E’ illegittimo il diniego di trasferimento per mancato superamento del test di ingresso al primo anno.
Le richieste di trasferimento dall’estero per anni successivi al primo devono sempre essere esaminate, e collocate nella graduatoria generale di merito. Poiché non vi è ancora una norma di armonizzazione comunitaria sul contenuto dei percorsi formativi universitari, i trasferimenti dall’estero sono subordinati a un giudizio di congruità del piano di studi del richiedente. Al fine di esprimere tale giudizio, ogni Università, autonomamente, deve dotarsi di appositi criteri tecnici, per comparare i propri insegnamenti con quelli delle Università straniere. Il trasferimento può infatti essere negato qualora si ritenga che lo studente non abbia acquisito un livello di preparazione sufficiente per seguire con profitto le materie previste per il nuovo anno accademico in Italia.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 9 gennaio 2017, n. 35
Studenti universitari-Accesso corsi a numero chiuso-Trasferimenti-Diritto europeo
N. 00035/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01213/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliato in Brescia, ex art. 25 cpa, presso la Segreteria del T.A.R., via [#OMISSIS#] Zima, 3;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ degli Studi di Brescia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati in Brescia, via S. [#OMISSIS#], 6;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Chiara [#OMISSIS#] non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
per quanto attiene al ricorso introduttivo:
– del provvedimento del 28 agosto 2014, prot. n. 19831 dell’Università di Brescia, di rigetto della valutazione della domanda di trasferimento di parte ricorrente da un ateneo [#OMISSIS#];
– ove occorrer possa, delle disposizioni interministeriali ivi richiamate;
– del D.R. n. 298/14 ove interpretato nel senso di essere applicabile anche nei confronti dei trasferimenti ad anno successivo al primo;
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere il trasferimento al secondo anno del corso di laurea in Odontoiatria dell’Università di Brescia;
e per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2 c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all’ammissione al corso di laurea, nonché, ove occorrer possa, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione monetaria;
per quanto attiene al primo ricorso per motivi aggiunti:
– della deliberazione 19 dicembre 2014, prot. n. 30264, scaturita dal riesame disposto con ordinanza cautelare;
per quanto attiene al secondo ricorso per motivi aggiunti:
– della nota 8 [#OMISSIS#] 2015, prot. n. 12991, avente ad oggetto l’avvenuta rivalutazione dell’istanza di trasferimento in questione;
– del Decreto Rettorale del 22 aprile 2015, n. 199/2015, prot. 19448, comunicato con la suddetta nota, [#OMISSIS#] parte in cui afferma la non ammissibilità dell’istanza di trasferimento in ragione del giudizio della Commissione decisoria e dell’assenza di ulteriori posti disponibili.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e dell’Universita’ degli Studi di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, iscritto, al momento della presentazione del ricorso, al secondo anno di Odontoiatria presso l’Università di Madrid, ha chiesto il trasferimento presso l’Università di Brescia.
Questo gli è stato, però, negato, per mancanza del presupposto, rappresentato dal superamento dell’esame di ammissione al Corso di laurea in Odontoiatria in Italia, secondo le modalità stabilite dal M.I.U.R..
A seguito della presentazione del ricorso avverso tale determinazione negativa, il 12 novembre 2014, questo Tribunale ha ritenuto sussistessero i presupposti per disporre il rinnovo dell’istruttoria da parte dell’Amministrazione.
Il 19 dicembre 2014, l’Ateneo, sulla scorta del parere dell’apposita commissione del 5 dicembre 2014, ha ritenuto che per “le peculiarità del modello formativo di Brescia, basato su un unicum di strutturazione intorno al pronto soccorso odontoiatrico a partire dal primo anno” il richiesto trasferimento dovesse essere rigettato (nonostante fossero state accolte, invece, secondo quanto sostenuto da parte ricorrente, le domande di trasferimento da altri atenei italiani).
Anche tale provvedimento è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti, corredato da domanda cautelare che è stata rinunciata in ragione della trattazione della controversia nell’udienza pubblica già fissata per l’8 aprile 2015.
