Vizio di incompetenza.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 aprile 2017, n. 1947
Studenti-Massoterapia-Vizio di incompetenza
N. 01947/2017REG.PROV.COLL.
N. 00936/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 936 del 2017, proposto da:
Università degli Studi Milano Bicocca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Gen.Le dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. LNEBDT80E58F839X, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Principessa [#OMISSIS#], 2;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO n. 01408/2016, resa tra le parti, concernente diniego creditizio titolo massofisioterapista.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 16 marzo 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] dell’Avvocatura Generale dello Stato e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato la nota (prot. n. 19968/16 del 22 aprile 2016) del Responsabile dell’Ufficio Gestione della Formazione e dei Servizi degli studenti dell’Università degli Studi di Milano “Bicocca”, con la quale è stata respinta la loro istanza volta ad ottenere la riconversione creditizia del titolo di massofisioterapista triennale, la valutazione e la conversione dei crediti formativi e la consequenziale iscrizione al terzo anno del corso di laurea in Fisioterapia dell’Ateneo.
Hanno dedotto la violazione e la falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 e dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 nonché l’incompetenza dell’organo che ha adottato l’atto impugnato.
Il provvedimento impugnato, oltre a non essere confortato da alcuna motivazione in ordine ai motivi ed ai presupposti su cui si fonda il diniego di iscrizione al terzo anno, non sarebbe stato sottoposto al vaglio dei competenti organi accademici ovvero al Consiglio di facoltà, non surrogabile dal diniego assunto dal Servizio gestione carriere e servizi [#OMISSIS#] studenti.
2. L’Università intimata si è costituita instando per la reiezione del ricorso.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sez. III, ha accolto il gravame.
Sulla scorta dell’art. 16, comma 1, del Regolamento degli studenti dell’Università resistente che prevede, per la conversione dei crediti formativi, la competenza dei Consigli di coordinamento didattico, ha ritenuto sussistente il denunciato vizio d’incompetenza.
E, quanto al difetto di motivazione, il mero riferimento alla “normativa vigente”, si è tradotto, per i [#OMISSIS#] di prime cure, in una motivazione apparente, “riducendosi ad una mera clausola di stile priva di significato che non permette di comprendere né quali [#OMISSIS#] abbia applicato l’amministrazione, né quale sia stato l’iter logico seguito”.
4. Appella la sentenza l’Università degli Studi Milano Bicocca.
5. Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 16.03.2017, deputata alla cognizione della domanda incidentale di sospensione degli effetti della sentenza appellata, la causa, previa comunicazione alla parte, è stata trattenuta in decisione.
6. Con unico motivo d’appello, l’Università, lamenta l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tar, oltre che [#OMISSIS#] statuizione sul difetto di competenza, nell’omettere di considerare la normativa specifica– ex se ostativa all’accoglimento dell’istanza presentata dai ricorrenti – che disciplina la riconversione creditizia del titolo di massofisioterapista triennale e la consequenziale iscrizione al terzo anno del corso di laurea in Fisioterapia dell’Ateneo.
7. L’appello deve essere accolto per quanto di ragione.
7.1 Una volta affermato il difetto di competenza in capo al Servizio gestione carriere e servizi [#OMISSIS#] studenti, ritenuta la competenza dei Consigli di coordinamento didattico, il Tribunale non avrebbe dovuto estendere il sindacato alla legittimità intrinseca del contenuto del provvedimento impugnato.
Il vizio d’incompetenza assorbe a monte ogni altra censura tanto da comportare il riesame funditus dell’istanza presentata dai ricorrenti da parte del Consiglio di coordinamento didattico.
8. Conclusivamente l’appello deve essere accolto.
9. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi della motivazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 16 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 27/04/2017