TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 4 marzo 2019, n. 1626

Tirocinio formativo attivo-Stabilizzazione posizione

Data Documento: 2019-03-22
Area: Giurisprudenza
Massima

In tema di stabilizzazione dei lavoratori precari, Cass., Sezioni Unite, 4 febbraio 2014, n. 2399 ha richiamato la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 519, 557 e 558, che stabilisce per l’anno 2007 lo stanziamento di fondi finalizzati alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge.

Contenuto sentenza

N. 01626/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02482/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2482 del 2018, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] CNFMTR79B46G813W; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] LLALCN82M64F839R; Emiliana Amendola MNDMLN82P48F839G; [#OMISSIS#] Pia Annunziata NNNMRP78L41I438E; [#OMISSIS#] Ariano RNABGD75T42I073F; [#OMISSIS#] Ascione SCNGNN80R49G309D; [#OMISSIS#] Barrecchia BRRMNL80S49F839Q; [#OMISSIS#] Bizzarro BZZSLL83D51E932S; [#OMISSIS#] Bosso BSSRNI74L63F839F; [#OMISSIS#] Bove BVOGPP79S55A783O; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cantiello CNTMRS82S65B963B; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] CPTSFN80E52A783S; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Casale CSLMHL81E60A783F; [#OMISSIS#] Conforto CNFLSU69B67F839N; [#OMISSIS#] Coraggio CRGPRZ73M49F839O; [#OMISSIS#] D’Angelo DNGCRS78E62F839A; [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#] DNLSFN80E71A783F; [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] DSTMLN84B53A509H; [#OMISSIS#] De Felice DFLMRA67P57F839B; [#OMISSIS#] Donnaruma DNNFRC78A65F839S; [#OMISSIS#] Assia Esposito SPSLSN69B42F839A; [#OMISSIS#] Esposito SPSMNL82E46F839X; [#OMISSIS#] Fedele FDLMRS74H66C361C; [#OMISSIS#] Fortino FRTCML75T56F912H; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] FCCCML81B43A509M; [#OMISSIS#] Gallo GLLGLN69M69F839O; [#OMISSIS#] Gambardella GMBNNT68D44G964I; [#OMISSIS#] Greco GRCCRL78B52G813W; [#OMISSIS#] Guadagni GDGVCN79B49G812Y; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] GRNTRS78T52F839M; [#OMISSIS#] Iacobacci CBCMCL82H48F839S; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Iassogna SSGCST75R58F839Y; [#OMISSIS#] Landolfi LNDLCU82L56B963K; [#OMISSIS#] Martino MRTRSL78L65L844Y; [#OMISSIS#] Mele MLEMRA79C52G964L; [#OMISSIS#] Manzi MNZDLD83D42L219K; [#OMISSIS#] Mirabella MRBNNL81E60I438Y; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] MCCLNE68A63C245R; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] NPLFMN84L62F924U; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] NPLMDL69L50G964P; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] NPPGND68A59I469F; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] NPPGGN79L54I073J; Vittoria [#OMISSIS#] NPPVTR72E69I073M; Sharon Napoli NPLSRN82L53F839H; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] LVRGNN81L59F839O; [#OMISSIS#] Pacchiano PCCGSM80B54F839R; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] PLMTRS67S62H114J; [#OMISSIS#] Parrella PRRMDL80R60C495V; [#OMISSIS#] Paradiso PRDNZE78P52G793O; [#OMISSIS#] Pepe PPEMLL77E60I862C; Domenica Perna PRNDNC86E51A509I; [#OMISSIS#] Paolella PLLDLE84D51F839I; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] PRSFNC80E71B759I; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] RCCNNT82L64F839Z; [#OMISSIS#] Ritella RTLNLS68A71F839P; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] RGGTRS80P44A508U; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] SRPNNT80L47G812D; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] SRPNNA80L47G812K; [#OMISSIS#] Signore SGNVLR82R65F839U; [#OMISSIS#] Sirignano SRGNNA77R44F924D; [#OMISSIS#] Testa TSTVNT75M44F839Z; [#OMISSIS#] Troise TRSLCU80P57G813A; Assunta Vitolo VTLSNT82L43F839S; [#OMISSIS#] Vicigrado VCGNRT82L55B963P, rappresentate e difese dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC in atti; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Usr Campania, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via [#OMISSIS#] Diaz, 11; 
per l’annullamento
del silenzio serbato dall’amministrazione sulla richiesta di stabilizzazione del 12 gennaio 2018, presentata in seguito al conseguimento della specializzazione TFA – Sostegno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Usr Campania;
