimento impugnato, laddove fa riferimento all’assenza di posti disponibili, non indica il numero dei posti disponibili per gli anni successivi al primo, che devono essere stabiliti in via preventiva4 dall’Ateneo per tutti gli anni accademici, né il numero dei posti messi a disposizione per consentire la riconversione creditizia dei titoli equipollenti (tra cui quello di massofisioterapista triennale), né quelli rimasti scoperti rispetto al numero [#OMISSIS#] di studenti immatricolabili per il terzo anno del Corso di laurea in Fisioterapia. Inoltre, il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere motivato anche in
relazione alle risultanze di un’istruttoria relativa alla valutazione del titolo di massofisioterapista triennale, di cui non i darebbe conto nel provvedimento stesso.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va innanzi tutto rilevato che il provvedimento impugnato fonda la propria motivazione sull’asserita mancanza di posti disponibili, in base a quanto deliberato nel Consiglio di Coordinamento Didattico dei corsi di laurea in Fisioterapia e Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva del 23 novembre 2016.
Con tale deliberazione il Consiglio, nel decidere in ordine alla “richiesta di iscrizione del sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] al terzo anno del Corso di Laurea in Fisioterapia previa valutazione dei crediti da lei conseguiti presso l’Istituto Fermi di Perugia”, ha disposto di non accogliere la domanda in quanto avrebbero dovuto essere iscritti “in applicazione della sentenza 1408/16 del TAR Lombardia…due studenti in più al terzo anno e altri cinque studenti in applicazione del Decreto Direttoriale del 19 marzo 2014 prot n. 1013, saturando i requisiti di accreditamento previsti”.
Ora, la motivazione della nota nonchè della predetta deliberazione risulta del tutto carente, non essendo possibile comprendere quanti posti sarebbero stati previsti per l’iscrizione al terzo anno di corso.
Va precisato che la motivazione del provvedimento deve essere autosufficiente in relazione sia ai presupposti di fatto sia a quelli di diritto. L’integrazione postuma della motivazione, attraverso memorie e documenti, questi ultimi neppure richiamati nel provvedimento impugnato, è pacificamente inammissibile.
Va aggiunto che l’Università ha omesso di pronunciarsi sulla valutazione dei crediti conseguiti dal ricorrente, operazione che costituisce antecedente logico di qualunque altro tipo di valutazione.
Circa la valutazione dei crediti il Collegio, richiamando i recenti precedenti giurisprudenziali anche di questa Sezione (TAR Milano sez. III 20 settembre 2016 n. 1690; idem n. 1441/2016, n. 1415/2016 e n. 1408/2016; TAR Campania, Napoli, IV, 1° marzo 2016 n. 1118; TAR [#OMISSIS#], I, 18 marzo 20016 nn. 371 e 373), rileva che con specifico riferimento alla riconversione creditizia del diploma di massofisioterapista ai fini dell’iscrizione al terzo anno Corso di laurea in Fisioterapia, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che i diplomi di massofisioterapista conseguiti in data successiva al 1997 (epoca finale quest’[#OMISSIS#] stabilita per la dichiarazione di equipollenza, ai sensi del testo dell’articolo 4, comma primo, della legge. n. 42 del 1999, dove si richiama l’articolo 6, comma terzo, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 517 del 1993) possono essere riconosciuti dall’Università ai fini della “riconversione creditizia” per il conseguimento della laurea triennale (Tar Napoli sez. IV n. 3802/2016; Cons. Stato sez. VI 30 [#OMISSIS#] 2011 n. 3218).
Il ricorso va conclusivamente accolto, e per l’effetto va disposto l’annullamento del gravato diniego, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Ateneo, da parte dei competenti organi accademici, per la valutazione del percorso formativo del ricorrente.
Tenuto conto dell’obbligo dell’Amministrazione di riprovvedere, sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Università.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 1 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore 
Pubblicato il 09/03/2017