TAR Marche, Ancona, Sez. I, 9 gennaio 2017, n. 30

Studenti-Visto per motivi di studio

Data Documento: 2017-01-09
Area: Giurisprudenza
Massima

L’articolo 46, comma 4, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 – per il quale il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio non è consentito agli extracomunitari che non abbiano superato almeno una verifica di profitto nel primo anno di corso e due verifiche in ognuno degli anni successivi e i rinnovi non possono essere rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio – non lascia margini di apprezzamento discrezionale all’Amministrazione, atteso che tanto il numero minimo di verifiche superate quanto il limite massimo di anni, oltre il quale il permesso non può essere rilasciato o rinnovato, sono finalizzati ad assicurare l’esercizio del diritto allo studio allo straniero che dimostri di essere operoso e in grado di garantire la serietà e l’effettività del programma di studi, in modo da evitare il fenomeno dell’eccessiva dilatazione temporale del periodo degli studi universitari, al fine meramente strumentale di prolungare la propria permanenza nel territorio italiano, per un tempo indefinito.

Contenuto sentenza

N. 00030/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00460/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 460 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24; 
contro
Questura di Macerata e Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 29; 
per l’annullamento
– del decreto 000624/15 Cat. a 12 Sez. 2 della Questura di Macerata, datato 30 aprile 2015 e notificato in data 14 [#OMISSIS#] 2015, con il quale è stata respinta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio o ad altro titolo, presentata in data 13 marzo 2015;
– di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente, derivato o comunque connesso, anche non conosciuto o menzionato;
e, relativamente ai motivi aggiunti
– del provvedimento dirigenziale della Questura di Macerata datato 20 luglio 2016 e notificato il 1° agosto 2016, con cui è stata respinta l’istanza del ricorrente di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato, presentata il 16 giugno 2016;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Macerata e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 18 novembre 2016 la dott.ssa [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
– con ordinanza n. 629 del 2016, il Tribunale ha accolto l’istanza di rinvio dell’udienza pubblica del 7 ottobre 2016, depositata dal ricorrente in data 4 ottobre 2016, motivata dall’intervenuta notifica all’Amministrazione dell’atto di motivi aggiunti proposto avverso il provvedimento del 20 luglio 2016, con cui la Questura di Macerata ha sospeso il procedimento per la conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato sino alla definizione del giudizio nel merito;
– il rinvio è stato accordato per l’udienza del 18 novembre 2016, ai fini della trattazione congiunta del merito del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti (la cui trattazione cautelare è stata fissata [#OMISSIS#] medesima data), anche in vista di una decisione di questi ultimi in forma semplificata;
Ritenuto che sussistono i presupposti per una decisione ex art. 60 c.p.a. relativamente al ricorso per motivi aggiunti, per le ragioni che di seguito si andranno ad esporre;
Ritenuto, quindi, di poter esaminare congiuntamente, in questa sede, sia il ricorso introduttivo che quello per motivi aggiunti;
Considerato, con riferimento all’atto introduttivo, che:
– l’art. 46, comma 4, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 – per il quale il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio non è consentito [#OMISSIS#] extracomunitari che non abbiano superato almeno una verifica di profitto nel primo anno di corso e due verifiche in ognuno degli anni successivi e i rinnovi non possono essere rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio – non lascia margini di apprezzamento discrezionale all’Amministrazione, atteso che tanto il numero minimo di verifiche superate quanto il limite [#OMISSIS#] di anni, oltre il quale il permesso non può essere rilasciato o rinnovato, sono finalizzati ad assicurare l’esercizio del diritto allo studio allo straniero che dimostri di essere operoso e in grado di garantire la serietà e l’effettività del programma di studi, in modo da evitare il fenomeno dell’eccessiva dilatazione temporale del periodo degli studi universitari, al fine meramente strumentale di prolungare la propria permanenza nel territorio italiano, per un tempo indefinito (T.A.R. Torino [#OMISSIS#], sez. I, 30 ottobre 2015, n. 1530);