Vista l’ordinanza collegiale del 25 ottobre 2018;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato via pec il 13 giugno 2018, le ricorrenti, che nell’anno 2016 hanno concluso il Corso di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività del sostegno didattico agli alunni con disabilità (regolamento 2014/2015) e in data 12 gennaio 2018 hanno inviato al MIUR richiesta di stabilizzazione in seguito al conseguimento della specializzazione TFA, hanno chiesto dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione scolastica su detta istanza e, quindi, di accertarne l’obbligo di provvedere sulla stessa, con condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi imputabili al ritardo causato dal silenzio inadempimento.
Va precisato che, per espressa ammissione delle ricorrenti, la richiesta è finalizzata alla attuazione del doppio canale di stabilizzazione dei docenti, così permettendo l’immissione in ruolo a prescindere da ogni tipo di reclutamento.
1.1.A sostegno del gravame, le parti hanno evidenziato da un lato la necessità di immissione in ruolo di insegnanti di sostegno, dall’altro l’esistenza di giurisprudenza (di legittimità e comunitaria) favorevole ai diritti degli insegnanti precari sia sotto il profilo economico che, di conseguenza, sotto quello della stabilizzazione del rapporto di lavoro, sanzionando il ricorso abusivo, da parte della pubblica amministrazione, a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.
1.2. Hanno pertanto censurato la violazione dell’art. 2 della l. 241/90, ribadendo che a prescindere dall’esistenza di una specifica disposizione normativa impositiva dell’obbligo di provvedere, quest’ultimo sussiste in tutte quelle fattispecie nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano
l’adozione di un provvedimento; quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni di quest’ultima.
2. Alla camera di consiglio del 10 ottobre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tuttavia, rilevata l’esistenza di una questione di giurisdizione dopo il passaggio in decisione ai sensi dell’art. 73 c.p.a., stante la possibilità di devoluzione della causa al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro trattandosi di docenti “ in servizio”, il Collegio, con ordinanza n. 6240 del 2018, ha concesso alle parti termine per presentare memorie vertenti su quest’unica questione.
3. Le ricorrenti hanno depositato memoria citando decisioni della Suprema Corte favorevoli al mantenimento della giurisdizione del g.a.
4. Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In tema di stabilizzazione dei lavoratori precari, Cass., ss.uu., 2399/14 (il cui principio risulta affermato anche dalle pronunce delle Sezioni unite nn. 16041/10, 1778/11, 24904/11, 2568/12, 6076/13) ha richiamato la L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 519, 557 e 558, che stabilisce per l’anno 2007 lo stanziamento di fondi finalizzati alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge.
Secondo la Suprema Corte, dalle disposizioni di legge sopra citate è consentito fissare i seguenti principi: a) i processi di stabilizzazione (tendenzialmente rivolti ad eliminare il precariato venutosi a creare in violazione delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36), sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale dei fabbisogni (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6); b) la deroga alle normali procedure di assunzione concerne il carattere di assunzione riservata e non aperta, ma non il requisito del possesso del titolo di studio per l’accesso dall’esterno nelle singole qualifiche previsto dai sistemi di classificazione, ne’ la regola del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 1, dell’accesso tramite procedure selettive, siccome la stabilizzazione di personale che non abbia sostenuto “procedure selettive di tipo concorsuale”, è subordinata al superamento di tali procedure; c) le procedure selettive sono escluse soltanto per il personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (procedure previste da norme di legge); d) conseguentemente, le amministrazioni, con riguardo al personale da stabilizzare che ha già sostenuto “procedure selettive di tipo concorsuale”, non “bandiscono” concorsi, ma devono limitarsi a dare “avviso” della procedura di stabilizzazione e della possibilità degli interessati di presentare domanda; e)”in tal caso “la regolamentazione legislativa, sottraendo le procedure di “stabilizzazione” all’ambito di quelle concorsuali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, nonché alle ipotesi “nominate” di poteri