Non comporta obbligo di astensione per un componente della Commissione giudicatrice di concorso a posti di professore universitario la circostanza che un commissario e un candidato abbiano pubblicato insieme una o più opere, “tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica, rispondendo alle esigenze dell’approfondimento dei temi di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, formare le commissioni esaminatrici in cui tali collaboratori non siano presenti, per cui non ogni forma di rapporto professionale o collaborazione scientifica tra commissario e candidato costituisce ipotesi d’incompatibilità ma soltanto quella in cui la comunanza di interessi economici o di vita sia di intensità tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva, bensì motivata dalla conoscenza personale, mentre, al contrario, sussisterà una causa di incompatibilità – con conseguente obbligo di astensione – per il componente di una commissione giudicatrice di concorso universitario ove risulti dimostrato che fra lo stesso e un candidato esista un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico ed una indubbia connotazione fiduciaria”.
TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 5 agosto 2019, n. 2053
Procedura concorsuale per copertura posto Professore-Composizione commissione.Incompatibilità
N. 02053/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03003/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3003 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, Palermo via [#OMISSIS#] Stabile 110;
contro
Universita’ degli Studi di Palermo – Area Risorse Umane, Settore Reclutamento e Selezioni, Universita’ di Palermo – Comm.Ne Selezione Un Posto di Professore di Prima Fascia c/o Dip.To di Architettura non costituiti in giudizio;
Universita’ degli Studi Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via [#OMISSIS#] Villareale 6;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. [#OMISSIS#], 5;
per l’annullamento
– del Decreto Rettorale n. 2634 del 28 settembre 2017, con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, da ricoprire mediante chiamata, ex art. 18, comma 1, L. n. 240/2010, presso il Dipartimento di Architettura dell’università degli Studi di Palermo – Concorsi 1 – priorità III – S.C. 08/E2 – S.S.D. ICAR/18 e, contestualmente, dichiarato “quale candidato più qualificato a ricoprire il posto” il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– dei verbali, del giudizio comparativo e della relazione finale della presente procedura selettiva, redatti dalla Commissione giudicatrice della procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ex art. 18, comma 1 L. n. 240/2010, presso il Dipartimento di Architettura dell’università degli Studi di Palermo – Concorsi 1 – priorità III – S-C- 08/E2 – S.S.D. ICAR/18;
– di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale;
Nonché per l’accertamento e la condanna, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno subito dalla ricorrente mediante l’adozione di ogni provvedimento idoneo alla valutazione del curriculum dello stesso e/o, in subordine, al risarcimento di tutti danni, subiti e subendi, cagionati dall’adozione del giudizio negativo e la conseguente non attribuzione del posto di professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ex art. 18, comma 1 L. n. 240/2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e della Università degli Studi Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 83/2018 sulla domanda cautelare;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2019 il dott. [#OMISSIS#] Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 27 novembre 2017 e depositato il 21 dicembre successivo, il ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Professore Associato per il Settore Disciplinare ICAR/18-Storia dell’Architettura, in servizio presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima Fascia (ottenuta [#OMISSIS#] prima tornata del 2012, in data 10/02/2017 di Storia dell’Architettura), premette di aver partecipato alla selezione indetta dall’Università degli Studi di Palermo per la nomina a Professore ordinario.
Contesta l’esito della procedura concorsuale, cui ha partecipato -oltre al ricorrente Prof. [#OMISSIS#]- il Prof. [#OMISSIS#], che ha visto quale vincitore quest’[#OMISSIS#] (anch’egli già afferente al Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo).
Segnatamente, in primo luogo, parte ricorrente lamenta la sussistenza di [#OMISSIS#] di incompatibilità di uno dei componenti la Commissione esaminatrice, Prof. [#OMISSIS#], il quale avrebbe pubblicato diverse pubblicazioni con il vincitore Prof. [#OMISSIS#] con il quale, per altro, condivide la medesima stanza presso la sede del Dipartimento universitario.
Ciò premesso, parte ricorrente impugna, in primo luogo, il Decreto Rettorale n. 2634 del 28 settembre 2017, con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura del predetto posto di professore universitario di prima fascia, da ricoprire mediante chiamata ex art. 18, comma 1, L. n. 240/2010, presso il Dipartimento di Architettura dell’università degli Studi di Palermo – Concorsi 1 – priorità III – S.C. 08/E2 – S.S.D. ICAR/18, con contestuale dichiarazione “quale candidato più qualificato a ricoprire il posto” il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nonché i relativi verbali di giudizio comparativo.
