TAR Campania, Napoli, Sez. I, 15 giugno 2017, n. 1069

Studenti universitari-Accesso corsi a numero chiuso-Trasferimenti-Improcedibilità

Data Documento: 2017-06-15
Area: Giurisprudenza
Massima

Improcedibilità del ricorso.

Contenuto sentenza

N. 01069/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02454/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di [#OMISSIS#] (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2454 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in [#OMISSIS#], via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#],9; 
contro
Universita’ degli Studi di [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in [#OMISSIS#], corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] N.58; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Casciano non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
del provvedimento di diniego all’istanza di [#OMISSIS#] osta al trasferimento, pervenuto in data 15/07/15, con cui la Segreteria Studenti per la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#] ha comunicato alla ricorrente il mancato accoglimento della domanda di trasferimento tempestivamente inoltrata, affermando che la domanda è possibile solo per gli anni IV°, V° e VI°;
con ricorso per motivi aggiunti
del verbale del 22.01.2016, della Commissione per la verifica delle istanze di selezione per il trasferimento al IV°, V° e VI° anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;
delle note prot. nn. 8802/2016 – 7035/2016 e 3246/2016;
 Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 [#OMISSIS#] 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 Considerato che il difensore della ricorrente, alla odierna pubblica udienza, ha dichiarato di non aver più interesse alla trattazione del ricorso;
Considerato che va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto doversi compensare le spese di lite in considerazione dell’esito del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di [#OMISSIS#] (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 23 [#OMISSIS#] 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore 
Pubblicato il 15/06/2017