TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 6 febbraio 2017, n. 194

Studenti-Visto per motivi di studio

Data Documento: 2017-02-06
Area: Giurisprudenza
Massima

I rinnovi del permesso di soggiorno all’extracomunitario per motivi di studio non possono essere rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio, disposizione che non lascia margini di apprezzamento discrezionale all’Amministrazione atteso che tanto il numero minimo di verifiche superate quanto il limite massimo di anni, oltre il quale il permesso non può essere rilasciato o rinnovato, sono finalizzati ad assicurare l’esercizio del diritto allo studio allo straniero che dimostri di essere operoso e in grado di garantire la serietà e l’effettività del programma di studi, in modo da evitare il fenomeno dell’eccessiva dilatazione temporale del periodo degli studi universitari, al fine meramente strumentale di prolungare la propria permanenza nel territorio italiano, per un tempo indefinito.

Contenuto sentenza

N. 00194/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01294/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il [#OMISSIS#]
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1294 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. MLNMCG75T13L219Y, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Lione, 72; 
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici, in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Questore di Torino non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 917/2016, adottato il 19.09.2016, notificato il 15.11.2016, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha disposto rigettarsi l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, presentata il data 19.11.2015,
nonché
degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm. che consente al [#OMISSIS#] amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con “sentenza in forma semplificata”, ove il [#OMISSIS#] accerti la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;
Ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;
Sentite sul punto le parti costituite, le quali non hanno manifestato osservazioni oppositive;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:
 I) Con ricorso notificato il 20 dicembre 2016 e depositato il giorno 29 dicembre 2016, il ricorrente, cittadino marocchino, ha impugnato il decreto con cui il Questore di Torino ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, presentata in data 19.11.2015.
Nel diniego impugnato si dà atto che il richiedente è entrato in Italia con un visto di ingresso per studio, in data 28.8.2008 ed è stato immatricolato presso la facoltà di informatica dell’Università di Torino nell’anno accademico 2008/2009; la durata del corso è di tre anni, ma al momento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno risulta essere al [#OMISSIS#] anno fuori corso.
Il ricorrente espone le ragioni del mancato superamento del numero di esami necessari per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno: dopo un periodo di studio all’[#OMISSIS#] da gennaio 2014 al giungo 2014, è rientrato in Italia, ma soffrendo di problemi psicologici ha ritenuto di ritornare nel paese d’origine nel 2015.
Ritornato in Italia dal [#OMISSIS#] 2016 ha cominciato a frequentare un percorso terapeutico, svolgendo saltuariamente attività di interprete.
Quanto al corso di studi, ha superato 11 esami, ma risulta ad oggi iscritto al [#OMISSIS#] anno fuori corso, di un corso triennale.
Il ricorrente lamenta la violazione di legge, in relazione all’art 39 d. lgs. 286/98, comma 3 e dell’art 46 DPR 394/99, dell’art 32 Cost., degli artt. 5 e 35 d. lgs. 286/98 e dell’art 28 DPR 394/99, l’eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, il difetto di istruttoria, lo sviamento, la contraddittorietà e il difetto di motivazione: l’Amministrazione avrebbe omesso di considerare che l’art 46 DPR 394/1999 permette in presenza di gravi motivi di salute, di rinnovare il permesso oltre il periodo del corso di studi.
Sostiene inoltre che per la peculiarità della situazione di fatto sussistono i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 25 gennaio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio, ai sensi dell’art 60 c.p.a.
II) Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
L’amministrazione ha correttamente esaminato la situazione di fatto e negato il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno.
In tema di accesso degli stranieri alle università, dispone l’art. 46. co. 4 del D.P.R. n. 394/1999 che i visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati [#OMISSIS#] studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza [#OMISSIS#], debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, [#OMISSIS#] restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio.
Il ricorrente si è iscritto al [#OMISSIS#] anno fuori corso, per cui subentra la preclusione assoluta prevista nell’[#OMISSIS#] capoverso, per la quale i rinnovi del permesso di soggiorno all’extracomunitario per motivi di studio non possono essere rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio, disposizione che non lascia margini di apprezzamento discrezionale all’Amministrazione atteso che tanto il numero minimo di verifiche superate quanto il limite [#OMISSIS#] di anni, oltre il quale il permesso non può essere rilasciato o rinnovato, sono finalizzati ad assicurare l’esercizio del diritto allo studio allo straniero che dimostri di essere operoso e in grado di garantire la serietà e l’effettività del programma di studi, in modo da evitare il fenomeno dell’eccessiva dilatazione temporale del periodo degli studi universitari, al fine meramente strumentale di prolungare la propria permanenza nel territorio italiano, per un tempo indefinito” (T.A.R. [#OMISSIS#], sez. I, 30/10/2015, n. 1531).
La circostanza di aver superato il limite dei tre anni non è contestata dal ricorrente, che invoca la particolare situazione di salute.
Tuttavia, come detto, osta al rinnovo del permesso di soggiorno la [#OMISSIS#] citata che prevede che in ogni [#OMISSIS#] non possono essere rilasciati permessi di soggiorno per più di tre anni oltre la durata del corso di studio.
Sotto tale profilo, non risultano pertinenti i motivi dedotti riferiti sia alla mancata considerazione della situazione di salute, sia alla mancata valutazione dei presupposti per rilasciare un nuovo permesso per motivi umanitari, dal momento che il ricorrente ha chiesto solo il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
Ne consegue che, pur considerando l’interruzione degli studi per gravi ragioni di salute, il provvedimento impugnato risulta legittimamente emesso sulla base della normativa applicabile.
III) Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il [#OMISSIS#] (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere 
Pubblicato il 06/02/2017