Nel ricorso è altresì articolata domanda per accertamento e condanna ex art. 30 c.p.a. del danno subito a causa dei provvedimenti impugnati.
Parte ricorrente affida il ricorso alle seguenti censure:
1)- Violazione e falsa applicazione del bando di cui al Decreto Rettorale n. 2634 del 28/9/2017; violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p.c. e art .52 c.p.a.; violazione della L. 241/90, omessa motivazione, violazione del codice etico dell’Università degli Studi di Palermo (D.R. n. 4282 del 20/12/2010) eccesso di potere, violazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione ex art. 97 Cost.;
2)- Violazione della L. 240/2010 e ss. mm. e ii., violazione dei “Titoli e relativi criteri di valutazione” determinati dalla Commissione con il verbale n. 1 del 19/7/2017, eccesso di potere e violazione dei principi di trasparenza ed art. 97 Cost..
Resistono le parti intimate.
Con ordinanza n. 83/2018, non appellata, la domanda cautelare è stata accolta ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a. ai soli fini della fissazione della udienza di trattazione di merito.
In prossimità della pubblica udienza di trattazione il controinteressato ha prodotto documenti ed articolato memoria conclusiva insistendo per il rigetto del ricorso.
L’Avvocatura distrettuale dello Stato, con memoria del 10 gennaio 2019, ha concluso per il rigetto.
Alla pubblica udienza dell’08 febbraio 2019 la causa è stata posta in decisione.
La questione sottoposta al Collegio attiene alla contestata legittimità dei provvedimenti relativi alla procedura concorsuale indetta dall’Università degli Studi di Palermo per un posto di Professore Ordinario presso il Dipartimento di Architettura, settore ICAR/18-Storia dell’Architettura, cui hanno partecipato unicamente il ricorrente Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed il controinteressato Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], entrambi già afferenti al medesimo dipartimento quali professori associati.
I due [#OMISSIS#] di censura dedotti, sopra indicati, mirano rispettivamente a contestare: a) la sussistenza di una posizione di incompatibilità di uno dei componenti la Commissione esaminatrice; b) il giudizio espresso sul curriculum del controinteressato.
Entrambe le cesure non meritano condivisione, per le considerazioni che seguono.
I ricorrenti appartengono al medesimo Dipartimento dell’Università degli Studi di Palermo, quali Professori associati, nell’ambito di un didattico, ICAR/18 – Storia dell’Architettura, caratterizzato –come dedotto dalla parte resistente- da un numero relativamente ridotto di componenti in cui operano complessivamente, in ambito nazionale, circa 300 soggetti strutturati tra ricercatori, associati ed ordinari.
Ebbene, il ricorrente invoca a sostegno delle proprie doglianze, con particolare riferimento alla prima censura, il precedente di questo T.A.R. per la Sicilia di cui alla sentenza n. 2397/2016.
La predetta sentenza, che il Collegio ritiene di condividere, non appare tuttavia applicabile al [#OMISSIS#] in specie per le considerazioni di seguito illustrate.
Certamente condivisibile è la premessa da cui muove la predetta sentenza, [#OMISSIS#] parte in cui, richiamando a sua volta i principi espressi dal T.A.R. Sardegna, (Sez. I, 5 giugno 2013, n. 459). Si evidenzia che non sussiste in materia di pubblici concorsi una [#OMISSIS#] “specifica” in materia di astensione/ricusazione, risultando quindi applicabili i principi generali in materia di azione amministrativa e, per analogia, le norme settoriali vigenti. Assumono quindi rilievo diretto, per un verso, i principi costituzionali (di cui principalmente all’art. 97) recepiti e sviluppati [#OMISSIS#] l. 241/1990 (soprattutto all’art. 1 e, poi, anche all’art. 6 bis introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, che ha normato il principio in materia di “conflitto di interessi”); per altro verso le disposizioni di cui all’art. 51, primo e secondo comma, e 52 c.p.c. specificamente dettato per i [#OMISSIS#], in regime processuale, da sempre ritenute estensibili anche [#OMISSIS#] organi amministrativi. E la stessa Giurisprudenza Amministrativa, sin dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del consiglio di Stato 20 giugno 1958, n. 6, con esplicito riferimento alle commissioni giudicatrici di concorsi, ha concordemente ritenuto che sussiste incompatibilità nei confronti “dei membri di organi giudicanti che si trovino in quelle particolari situazioni subbiettive che sono state individuate dai codici di rito”.