– inoltre, la possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno [#OMISSIS#] studenti che, per gravi motivi di salute o di forza [#OMISSIS#] debitamente documentati, abbiano superato una sola verifica di profitto nell’anno accademico precedente, non è ammessa per chi non ha sostenuto alcuna verifica nell’anno di riferimento (T.A.R. Perugia [#OMISSIS#], sez. I, 19 settembre 2016, n. 613);
– nel [#OMISSIS#] di specie, risulta che l’[#OMISSIS#] esame di profitto (Analisi dei medicinali I) è stato sostenuto dal ricorrente in data 9 giugno 2008 e che, nell’anno accademico 2014/2015, il medesimo è stato iscritto, per la sesta volta, al [#OMISSIS#] anno del corso di laurea in farmacia, sicché non risultano soddisfatti i requisiti richiesti dall’art. 46, comma 4, del D.P.R. n. 394 del 1999 per il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi di studio; in proposito giova precisare che la prova sostenuta in data 19 giugno 2013 in “Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica”, oltre a non costituire un vero e proprio esame di profitto, trattandosi di una mera idoneità conseguita all’esito della frequenza di un corso a scelta dello studente, è stata superata dopo circa cinque anni dall’esame del 2008;
– l’Amministrazione ha documentato di aver comunicato al ricorrente, ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 10 bis della legge n. 241 del 1990, il preavviso di rigetto dell’istanza per incompletezza della documentazione, anche in relazione alla certificazione degli esami sostenuti e dell’iscrizione all’Università per l’anno accademico 2014/2015; la comunicazione è stata sottoscritta per ricevuta dall’interessato in data 8 aprile 2015;
Ritenuto, per tutto quanto esposto, che non sussistono i presupposti fattuali e normativi per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, con la conseguenza che legittimo si rivela il rifiuto opposto in tal senso dall’Amministrazione;
Tenuto conto che la legittimità di detto rifiuto è stata valutata e implicitamente affermata già in sede cautelare, atteso che l’istanza del ricorrente è stata accolta dal Tribunale al solo fine di consentire all’interessato, nelle more della definizione del giudizio nel merito, di poter chiedere ed ottenere, sussistendone i presupposti, il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo (cfr. ordinanza n. 291 del 2015);
Considerato, inoltre, con riferimento ai motivi aggiunti, che:
– la nota della Questura di Macerata del 20 luglio 2016, notificata al ricorrente il 1° agosto 2016, ha un duplice contenuto: da un lato, essa contiene il preavviso di diniego, ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, sull’istanza dell’interessato volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato, dall’altro contiene la determinazione di sospendere il procedimento iniziato con l’istanza predetta sino alla definizione del presente giudizio nel merito, anche rispetto alla valutazione di un possibile rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo;
– quanto al primo profilo del contenuto della suddetta nota, si osserva, in generale, che non è ammissibile l’impugnazione del preavviso di rigetto attesa la natura endoprocedimantale e la [#OMISSIS#] non immediatamente lesiva di tale atto ([#OMISSIS#] fattispecie concreta, alcun provvedimento definitivo risulta essere stato ancora adottato);
– il Collegio, tuttavia, reputa di poter prescindere da tale questione di inammissibilità, dal momento che assume rilevanza, ai fini della decisione, il secondo profilo del contenuto della nota gravata; ed invero, avendo l’Amministrazione disposto di sospendere il procedimento di cui all’istanza del ricorrente del 16 giugno 2016 in attesa della pronuncia di merito di questo Tribunale, sia con riferimento alla richiesta di conversione del permesso di soggiorno, sia con riferimento alla possibilità di rilasciare un permesso ad altro titolo, la definizione del ricorso introduttivo non può che determinare il venir meno degli effetti della sospensione e quindi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sui motivi aggiunti;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso introduttivo sia infondato e da respingere e che il ricorso per motivi aggiunti sia da dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda e alla natura degli interessi coinvolti, che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
– respinge il ricorso introduttivo;
– dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti;
– compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 18 novembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
 Pubblicato il 09/01/2017