TAR Emilia Romagna, Parma, Sez. I, 19 aprile 2017, n. 142

Personale tecnico amministrativo-Riparto di giurisdizione

Data Documento: 2017-04-19
Area: Giurisprudenza
Massima

ll procedimento concorsuale interno teso a consentire l’inquadramento di dipendenti in aree o categorie più elevate è ascritto, al pari del concorso per la costituzione ex novo del rapporto di lavoro, al diritto pubblico ed all’attività autoritativa dell’amministrazione (v. Cassazione civile, Sez. un., 09/ febbraio 2009, n. 3051 secondo cui “nel sistema disegnato dalle norme raccolte nel D.Lgs. n. 165 del 2001, sono assegnati al dominio del diritto pubblico e all’ambito delle attività autoritative, tra l’altro – oltre ai procedimenti e atti generali (normativi e non) concernenti: le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, all’individuazione degli uffici di maggiore rilevanza ed ai modi di conferimento della titolarità dei medesimi e alla determinazione delle dotazioni organiche complessive, ex art. 2, comma 1 – le procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, come chiaramente si evince dalla norma dettata dall’art. 63, comma 4, che, lasciando ferma la giurisdizione amministrativa sulle relative controversie, manifesta una portata non soltanto processuale, ma anche sostanziale, di riserva, cioè, dell’assunzione all’area dei poteri amministrativi e dei procedimenti di diritto pubblico ai sensi dell’art. 97 Cost. siccome non esistono, nella materia, ambiti di giurisdizione esclusiva amministrativa”).