autoritativi nell’ambito del lavoro pubblico (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), colloca le controversie inerenti a tali procedure nell’area del “diritto all’assunzione di cui all’art. 63, comma 1”, con conseguente appartenenza della giurisdizione al giudice ordinario (così Cass. S.U. n. 1778 del 2011 cit.); f) diversamente, ove il personale non abbia già superato prove concorsuali, e il numero dei posti oggetto della stabilizzazione sia inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti, l’amministrazione può fare ricorso ad una selezione onde individuare il personale da assumere; g) in tal caso “le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo” (v. in particolare Cass. S.U. n. 1778 del 2011 cit., Cass. n. 2568 del 2012 cit.).
5.1. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ribadito tali principi con la recente decisione n. 6821 del 30 novembre 2018, al cui iter argomentativo si rinvia per evitare inutili ripetizioni.
Valga, al fine della motivazione della presente decisione, la citazione del passaggio finale nel quale il giudice d’appello afferma che “ ciò che rileva, al fine di determinare la corretta giurisdizione, non è l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, ma il fatto che alla stipula di esso si debba giungere attraverso una procedura concorsuale o meno. E’ esattamente in relazione a tale variabile che si registrano i differenti approdi giurisprudenziali in ordine alla giurisdizione sulle procedure di stabilizzazione nel pubblico impiego: se la stabilizzazione deve avvenire attraverso un concorso, la giurisdizione sulla procedura appartiene del giudice amministrativo; se essa può avvenire senza un concorso, la giurisdizione sulle controversie che ineriscono all’inquadramento in ruolo appartiene al giudice civile”.
5.2. Orbene, il D.M. del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, ovvero Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», all’art. 13 prevede appositi “Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilita” e stabilisce (comma 3) che “ i corsi sono a numero programmato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università.
5.2.1.Ne discende che quando le ricorrenti affermano, come incipit del ricorso, di aver concluso, nell’anno 2016, il Corso di Formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività del sostegno didattico agli alunni con disabilità, regolamento 2014/2015, fanno riferimento a una procedura selettiva che, in quanto già espletata, non riconduce più le pretese delle parti nell’ambito della comparazione tra titoli ai fini della successiva assunzione, bensì si pone nell’alveo delle richieste volte a far valere una posizione soggettiva di un lavoratore al di fuori di ogni questione avente ad oggetto una graduatoria.
6. Pertanto, il Collegio ritiene che l’istanza delle ricorrenti abbia un oggetto sottratto alla giurisdizione del giudice amministrativo (art. 63 co. 4 d.lgs. 165/2001) e che vada devoluta all’esame, e alla giurisdizione, del giudice ordinario.
6.1. Va ricordato che anche in caso di azione contro il silenzio, la giurisdizione del g.a. può essere denegata, in quanto, per giurisprudenza [#OMISSIS#], l’ art. 2, l. n. 205 del 2000 (che ha introdotto l’ art. 21-bis, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 , in tema di ricorso avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione, poi confluito nell’ art. 31 c.p.a) “non ha inteso creare un rimedio di carattere generale, esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte della Pubblica amministrazione, e pertanto sempre ammissibile indipendentemente dalla giurisdizione del giudice amministrativo, ma soltanto un istituto giuridico relativo alla esplicazione di potestà pubblicistiche correlate alle sole ipotesi di mancato esercizio dell’attività amministrativa discrezionale” (da ultimo, Cons. St., sez. IV 31 luglio 2018 n. 4689), il che ne esclude l’esperibilità davanti al g.a. laddove una controversia sia devolvibile alla giurisdizione ordinaria.
7.Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, stante il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Le spese vanno compensate, attesa la natura della controversia, che ha generato, nel tempo, orientamenti giurisprudenziali spesso non univoci.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo può essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Ida [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore
 Pubblicato il 22/03/2019