L’accesso ai corsi a numero programmato può essere limitato, previa individuazione del contingente numerico dei posti disponibili per ogni anno accademico, individuazione che è il risultato della rilevazione del fabbisogno professionale definito dal Ministero della Salute di anno in anno e del potenziale dell’offerta formativa degli atenei.
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 4 maggio 2017, n. 5350
Studenti universitari-Accesso corsi a numero chiuso-Limitazioni-Posti disponibili
N. 05350/2017 REG.PROV.COLL.
N. 14957/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14957 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Chiara [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Caravella in Roma, via Tuscolana, 16;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] Ii, Seconda Università degli Studi di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca non costituito in giudizio;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Ricca non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del dm del 3 luglio 2015 n. 463 concernente le modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato aa 2015/2016. risarcimento danni
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Università degli Studi di Roma La Sapienza e di Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] Ii e di Seconda Università degli Studi di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 1 febbraio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti impugnano col ricorso principale la loro mancata amissione ai corsi, e con motivi aggiunti il d.m. con il quale sono state chiuse le graduatorie dei corsi stessi, in tal modo negando la possibilità di scorrimento in relazione ai posti non assegnati.
Il predetto ricorso, pur strutturato come motivi aggiunti, deve essere qualificato in realtà come ricorso aggiunto, posto che la lesività del provvedimento ivi impugnato prescinde da quella dedotta con il ricorso principale, strutturandosi come causa autonoma fondante la predetta impugnazione, e non solo come persistenza dell’interesse previamente difeso con il ricorso principale.
Trattasi difatti di soggetti che troverebbero, in tesi, la soddisfazione del loro interesse grazie alla paralisi del d. m. impugnato, a prescindere, dunque, dalla delibazione di fondatezza del ricorso principale.
Orbene al riguardo si rileva che la questione della legittimità del predetto d.m. è stata già definita con la sentenza della sezione n. 10248/2016 con la quale è stato disposto che “il ricorso vada accolto, con annullamento del D.M. impugnato [#OMISSIS#] parte in cui il decreto di chiusura degli scorrimenti della graduatoria alla data del 10 febbraio 2016 [#OMISSIS#] dispone con riferimento all’assegnazione dei posti ancora liberi in quanto non assegnati a studenti extracomunitari, in considerazione della giurisprudenza amministrativa maggioritaria secondo cui la garanzia del diritto allo studio, sancita dall’art. 34, primo comma, della Costituzione, [#OMISSIS#] a privilegiare la tesi dello scorrimento degli studenti comunitari non utilmente collocati in graduatoria, nei posti assegnati [#OMISSIS#] studenti extracomunitari rimasti non utilizzati.
E’ evidente che l’accoglimento dei motivi aggiunti, in parte qua, non può prescindere dalla prova della effettiva sussistenza di tali posti (in tal senso, cfr.decreto presidenziale del CdS., n.2836/2016 del 18.06.2016, che ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame sul presupposto che “il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, nel corso dei giudizi di appello R.G.1182/2016 e 1740/2016, vertenti in materia analoga alla presente, ha ammesso non soltanto la possibilità, ma anche la concreta effettuazione di alcuni scorrimenti di graduatoria” e a tal fine ha disposto una ricognizione dei posti eventualmente vacanti e disponibili).”.
Al riguardo, si deve rilevare che la questione, sebbene esclusivamente, allo stato, in sede cautelare, è stata definita in sede di appello da parte del c.d.s. con le ordinanze di cui da [#OMISSIS#] (cfr, sez. VI, n. 4004/2016 del 16.9.2016) con le quali è stato ritenuto che sussistesse “il prescritto fumus [#OMISSIS#] iuris relativamente alle censure afferenti alla legittimità del decreto 8 febbraio 2016, n. 50, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che ha disposto la repentina chiusura delle graduatorie su cui si controverte al 10-15 febbraio 2016” in quanto “la mancata utilizzazione dei residui posti – a tali date ancora disponibili presso ciascuna università – conseguente a tale d.m. può ragionevolmente imputarsi a disfunzioni dell’amministrazione, piuttosto che a omissioni dei candidati” e che, pertanto, “per effetto dell’odierna sospensione di tale decreto, con effetti erga omnes, le università evocate in giudizio continueranno a scorrere le graduatorie, fino all’integrale copertura dei posti originariamente assegnati e disponibili”.
Sulla base del predetto orientamento cautelare del C.d.S. anche la sezione ha successivamente mutato il proprio originario orientamento cautelare, accogliendo le successive istanze cautelari proposte avverso il predetto d.m. n. 50 alla luce delle medesime considerazioni.
