TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 11 luglio 2017, n. 8203

Professore universitario-Riconoscimento titoli

Data Documento: 2017-07-11
Area: Giurisprudenza
Massima

Violazione  dell’art. l’art. 16, comma 2 del D. Lgs. n. 206/2007, secondo cui “entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”, nonchè del successivo comma 6 che prevede che “sul riconoscimento provvede l’autorità competente con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato”.

Contenuto sentenza

N. 08203/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03675/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3675 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Tortolini, 30; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’accertamento
del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione ministeriale sulla “domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'[#OMISSIS#] ([#OMISSIS#])” di cui all’istanza del 13 settembre 2016, reiterata con successive comunicazioni del 31 gennaio 2017 e del 14 marzo 2017, fin qui rimaste tutte prive di riscontro
per il contestuale accertamento,
ai sensi dell’art. 31, co. 3, Cod. proc. amm.
della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, vertendosi nel [#OMISSIS#] in esame in materia di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua alcun margine di esercizio della discrezionalità amministrativa.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 10 luglio 2017 la relazione del consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
– Il professore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in data 13 settembre 2016 presentava all’Ufficio VIII del M.I.U.R. istanza di riconoscimento di alcuni titoli abilitanti conseguiti in [#OMISSIS#], ai fini dell’esercizio della professione di docente in relazione alle classi di concorso A-56 (Strumento musicale – [#OMISSIS#]), A-30 (Musica), A-29 (Musica), A-53 (storia della musica), A-55 (Strumento musicale – Canto);
– Con comunicazione prot. n. 10436 del 16 settembre 2016 l’amministrazione dava avvio al relativo procedimento;
– dal momento che, nonostante ripetuti solleciti, il Ministero non ha concluso il procedimento con un provvedimento espresso il professor [#OMISSIS#] ha proposto ricorso a questo Tribunale per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla sua istanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta e di segnalazione alla Corte dei Conti per quanto di competenza;
– a sostegno dell’azione di accertamento parte ricorrente deduce la violazione dell’art. l’art. 16, comma 2 del D. Lgs. n. 206/2007, secondo cui «entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni», nonchè del successivo comma 6 che prevede che «sul riconoscimento provvede l’autorità competente con decreto motivato, da adottarsi nel [#OMISSIS#] di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato. Il decreto è pubblicato [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il [#OMISSIS#] è di quattro mesi»; difatti, a tutt’oggi nessun dei predetti atti risulta essere stato adottato dall’adito Ministero;
– si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, depositando una relazione istruttoria;
– alla [#OMISSIS#] di consiglio del 10 luglio 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione;
Considerato che
– il ricorso è fondato, atteso che non risulta che l’amministrazione abbia concluso il procedimento entro il [#OMISSIS#] normativamente previsto, situazione di cui essa stessa mostra di essere consapevole, avendo [#OMISSIS#] relazione del 13 giugno 2017 riferito di avere ricevuto un alto numero di istanze di analogo contenuto e che occorrerebbe un’ulteriore interlocuzione con le autorità scolastiche rumene; ebbene, tali circostanze non avrebbero dovuto determinare alcun arresto procedimentale o, quantomeno, avrebbe dovuto essere assicurata un’idonea informazione a carattere partecipativo nei riguardi dell’istante;
– pertanto, in accoglimento del ricorso va dichiarato l’obbligo per il resistente Ministero di provvedere sull’istanza del ricorrente entro il [#OMISSIS#] di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, o notificazione, se anteriore; trattandosi di una situazione in cui l’istruttoria potrebbe risultare incompleta – circostanza che impedisce, allo stato, al Collegio di pronunciarsi sulla fondatezza della domanda, così come pure richiesto – [#OMISSIS#] salva la possibilità per l’amministrazione di avanzare richiesta all’interessato di integrazione della documentazione o di fornire chiarimenti entro i successivi trenta giorni, con obbligo di conclusione del procedimento entro i successivi trenta giorni; nomina in [#OMISSIS#] di persistente inadempimento quale commissario ad acta il Prefetto di Roma o suo delegato; compensa le spese di giudizio, [#OMISSIS#] restando il rimborso in favore di parte ricorrente da parte del resistente Ministero dell’importo del contributo unificato versato. Manda alla Segreteria per la segnalazione alla Corte dei Conti ai sensi dell’art.2, comma 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, una volta passata in giudicato la presente sentenza ;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dichiara l’obbligo per il resistente Ministero di provvedere sull’istanza del ricorrente entro il [#OMISSIS#] di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, o notificazione, se anteriore, o di altro [#OMISSIS#] come specificato in parte motiva; nomina in [#OMISSIS#] di perdurante inadempimento quale commissario ad acta il Prefetto di Roma o suo delegato; compensa le spese di giudizio, [#OMISSIS#] restando il rimborso dell’importo del contributo unificato da parte del resistente Ministero in favore di parte riocrrente. Manda alla Segreteria per la segnalazione alla Corte dei Conti ai sensi dell’art.2, comma 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, una volta passata in giudicato la presente sentenza;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 10 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere 
Pubblicato il 11/07/2017

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO

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