La domanda di partecipazione sprovvista del solo pagamento di una tassa relativa alla stessa domanda deve considerarsi affetta da un’irregolarità meramente formale e sanabile, con la conseguenza che l’esclusione, disposta sulla base di una disposizione a mente della quale non sono ammessi a partecipare all’esame i candidati le cui domande siano state redatte, presentate e spedite con modalità diverse da quelle indicate nel bando, è illegittima (cfr. TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 19 gennaio 2017, n.35).
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 28 maggio 2019, n. 6710
Studenti-Ammissione corso di laurea-Esame-Pagamento tasse
N. 06710/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04117/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4117 del 2014, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Passero in Roma, via [#OMISSIS#] 322;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Catania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– della nota del 26.3.2014 con cui il funzionario dell’area didattica dell’Università degli Studi di Catania ha comunicato alla ricorrente, in riscontro ad apposita istanza, che “il mancato pagamento della tassa di partecipazione, nei tempi e con le modalità riportati nel bando, determina pertanto l’esclusione dalla partecipazione alla prova di ammissione programmata per il giorno 8 aprile p.v.”;
– del Decreto n. 85 del 5.2.2014 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca relativo alle “modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale per l’anno accademico 201472015, [#OMISSIS#] parte in cui prevede l’esclusione delle prove per l’ammissione ed iscrizione al 1° anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, per il mancato tempestivo pagamento della tassa di partecipazione;
– del decreto del 7.2.2014 del Rettore dell’Università degli Studi di Catania, recante i bando, per l’anno accademico 2014/2015, di ammissione ed iscrizione al 1° anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, [#OMISSIS#] parte in cui prevede l’esclusione delle prove per l’ammissione ed iscrizione al 1° anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, per il mancato tempestivo pagamento della tassa di partecipazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 [#OMISSIS#] 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il decreto dell’Università degli Studi di Catania, con il quale è stata esclusa dalla partecipazione alla prova di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria per “il mancato pagamento della tassa di partecipazione, nei tempi e con le modalità riportati nel bando”.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione di norme di rango costituzionale e di norme di legge; violazione e falsa applicazione di norme di rango secondario; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza grave e manifesta, per sviamento dall’interesse pubblico e per contraddittorietà con altre previsioni del bando e del d.m.
Sostiene la ricorrente: che per ragioni attinenti a gravi motivi di salute, come da certificato medico versato in atti, non ha potuto effettuare il pagamento della tassa di partecipazione alla procedura selettiva entro la data indicata dal bando; che in data 19 marzo non era più possibile procedere al pagamento della tassa né attraverso l’utilizzo del portale, neanche presso i terminali P.O.S. dell’U.R.P. studenti; che, comunque, il 24 marzo 2014, ha provveduto ad effettuare un bonifico on line, che il decreto ministeriale di indizione delle prove in esame non ha previsto quale requisito di partecipazione il pagamento della tassa in questione.
Questo Tribunale con ordinanza n. 2033/2014 ha respinto l’istanza cautelare.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza 2994/2014, ha accolto l’appello e ha ammesso con riserva la ricorrente alla partecipazione al corso di laurea prescelto “considerato…che sussistono…sufficiente elementi difondatezza in relazione al motivo di appello con il quale si assume l’illegittimità del bando di concorso impugnato”.
Con memoria del 19 aprile 2019, la difesa della ricorrente ha dichiarato che quest’[#OMISSIS#] sta frequentando brillantemente il corso di laurea in questione, essendo al [#OMISSIS#] del sesto anno di durata legale, con il superamento di 25 materia curriculari e 7 tirocini professionalizzanti, conseguendo una media ponderata di 28,73/30 e ha chiesto che venisse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso nel merito, in virtù del consolidamento della posizione.
Alla pubblica udienza del 21 [#OMISSIS#] 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
È giurisprudenza consolidata quella per cui la presentazione della domanda di partecipazione sprovvista del solo pagamento di una tassa relativa alla stessa domanda deve considerarsi affetta da un’irregolarità meramente formale e sanabile, con la conseguenza che l’esclusione, disposta sulla base di una disposizione a mente della quale non sono ammessi a partecipare all’esame i candidati le cui domande siano state redatte, presentate e spedite con modalità diverse da quelle indicate nel bando, è illegittima (cfr. Tar [#OMISSIS#], sez. I, 19 gennaio 2017, n.35).
In particolare, è stato rilevato che “il tardivo versamento della tassa di concorso non attiene ai requisiti soggettivi di partecipazione, ma costituisce il corrispettivo per la prestazione di un servizio e costituisce, pertanto, una irregolarità sanabile, di tal che, è da ritenere che, ricorrendone i presupposti, l’amministrazione debba consentirne la regolarizzazione” (T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 28 giugno 2006, n. 5308; in termini T.A.R. [#OMISSIS#] Romagna, Sez. I, 4 luglio 2007, n. 1592); anche a voler ritenere imprescindibile il previo requisito del pagamento della tassa di iscrizione, la clausola in questione deve essere ritenuta illegittima, [#OMISSIS#] parte in cui non prevede un sistema di pagamento alternativo al pagamento con modalità telematiche, nel [#OMISSIS#] in cui il Sistema Informativo non lo renda possibile; infatti, l’adempimento degli incombenti di cui alle prescrizioni del bando sopra descritte è atto garantire o il corretto funzionamento della procedura telematica prescelta, [#OMISSIS#] piena soddisfazione dei concorrenti interessi pubblico e privato (con la modalità telematica, infatti, si assicura la celerità della procedura e la possibilità anche per gli utenti di accedervi on line), ma tale finalità non può [#OMISSIS#] ritenersi prevalente rispetto all’interesse ad intraprendere l’ambito corso di studi, avendo lo studente superato il test di preselezione; se da un lato il D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 (c.d. C.A.D) prevede il diritto del cittadino all’uso della telematica nei rapporti con l’amministrazione, dall’altro prescrive (art. 12) che la digitalizzazione non costituisca strumento di discriminazione, sicché implicitamente si desume che l’amministrazione che si avvale dello strumento telematico sia comunque tenuta ad apprestare “strumenti di salvataggio” quando l’uso della modalità telematica non renda possibile l’esercizio del diritto dell’utente 8specie quando, come nel [#OMISSIS#] di specie, si tratti di un diritto costituzionalmente tutelato)”. (Tar Lazio, sez. III, 26 gennaio 2017, n.1338).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
In virtù dell’esito del giudizio, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse della ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 21 [#OMISSIS#] 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 28/05/2019