TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, 30 gennaio 2017, n. 1464

Studenti-Visto per motivi di studio

Data Documento: 2017-01-30
Area: Giurisprudenza
Massima

il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero costituisce condizione soggettiva non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno (ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 30 ottobre 2015, n. 4966). In particolare, in base all’art. 44-bis del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) i visti di ingresso per motivi di studio possano essere rilasciati solo ove siano “accertate le disponibilità economiche” (cfr., inoltre, per una analitica elencazione dei requisiti per il rilascio del titolo richiesto il D.M. 11 maggio 2011, recante la “Definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento“).

Contenuto sentenza

N. 01464/2017 REG.PROV.COLL.
N. 08614/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8614 del 2011, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Cosseria, 2; 
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
– del rigetto richiesta di [#OMISSIS#] della cittadinanza italiana – risarcimento danni.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierno ricorrente impugna il provvedimento prot. KIO/C/303923/R, in data 8 aprile 2011 – notificato il 7 luglio 2011 a cura della Prefettura di [#OMISSIS#] – con cui il Ministero dell’Interno ha rigettato allo stesso l'[#OMISSIS#] della cittadinanza italiana, nonché la nota del 14 febbraio 2011, con cui gli è stato negato l’accesso [#OMISSIS#] atti.
Deduce il ricorrente i seguenti fatti.
Il ricorrente è un cittadino iracheno arrivato in Italia nel 1981 per frequentare l’Università italiana, titolare dal 1990 di permesso di soggiorno lavorativo e dal 1996 in possesso di carta di soggiorno, rilasciata dalla questura di [#OMISSIS#] a tempo indeterminato secondo le previsioni dell’allora vigente art. 9 del TU 286/98.
Nel 1991 il ricorrente contraeva matrimonio con la cittadina italiana sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], dall’unione con la quale sono nati 3 figli.
Nel 1993 il ricorrente presentava istanza di [#OMISSIS#] della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 91/92, ma nel 1995 gli veniva rifiutata per “motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica”.
Avverso detta decisione il ricorrente presentava istanza di riesame che gli veniva rigettata non essendo decorso il [#OMISSIS#] quinquennale ex art. 6 della legge n. 91/92.
In data 25 novembre 2009 il ricorrente inoltrava una nuova istanza di [#OMISSIS#] della cittadinanza italiana.
Nel gennaio 2011, tuttavia, il Ministero dell’interno inviava al sig. [#OMISSIS#] una comunicazione con cui preannunciava il rigetto della nuova istanza di cittadinanza in quanto “dall’istruttoria esperita è emersa la contiguità della S.V. a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica”.
La fondatezza di detta motivazione veniva contestata dal ricorrente che invitava l’Amministrazione dell’interno a fornire elementi atti a comprovare quanto indicato nel preavviso di rigetto.
Nel febbraio 2011 il Ministero comunicava al ricorrente la non ostensibilità dei documenti contenuti nel fascicolo, essendo coperti da segreto ex art. 2, co. 1, lett d) e comma 3 lett. b) del D.M. n. 415/94.
Nel luglio 2011 perveniva, poi, il diniego di [#OMISSIS#] della cittadinanza italiana, recante identica motivazione del preavviso di rigetto.
Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari [#OMISSIS#].
Si è costituito solo formalmente il Ministero dell’Interno.
Alla udienza del 10 gennaio 2017 il ricorso è stato assunto in decisione dal Collegio.
L’impugnato diniego si fonda, sinteticamente, sui seguenti rilievi:
a) a carico dell’interessato emergono circostanze che evidenziano la contiguità del ricorrente a movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica;
b) l’Amministrazione esercita in questa materia una discrezionalità che comporta la valutazione dell’opportunità della concessione della cittadinanza in relazione alla sussistenza della coincidenza tra l’interesse pubblico e quello della collettività nazionale;
c) [#OMISSIS#] specie il comportamento tenuto dal richiedente è indice della non piena idoneità del medesimo a essere inserito stabilmente [#OMISSIS#] comunità nazionale.
Il ricorso è infondato.
Alla stregua della giurisprudenza della Sezione, deve ritenersi:
– che l’amplissima discrezionalità dell’Amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo che “si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero [#OMISSIS#] comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta” (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cds VI n. 52 del 10 gennaio 2011 Cds Sez. VI, sent. n. 282 del 26 gennaio 2010; Tar Lazio sez seconda – quater n. 3547 del 18 aprile 2012);
– che “l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante” (Tar Lazio, Sez II – quater n. 5565 del 4 giugno 2013);
– che “trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole” (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio, Sez. II quater, n. 5665 del 19 giugno 2012).
Con riferimento al [#OMISSIS#] di specie, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia valutato in maniera procedimentalmente corretta e non manifestamente illogica la situazione dell’istante dando preminenza ai rilievi in merito alle risultanze della informativa che hanno evidenziato la contiguità del ricorrente con movimenti aventi scopi non compatibili con la sicurezza della Repubblica.
D’altra parte, quanto alla richiesta di accesso ai documenti, il Collegio osserva come l’art. 3, comma 1), lett. a), del D.M. n. 415 del 10 [#OMISSIS#] 1994, stabilisce che “ai sensi dell’art. 8, comma 5, lett. c), del decreto del [#OMISSIS#] della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all’esigenza di salvaguardare l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratti all’accesso relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l’adozione degli atti o provvedimenti dell’autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all’attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, [#OMISSIS#] che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”.
Sotto tale profilo, la giurisprudenza ha affermato che “l’accesso va effettivamente escluso per tutte le parti della documentazione in possesso dell’Amministrazione coperte da segreto istruttorio, in quanto afferenti a indagini preliminari o procedimenti penali in corso, o in quanto coinvolgenti, a qualunque titolo, terzi soggetti interessati dalle informative di polizia di sicurezza; ovvero, ancora, adducendo specifici motivi ostativi riconducibili ad imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di polizia di sicurezza e di contrasto alla delinquenza organizzata” (T.A.R. Campania, [#OMISSIS#], sentenza n. 818/2007).
Osserva il Collegio, come [#OMISSIS#] fattispecie in esame l’Amministrazione abbia correttamente motivato il provvedimento impugnato indicando le specifiche ragioni poste a fondamento del diniego e le concrete esigenze di salvaguardia dell’ordine pubblico e di repressione della criminalità che, secondo la [#OMISSIS#] giurisprudenza, costituiscono il limite al diritto di accesso dell’interessato.
Conseguentemente e per i motivi [#OMISSIS#], il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
L’infondatezza del ricorso determina l’insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi della richiesta di risarcimento del danno che, conseguentemente, deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte soccombente al pagamento, nei confronti della Amministrazione resistente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario 
Pubblicato il 30/01/2017