Tuttavia, [#OMISSIS#] presente controversia, per come di seguito evidenziato, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, non sono riscontrabili i predetti plurimi elementi di fatto che, coordinati fra loro, possano indurre a ritenere che tra il prof. [#OMISSIS#], Commissario, e il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], candidato e vincitore del concorso, vi fosse un rapporto talmente stretto di collaborazione, tale da giustificare l’obbligo di astensione del primo [#OMISSIS#] procedura concorsuale alla quale ha partecipato, vincendola, il secondo.
Ribadito che entrambi i concorrenti alla procedura concorsuale per cui è causa appartengono al medesimo Dipartimento, quali professori associati, cui appartiene il Prof. [#OMISSIS#] nominato Componente della commissione quale professore ordinario, ed osservato altresì che nessuna istanza di ricusazione è stata presentata dal ricorrente successivamente all’avvenuta conoscenza della nomina della stessa commissione, non è dato riscontare nel [#OMISSIS#] in esame la sussistenza di quei plurimi elementi di fatto che possano lasciar supporre che tra il predetto Commissario e il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] vi siano stati comunanza di interessi di [#OMISSIS#] professionale di tale intensità da far legittimamente dubitare della serenità di giudizio del componente di commissione.
In primo luogo, come dedotto da entrambe le parti resistenti, la mera condivisione della stanza d’ufficio, unitamente ad una terza persona (la ricercatrice [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]), non è sintomatica di cointeressenze professionali, laddove l’assegnazione della medesima stanza è stata stabilita solo a seguito del trasferimento del Dipartimento presso i nuovi locali del polo universitario di viale delle Scienze di Palermo: e la innovativa distribuzione degli spazi che, per lo specifico settore, ha previsto 4 stanze per 7 docenti: quattro ricercatori, due professori associati (prof. [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#]) e un ordinario (prof. [#OMISSIS#]). Il controinteressato evidenzia a tal fine, non smentito, che: a) il ricorrente Prof. [#OMISSIS#], che ha la propria stanza a distanza di pochi metri da quella condivisa dal Prof. [#OMISSIS#] con il Prof. [#OMISSIS#] e la D.ssa [#OMISSIS#] (di recente nomina), fece esplicita e reiterata richiesta per avere una stanza singola da non condividere con altri colleghi che, quindi, dovettero dividersi le restanti stanza che, per altro, sono tutte collegate dallo stesso ampio disimpegno.
La sussistenza, del tutto naturale, di ordinari rapporti di colleganza tra accademici del medesimo settore disciplinare e la partecipazione a convegni organizzati da soggetti esterni con inviti elaborati da terzi non costituisce indizio concreto, in assenza di ulteriori elementi oggettivi, di quella comunanza di interessi e di compartecipazione professionale che possa indurre all’obbligo di astensione.
Per quanto attiene alla iscrizione del Prof. [#OMISSIS#] all’Associazione AISTARCH (Associazione Italiana di Storia dell’Architettura), della quale il controinteressato evidenzia che trattasi della prima associazione di “categoria” allo scopo di riunire gli storici dell’Architettura italiana, di cui è stato [#OMISSIS#] il Prof. [#OMISSIS#] dal 2015 al 2017, l’iscrizione alla medesima associazione, che conta 140 iscritti (di cui oltre la metà degli stessi è composta da strutturati ICAR 18), non appare motivo di incompatibilità ovvero di obbligo di astensione nell’ambito della procedura di che trattasi.
Non trova altresì risconto, e sono puntualmente confutate dal controinteressato, le deduzioni di parte ricorrente secondo cui “gran parte della letteratura prodotta dal controinteressato sarebbe frutto della collaborazione con il prof. [#OMISSIS#]”, giacché “ … in alcuni casi non sarebbe possibile distinguere utilmente l’apporto dato dal candidato rispetto a quello fornito dal docente ….”, e che “ il prof. [#OMISSIS#], oltre ad avere collaborato alla stesura di quasi tutte le pubblicazioni dichiarate dal prof. [#OMISSIS#] è il curatore di diverse collane edite dalla casa editrice Caracol che ha pubblicato una gran parte dei lavori del prof. [#OMISSIS#]”.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, le oltre 60 pubblicazioni prodotte dal prof. [#OMISSIS#], comprese le 12 selezionate ai fini della valutazione, sono tutte a “nome unico” e non risulta che il Prof. [#OMISSIS#] e il prof. [#OMISSIS#] abbiano mai firmato congiuntamente alcun articolo o curatela, avendo invero costruito nel tempo [#OMISSIS#] disciplinari perfettamente individuabili e distinti.
