La norma che prevede la decadenza dalla qualità di studente universitario di coloro che non sostengono esami per otto anni consecutivi, di cui all’art. 149, T.U. n. 1592 del 1933, non consente interpretazioni discrezionali per l’Amministrazione in ordine all’apprezzamento e alla valutazione di eventuali motivazioni determinanti l’interruzione dell’attività universitaria, costituendo quindi fonte di attività amministrativa vincolata (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 novembre 2011, n. 6004). A tal fine non è consentito alcun apprezzamento dei motivi (se volontari o dovuti a forza maggiore) che hanno determinato l’interruzione degli studi, rilevando esclusivamente l’intercorrere di un lasso di tempo tale fra l’ultimo esame e la ripresa degli studi (Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 aprile 2005, n. 1855).
TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 28 aprile 2017, n. 2294
Studenti-Esami-Decadenza
N. 02294/2017 REG.PROV.COLL.
N. 06620/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6620 del 2014, proposto da:
[#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. FSCCLR77L69A509S e [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#] C.F. DRCNCL81B22A509P, con domicilio eletto presso l’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Napoli, Centro Direzionale Is. G8;
contro
Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via [#OMISSIS#], 11;
per l’annullamento
del decreto n.1935 del 2014 del rettore dell’Università degli studi [#OMISSIS#] II, Facoltà di Economia e Commercio con è stata dichiarata la decadenza dalla qualità di studente della ricorrente per non aver sostenuto esami per otto anni consecutivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2017 il dott. [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha impugnato il decreto rettorale n.1935 del 2014 dell’Università degli studi [#OMISSIS#] II, col quale veniva dichiarata la sua decadenza dagli studi universitari per non avere sostenuto esami per un periodo di 8 anni, ex art. 149, t.u. 31 agosto 1933 n. 1592.
La medesima ricorrente ha formulato un singolo motivo incentrato sulla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90, per mancata comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, chiedendo l’annullamento dell’atto gravato e il risarcimento del danno, quantificato in euro 300.000,00 o [#OMISSIS#] diversa misura ritenuta di giustizia.
Si è costituita l’Universita’ degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli resistendo al ricorso.
DIRITTO
1) Il ricorso si rivela infondato.
2) La [#OMISSIS#] che prevede la decadenza dalla qualità di studente universitario di coloro che non sostengono esami per otto anni consecutivi, di cui all’art. 149, T.U. n. 1592 del 1933, non consente interpretazioni discrezionali per l’Amministrazione in ordine all’apprezzamento e alla valutazione di eventuali motivazioni determinanti l’interruzione dell’attività universitaria, costituendo quindi fonte di attività amministrativa vincolata (Consiglio di Stato, sez. VI, 14/11/2011, n. 6004). A tal fine non è consentito alcun apprezzamento dei motivi (se volontari o dovuti a forza [#OMISSIS#]) che hanno determinato l’interruzione degli studi, rilevando esclusivamente l’intercorrere di un lasso di tempo tale fra l'[#OMISSIS#] esame e la ripresa degli studi (Consiglio di Stato, sez. VI, 26/04/2005, n. 1855).
Al riguardo parte ricorrente ha sollevato, come unica censura, la violazione della normativa che prevede l’obbligo di comunicazione di avvio, senza l’indicazione dei motivi ostativi alla declaratoria di decadenza; circostanza che, nell’ottica di un’interpretazione in senso sostanziale della previsione della comunicazione di avvio, non consente l’accoglimento del ricorso, lamentandosi l’inadempimento di un requisito meramente formale, non supportato da effettive ragioni ostative all’adozione dell’atto impugnato.
Inoltre, il Collegio ritiene applicabile al [#OMISSIS#] in esame il disposto dell’art.21 octies della legge n.241/90, secondo cui non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, vertendosi in ambito provvedimentale vincolato e risultando che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Il medesimo Collegio, inoltre, rileva come sia, peraltro, infondata, oltre che non facente parte dei motivi originari di ricorso, la censura – introdotta solo con successiva memoria – relativa all’erroneità di interpretazione della normativa vigente in quanto l’espressione “per otto anni consecutivi”, contenuta nell’art. 149 R.D. 31/08/1933, n. 1592, dovrebbe essere intesa come otto anni accademici dall’[#OMISSIS#] esame sostenuto (per cui essendo l’[#OMISSIS#] esame afferente all’anno accademico 2005/2006, il [#OMISSIS#] sarebbe scaduto nel 2015, mentre la decadenza è stata pronunciata il 9.6.2014).
Tale interpretazione non ha infatti supporto testuale, facendo la [#OMISSIS#] riferimento alla semplice circostanza temporale del superamento degli otto anni consecutivi, senza alcun riferimento a eventuali prolungamenti di tale [#OMISSIS#] in considerazione della durata dell’anno accademico e delle date finali di esame di tali anni.
3) Del pari infondata risulta essere la domanda risarcitoria anche [#OMISSIS#] parte relativa alla tardiva comunicazione dell’intervenuta decadenza rispetto al [#OMISSIS#] in cui tale decadenza si sarebbe perfezionata.
In primo luogo, infatti, come indicato, la decadenza viene determinata direttamente dalla legge, che ne disciplina i termini temporali, quale atto dovuto, senza che all’amministrazione sia lasciato alcun margine discrezionale.
Il privato non può, pertanto, vantare alcuna pretesa risarcitoria rispetto alla tardività della declaratoria di intervenuta decadenza, essendo la stessa un effetto ex lege e, comunque, un atto strettamente derivante dal superamento del [#OMISSIS#] che anche il privato è tenuto a conoscere e rispetto al quale lo stesso non può fondare alcuna aspettativa.
Inoltre, parte ricorrente dopo aver articolato la domanda in modo generico, quantificando il pregiudizio risarcibile in euro 300.000,00, non ha dato la benchè minima prova dell’an dell’esistenza di un danno, né alcun elemento di valutazione del quantum.
4) Per le suesposte ragioni il ricorso va rigettato, anche per la parte relativa alla domanda risarcitoria.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a [#OMISSIS#] dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza [#OMISSIS#], ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 [#OMISSIS#] 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In considerazione delle ragioni del rigetto e delle questioni interpretative derivanti dall’effettiva omissione della comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio ritiene sussistano gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 5 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 28/04/2017