TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 20 aprile 2017, n. 521

Studenti-Tasse universitarie-Riduzione-Cessazione materia del contende

Data Documento: 2017-04-20
Area: Giurisprudenza
Massima

Cessazione materia del contendere.

Contenuto sentenza

N. 00521/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00266/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il [#OMISSIS#]
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 266 del 2017, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Avigliana, 7/67; 
contro
Universita’ degli Studi di Torino – non costituita in giudizio; 
per l’annullamento
previa sospensione, del provvedimento prot. n. 29245 del 26.01.2017 notificato il 03.02.2017 con il quale la Direzione Didattica e Servizi [#OMISSIS#] Studenti, avendo accertato irregolarità [#OMISSIS#] dichiarazione sostitutiva unica presentata per l’ottenimento della riduzione delle tasse universitarie per l’a.a. 2013/2014, ha revocato il concesso beneficio della riduzione delle tasse universitarie, ha rideterminato le tasse universitarie dovute in €. 2.107, 00 ed ha irrogato una sanzione amministrativa, quantificata [#OMISSIS#] misura di €. 587, 83;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 19 aprile 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo notificato il 15 marzo 2017, la ricorrente ha impugnato l’atto indicato in epigrafe, recante la revoca del beneficio della riduzione delle tasse universitarie per l’anno accademico 2013/2014, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo vizi di violazione ed erronea applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia.
L’università degli Studi di Torino non si è costituita in giudizio.
In vista dell’udienza camerale fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, l’Amministrazione ha riesaminato il [#OMISSIS#] e, con nota del 23 marzo 2017, ha disposto l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, riconoscendo la fondatezza dei rilievi svolti in ricorso e concedendo nuovamente alla sig.ra [#OMISSIS#] il beneficio della riduzione delle tasse universitarie per l’anno accademico 2013/2014.
Alla luce di tale sopravvenienza, il difensore della parte ricorrente, all’udienza del 19 aprile 2017, ha invocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la liquidazione delle spese di lite.
Per quanto esposto, essendosi realizzato in via amministrativa l’interesse che la parte ricorrente intendeva ottenere in sede giurisdizionale, non [#OMISSIS#] al Collegio che disporre in conformità all’istanza da [#OMISSIS#] avanzata all’udienza del 19 aprile 2017.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il [#OMISSIS#] (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna la parte resistente a rifondere in favore della parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi €. 1.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e [#OMISSIS#] accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 19 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
 Pubblicato il 20/04/2017