A seguito della sentenza n. 1 del 28 gennaio 2015 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – la quale ha escluso che il mancato superamento del test di accesso (da richiedersi per la sola iscrizione al primo anno di corso) potesse ostare al trasferimento -, il Rettore, pochi giorni prima della pubblica udienza, con Decreto del 22 aprile 2015, n. 199/2015, prot. 19448, ha preso atto che il mancato superamento del test di ammissione non può rappresentare condizione ostativa al trasferimento, ma ha comunque rigettato la richiesta in tal senso formulata dall’odierno ricorrente, richiamando il parere della Commissione decisoria del Consiglio di Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
La trattazione in pubblica udienza è stata, dunque, rinviata per consentire al ricorrente di censurare anche il nuovo provvedimento sopravvenuto, impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti, corredato dalla domanda di sospensione cautelare su cui il Collegio è stato chiamato, ancora una volta, ad esprimersi.
L’istanza cautelare è stata, quindi, respinta. Il Collegio ha ritenuto, infatti, che il giudizio espresso dall’Università e posto a base del rigetto, fosse immune da quei vizi di illogicità ed irragionevolezza la cui sussistenza può essere indagata dal [#OMISSIS#] amministrativo in ambiti, come quello in esame, caratterizzati dalla discrezionalità tecnica dell’amministrazione. La determinazione negativa è stata, inoltre, influenzata anche dalle pesanti difficoltà organizzative che l’ammissione in sovrannumero avrebbe determinato e dalla mancata dimostrazione della superiorità del curriculum del ricorrente rispetto a quello degli altri due studenti che hanno ricoperto i due posti medio tempore liberatisi.
In vista della pubblica udienza, solo l’Università ha depositato una memoria [#OMISSIS#] quale è stata dedotta l’infondatezza del ricorso e l’inammissibilità della richiesta del ricorrente di essere inserito comunque in posizione utile in graduatoria. Egli, infatti, non ha mai censurato la graduatoria degli aventi diritto all’ammissione, [#OMISSIS#] quale è stato inserito dopo la pronuncia dell’Adunanza plenaria già citata e, conseguentemente, non ha mai dimostrato per quali ragioni avrebbe dovuto essere preferito [#OMISSIS#] altri studenti richiedenti l’iscrizione.
Solo il 13 dicembre 2016, parte ricorrente ha depositato una richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere.
Alla pubblica udienza del 14 dicembre 2016, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Deve essere preliminarmente dato conto di come l’interesse alla decisione sul ricorso introduttivo fosse venuto meno sin dall’adozione del nuovo atto di segno negativo impugnato con ricorso per motivi aggiunti.
Il diniego al trasferimento dall’Università spagnola presso cui il ricorrente era iscritto, motivato in origine con il mero riferimento al mancato superamento del test di ammissione in Italia e con esso impugnato, è stato, infatti, superato a seguito della sentenza n. 1 del 28 gennaio 2015 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – [#OMISSIS#] quale si è escluso che il mancato superamento del test di accesso (da richiedersi per la sola iscrizione al primo anno di corso) potesse ostare al trasferimento – e del conseguente provvedimento con cui il rettore, ha preso di ciò e ha comunque rigettato la richiesta di trasferimento, richiamando il parere della Commissione decisoria del Consiglio di Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti.
L’oggetto del controvertere è, dunque, divenuta la valutazione della legittimità del decreto da [#OMISSIS#] adottato, con cui l’istanza è stata respinta nel merito, sulla base del parere della Commissione, con cui si è ritenuto che “in applicazione dei criteri già utilizzati dal Consiglio di Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria per la valutazione delle istanze di trasferimento [#OMISSIS#] seduta del 15 settembre 2014”, la domanda di trasferimento dell’odierno ricorrente non fosse ammissibile, “non potendo procedere al calcolo del voto di media ponderata per cfu conseguiti (secondo criterio) in quanto il piano di studi del sig. [#OMISSIS#] non risulta essere congruente e pertanto sovrapponibile con lo specifico piano degli studi applicato negli Atenei italiani (primo criterio)”.