Contenuto sentenza

N. 00142/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00436/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la [#OMISSIS#] Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 436 del 2011, proposto dalla sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Parma, viale Toschi, 4; 
contro
Università degli Studi di Parma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale di [#OMISSIS#], domiciliata in [#OMISSIS#], via [#OMISSIS#] Reni 4; 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca non costituita in giudizio; 
nei confronti di
sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
del D.R. dell’Università degli Studi di Parma n. 640 Reg. 71/bis del 15/05/2002 di approvazione delle graduatorie finali della selezione per progressione verticale [#OMISSIS#] categoria D dell’area amministrativo –gestionale [#OMISSIS#] parte in cui avrebbero erroneamente collocato la ricorrente attribuendole un punteggio inferiore a quello al quale assume di avere diritto;
della presupposta nota rettorale dell’Università degli Studi di Parma 8/5/2001 prot. n. 13021 con i relativi due allegati originari (in parte qua);
dei Verbali della commissione giudicatrice nn. 1, 31, 28, con eventuali allegati (in parte qua), rispettivamente del 4/10/2001, dell’8/3/2002 e del 27/12/2001;
della nota rettorale dell’Università degli Studi di Parma del 23/02/2004 prot. n. 7788 (in parte qua);
della nota rettorale dell’Università degli Studi di Parma del 01/04/2004 prot. n. 11240 (in parte qua);
e di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, antecedente successivo e dipendente rispetto a quelli espressamente impugnati, e conseguentemente
per il riconoscimento dei diritti patrimoniali e la condanna al pagamento delle somme maturate oltre al risarcimento del danno patito;
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Parma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2017 il cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
Con ricorso, spedito per la notifica il 16 settembre 2011 e depositato il 30 settembre 2011, la sig.ra [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dipendente dell’Università degli Studi di Parma dal 16/11/1970, inquadrata dal 08/08/2000 [#OMISSIS#] categoria C (ex VI^ qualifica funzionale) — area amministrativo-contabile — con posizione economica “C4” ed ora in quiescenza, impugna gli atti della procedura selettiva a cui ha partecipato nel 2001 chiedendone l’annullamento ed il riconoscimento delle differenze retributive conseguenti all’illegittimo inquadramento deteriore della stessa.
Espone la ricorrente di avere adito il Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, che, con sentenza del 31 marzo 2007 n. 154/07, dichiarava il difetto di giurisdizione.
Avverso gli atti sopra menzionati con l’odierno ricorso la ricorrente formula i seguenti motivi di doglianza:
1) violazione ed erronea applicazione dell’art. 16 della legge n. 808/77, erroneo presupposto di fatto, illogicità manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, per avere l’Amministrazione illegittimamente inquadrato la ricorrente [#OMISSIS#] categoria dei dipendenti amministrativo-contabili con anzianità [#OMISSIS#] qualifica di appartenenza inferiore ad anni 5 anziché in quella dei dipendenti con anzianità superiore ad anni 5;
2) eccesso di potere per erroneità del presupposto di fatto, erronea valutazione della scheda personale in autocertificazione, violazione dei criteri valutativi fissati [#OMISSIS#] seduta della Commissione giudicatrice del 4/10/2001, disparità di trattamento, illogicità manifesta, in quanto non le sarebbe stato attribuito il punteggio a cui avrebbe avuto diritto in quanto proveniente dalla 6^ qualifica funzionale e per gli altri titoli di servizio dichiarati (ordinatore di spesa, responsabilità interna, responsabilità esterna, numero di persone coordinate (n. 1. unità), anni di responsabilità) nonché per la voce corsi di aggiornamento, convegno e seminari e idoneità in concorsi.
L’erroneo inquadramento [#OMISSIS#] categoria C, anziché [#OMISSIS#] categoria D, ha quindi determinato un deteriore trattamento retributivo, assicurativo e previdenziale ed oggi pensionistico, per il quale la ricorrente chiede la condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle differenze retributive, con interessi e rivalutazione ed alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale con ogni ulteriore consequenziale statuizione anche rispetto all’adeguamento del trattamento pensionistico in godimento.
L’Avvocatura dello stato si è costituita e con memoria eccepisce l’irricevibilità del ricorso, in quanto notificato solo il 19 settembre 2011, più di 4 anni dopo il deposito in cancelleria della sentenza del Tribunale di Parma che ha dichiarato il difetto di giurisdizione, e controdeduce anche nel merito della pretesa.
Segue la replica della ricorrente in ordine alla ammissibilità del ricorso in quanto attinente a pretesi diritti soggettivi per i quali opererebbe, a suo dire, la prescrizione quinquennale.
Alla pubblica udienza del 5 aprile 2017 il ricorso viene trattenuto in decisione.
Il ricorso è irricevibile per tardività.
Con riguardo alla azione di annullamento opera il [#OMISSIS#] di decadenza di cui all’art. 29 c.p.a., abbondantemente scaduto anche ove lo si voglia, applicando il principio della traslatio iudicii, far decorrere dalla pronuncia del 2007 del [#OMISSIS#] del Lavoro che ha declinato la giurisdizione sul ricorso proposto nell’ottobre 2006.
Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, l’azione proposta è una azione impugnatoria per l’annullamento di atti di una procedura concorsuale ed il conseguente diritto al risarcimento per lesione di interessi legittimi, mediante liquidazione delle differenze retributive che le sarebbero spettate ove la suddetta selezione fosse stata legittimamente espletata.
Come affermato dal [#OMISSIS#] amministrativo (v. T.A.R. [#OMISSIS#], (Toscana), sez. I, 22/12/2014, n. 2055) il procedimento concorsuale interno teso a consentire l’inquadramento di dipendenti in aree o categorie più elevate è ascritto, al pari del concorso per la costituzione ex novo del rapporto di lavoro, al diritto pubblico ed all’attività autoritativa dell’amministrazione (v. Cassazione civile, sez. un., 09/02/2009, n. 3051 secondo cui “nel sistema disegnato dalle norme raccolte nel D.Lgs. n. 165 del 2001, sono assegnati al dominio del diritto pubblico e all’ambito delle attività autoritative, tra l’altro – oltre ai procedimenti e atti generali (normativi e non) concernenti: le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, all’individuazione degli uffici di [#OMISSIS#] rilevanza ed ai modi di conferimento della titolarità dei medesimi e alla determinazione delle dotazioni organiche complessive, ex art. 2, comma 1 – le procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, come chiaramente si evince dalla [#OMISSIS#] dettata dall’art. 63, comma 4, che, lasciando [#OMISSIS#] la giurisdizione amministrativa sulle relative controversie, manifesta una portata non soltanto processuale, ma anche sostanziale, di riserva, cioè, dell’assunzione all’area dei poteri amministrativi e dei procedimenti di diritto pubblico ai sensi dell’art. 97 Cost. siccome non esistono, [#OMISSIS#] materia, ambiti di giurisdizione esclusiva amministrativa).
Da quanto detto consegue la tardività del proposto gravame.
La domanda risarcitoria, poi, ove autonomamente proposta, sarebbe inammissibile per difetto di giurisdizione.
La giurisdizione residuale del [#OMISSIS#] amministrativo in tema di procedure concorsuali ha natura di giurisdizione ordinaria di legittimità e non di giurisdizione esclusiva e, dunque, non opera l’art. 30, comma 2, c.p.a. secondo cui, davanti al g.a. si può proporre, nei casi di giurisdizione esclusiva, la domanda di risarcimento del danno da lesione di diritti soggettivi (T.A.R. Lazio, Latina, 24 settembre 2012, n. 679).
Pertanto, ove la ricorrente lamentasse la lesione di diritti soggettivi, per effetto del mancato inquadramento [#OMISSIS#] superiore qualifica, e quindi a prescindere dalla procedura concorsuale qui gravata, ovvero per effetto di atti paritetici del datore di lavoro, trattandosi di dipendente in regime di diritto privato, la giurisdizione apparterrebbe al [#OMISSIS#] ordinario del lavoro, ai sensi del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 che all’art. 63 distingue nettamente le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubbliche amministrazioni, dalle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, affidando le prime al [#OMISSIS#] ordinario, le seconde al [#OMISSIS#] amministrativo (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 21 marzo 2013, n. 649 oltre a Tar Toscana cit.).
Anche in tale ipotesi, che però non corrisponde alla domanda così come proposta, il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di giurisdizione del Tribunale adito.
Come statuito dal [#OMISSIS#] della giurisdizione (v. Cassazione civile, sez. un., 28/10/2015, n. 21951) il [#OMISSIS#] amministrativo può statuire sulla giurisdizione e non sollevare conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a., ogni qual volta, come nel [#OMISSIS#] sub judice, la causa non è stata tempestivamente riassunta, non ostandovi la precedente declinatoria ad opera di altro [#OMISSIS#], poichè il decorso del [#OMISSIS#] di riassunzione esclude che il nuovo giudizio possa considerarsi prosecuzione dell’altro.
Ciò premesso, nel [#OMISSIS#] sub judice gli atti lesivi qui gravati risalgono al 2001, anno in cui si è svolta la procedura selettiva che l’avrebbe vista erroneamente valutata e conseguentemente inquadrata in una categoria inferiore (C e non D), mentre il ricorso viene proposto dopo cinque anni avanti al [#OMISSIS#] del lavoro e dopo 9 anni (quattro dalla sentenza del G.O.) avanti a questo Tar, con conseguente irricevibilità del ricorso, per violazione dei termini di cui all’art. 29 c.p.a. per l’azione di annullamento.
In conclusione il ricorso è irricevibile, perché tardivamente proposto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'[#OMISSIS#] Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Condanna la ricorrente alle spese di giudizio a favore dell’Università di Parma che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Parma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 5 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Conti, [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere 
Pubblicato il 19/04/2017