[#OMISSIS#] specifico, con il predetto D.M. n. 50/2016, è stato previsto all’art. 1, comma 2, che “tutti i candidati in posizione utile che alla data del 10 febbraio 2016 hanno confermato l’interesse all’immatricolazione nei termini di cui al punto 10 lettera d) dell’Allegato 2 del D.M. n. 463/2015 e al punto 7 lettera d) dell’Allegato 2 del D.M. n. 464/2015 diventano assegnati e sono tenuti a immatricolarsi entro il [#OMISSIS#] perentorio del 15 febbraio 2016 [#OMISSIS#] sede di assegnazione”; e il successivo art. 2, comma 2, ha poi disposto che “gli eventuali posti che alla data del 15 febbraio 2016 dovessero risultare non coperti anche a seguito di rinunce successive all’immatricolazione non verranno riassegnati”.
A seguito di tale previsione, pertanto, tutti i posti ancora disponibili tra quelli messi a bando sono rimasti vacanti e non verranno mai più riassegnati.
Si rileva, al riguardo, in primo luogo, che il D.M. n. 463/2015, recante la disciplina concorsuale, non aveva previsto che, in [#OMISSIS#] in cui al momento della chiusura della graduatoria fossero rimasti dei posti disponibili, questi non sarebbero stati riassegnati nei singoli Atenei.
In secondo luogo che l’accesso ai corsi a numero programmato può essere limitato, previa individuazione del contingente numerico dei posti disponibili per ogni anno accademico, individuazione che è il risultato della rilevazione del fabbisogno professionale definito dal Ministero della Salute di anno in anno e del potenziale dell’offerta formativa degli atenei.
Il fabbisogno nazionale per l’a.a. 2015/2016 è stato definito in n. 9530 futuri medici e, conseguentemente, il Ministero avrebbe dovuto garantire l’immatricolazione dei predetti n. 9530 candidati e, tuttavia, con il D.M. dell’8 febbraio 2016, il Ministero ha previsto, oltre che la chiusura della graduatoria del Corso di Laurea di cui trattasi, anche la mancata rassegnazione dei posti eventualmente rimasti disponibili sebbene a seguito di eventuali rinunce effettuate dopo l’immatricolazione; operando in tal modo l’amministrazione ha, di fatto, ridotto i posti in totale messi a bando per l’anno accademico corrente e come in precedenza individuati.
E, invece, proprio alla luce della logica sottesa all’introduzione ed alla disciplina del numero programmato per l’accesso ai corsi di laurea di cui trattasi, si ritiene che l’amministrazione abbia l’obbligo giuridico di provvedere alla copertura di tutti i posti messi a bando fino al loro completo esaurimento.
L’esigenza cui, pertanto, ha dato risposta l’impugnato d.m. da rinvenirsi evidentemente [#OMISSIS#] necessità di chiudere la graduatoria entro un [#OMISSIS#] definito e non troppo avanzato avuto riguardo alla data di inizio dell’anno accademico e di svolgimento delle lezioni a frequenza obbligatoria e di bloccare, conseguentemente, anche i relativi scorrimenti onde consentire una definizione degli immatricolati ai fini dell’organizzazione dei corsi e di un ordinato inizio dell’anno accademico, seppure meritevole di tutela, deve, tuttavia, ritenersi essere recessiva rispetto al diritto del candidato a ottenere l’immatricolazione al corso di laurea nell’ambito dei limiti dei posti messi a concorso e sulla base del punteggio da questi concretamente ottenuto e dunque dal suo effettivo posizionamento [#OMISSIS#] graduatoria complessiva.
Conclusivamente l’amministrazione deve garantire il diritto dei candidati a frequentare il loro percorso di studi, in virtù della disponibilità dei posti rimasti non coperti.
Il ricorso per motivi aggiunti deve, pertanto, essere accolto con la conseguenza che l’amministrazione deve procedere al riesame dell’istanza di immatricolazione di parte ricorrente al corso di laurea di cui trattasi, previa verifica, in primo luogo, di posti liberi per l’anno accademico 2015/2016, e, in secondo luogo, della sussistenza di una posizione “utile” in capo a parte ricorrente ai fini della collocazione degli studenti da immatricolare, sulla base della posizione rivestita da parte ricorrente [#OMISSIS#] graduatoria finale alla luce del punteggio in concreto conseguito.
Le spese possono essere compensate, attesa la ancor recente novità della giurisprudenza seguita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso per motivi aggiunti e per l’effetto annulla il d.m. impugnato con gli stessi, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 1 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#], Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 04/05/2017