Parte ricorrente non ha prodotto, nemmeno dopo il rigetto della cautelare motivato anche con riferimento a questo specifico aspetto, alcun elemento di prova atto a dimostrare la non attendibilità di tale affermazione o, comunque, l’equiparabilità dei [#OMISSIS#] di studi ai fini di poter valutare la suddetta media ponderata.
Inoltre, come già evidenziato nell’[#OMISSIS#] ordinanza cautelare, in base ai documenti prodotti dall’Università, e in particolare al doc. 4 prodotto da parte ricorrente in allegato al ricorso per motivi aggiunti (copia del verbale 5 dicembre 2014 della Commissione decisoria), si è ritenuto che la non sovrapponibilità fra il corso dell’università madrilena e quella bresciana fosse congruamente motivata. Essa è stata imputata al fatto che il corso di laurea in odontoiatria attivato dall’Università di Brescia, anche a seguito dell’adesione ad un progetto europeo, risulta incentrato sulla preparazione ad un lavoro di squadra nell’ambito del pronto soccorso odontoiatrico, grazie ad un corso di “team approch”, a ciò specificamente preordinato, destinato a garantire una formazione che non pare, in effetti, equiparabile a quella che è possibile ricevere nel compiere “esercitazioni in equipe”, come quelle garantite dall’Università di Madrid.
Anche rispetto a tale profilo [#OMISSIS#] è stato dedotto dal ricorrente.
Superata, peraltro, la censura avente ad oggetto l’asserita violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento, atteso che la valutazione impugnata risulta essere scaturita da un’istruttoria fondata su tutto quanto dedotto nel ricorso e nelle memorie del ricorrente, nonché sulla documentazione allegata e, dunque, non necessitava di un ulteriore coinvolgimento procedimentale dello studente, il quale non ha dimostrato di poter aggiungere alcunché a quanto già ivi dedotto, il rigetto del trasferimento appare immune dai vizi dedotti.
Ciò anche con riferimento al trasferimento in sovrannumero ipotizzato da parte ricorrente, il quale avrebbe comunque comportato gravi problemi organizzativi all’Università di Brescia, atteso che essa prevede, nel proprio piano formativo, che ciascun studente ammesso [#OMISSIS#] anni secondo e successivi del corso di laurea abbia accesso ad un proprio “banco manichino” per le esercitazioni pratiche. Il limitato numero di essi, pari a 61 postazioni, non sarebbe suscettibile, secondo quanto affermato dalla Facoltà di Odontoiatria di Brescia di ampliamento, per ragioni di spazio e di costi: tale scelta, riconducibile al merito dell’attività dell’Ateneo, sfugge all’ambito di valutazione del [#OMISSIS#] amministrativo e, peraltro, non risulta espressamente censurata.
In ogni [#OMISSIS#], la possibilità di andare oltre il numero dei posti disponibili è stata affermata dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria nell’ambito della stessa sentenza n. 1/2015.
Deve, infine, darsi conto di come il ricorrente non abbia censurato la graduatoria formata con riferimento ai richiedenti i trasferimenti, la quale ha condotto all’assegnazione dei due posti disponibili per il trasferimento a favore di altri due studenti.
Ne discende che il ricorrente non poteva aspirare alla sostituzione di uno di questi.
Tutto ciò vale, comunque, solo ai fini della completezza del giudizio che questo Collegio è chiamato a pronunciare ai sensi dell’art. 1 c.p.a. e del rispetto del principio della soccombenza virtuale, atteso che, il 13 dicembre 2016, parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse.
Ciononostante, le spese di lite possono trovare compensazione tra le parti in causa, considerata la particolarità della controversia e le difficoltà interpretative della normativa applicata, che hanno richiesto l’intervento dell’Adunanza plenaria al fine di chiarirne l’effettiva portata con riferimento alla necessità del superamento del test di ingresso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
– dà atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso per motivi aggiunti;
– dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 09/01/2017