Né rileva la pubblicazione, nel 2005 da parte del Prof. [#OMISSIS#], di un articolo [#OMISSIS#] collana specialistica “Frammenti di storia di architettura” della Casa Editrice Caracol, atteso che la direzione della stessa collana da parte del Prof. [#OMISSIS#] è posteriore, al 2009, in occasione dell’uscita del settimo numero, mentre [#OMISSIS#] stesso anno (2009) al il Prof. [#OMISSIS#] assume la direzione di altra collana editoriale dal titolo “I protagonisti dell’Architettura”.
Anche le ulteriori pubblicazioni, invocate da parte ricorrente, non risultano curate dal Prof. [#OMISSIS#], come dedotto dal controinteressato con la memoria dell’09 gennaio 2018 (pagg. 8 e 9, in cui si evidenzia che: –La pubblicazione “1994- Barocco [#OMISSIS#]- Luoghi di Sicilia (allegato alla rivista Kalòs), n5.sett-ott. 1994 è a cura della prof.ssa [#OMISSIS#]; – La pubblicazione “2013- Il quartiere della Kalsa a Palermo …, con saggi di M. R. [#OMISSIS#], Chiese della Kalsa .., e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Il progetto …” è a cura delle Dott.sse [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]; – La pubblicazione “2013- La chiesa di San [#OMISSIS#] a Palermo …, Edito da Salvare Palermo con saggi di M. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” è a cura del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; – La pubblicazione “2017, Estetica e retorica del barocco [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il genio di Ciminna ..” è a cura di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]).
Quanto alle ritenute collaborazioni tra il Commissario Prof. [#OMISSIS#] e il controinteressato Prof. [#OMISSIS#] in Comitati scientifici di collane editoriali della Caracol, persuade la difesa di controparte laddove viene evidenziato che:
-in relazione alla Collana “Quaderni di Lexiton” edita da Caracol, la predetta iniziativa si concluse [#OMISSIS#] stesso anno del 2012 dopo i primi tre numeri;
-in relazione alla “Collana del Dipartimento di Architettura UNIPA: Quaderni della Sezione Sfera”, trattasi di pubblicazioni aventi scopi promozionali dei lavori della Sezione Sfera del Dipartimento stesso composta da docenti e allievi afferenti alle aree della Storia e del Disegno, in cui – peraltro- la partecipazione del Prof. [#OMISSIS#] nel comitato scientifico è relegata al solo primo numero, considerata la successiva esclusione per il disinteresse dimostrato (come riconosciuto dalla stessa difesa dell’interessato);
-la collaborazione [#OMISSIS#] rivista Lexiton, la stessa ha avuto natura divulgativa (e non di produzione scientifica), all’interno della quasi totalità del gruppo docente del medesimo Dipartimento di Architettura, degli studi dedicati alla Sicilia e al Mediterraneo.
In relazione ai convegni citati nel ricorso dal ricorrente, può convenirsi con il controinteressato sul fatto che mentre il secondo convegno non è nemmeno citato nel curriculum valutato dalla Commissione, il primo convegno (il Convegno internazionale di studi dal titolo “Che bel paese. Esplorazione nell’Italia del Sud sulle tracce della spedizione di Saint-Non” – Università Mediterranea di Reggio [#OMISSIS#], 15-16 aprile 2015) è stato organizzato da un soggetto terzo che ha previsto sia la divisione degli argomenti per regioni, sia conferito autonomamente il ruolo di coordinamento dei quattro docenti siciliani inviati all’unico Professore ordinario in servizio in Sicilia (il Prof. [#OMISSIS#]).
Ritiene il Collegio di poter altresì condividere con il controinteressato che, in generale ed a meno della sussistenza di ripetuti e continui rapporti di collaborazione scientifica, in specie non riscontrabili, la partecipazione a convegni e la mera occasionale collaborazione scientifica fra tutti coloro che si dedicano professionalmente e scientificamente ad una stessa materia specialistica, i rapporti personali scaturiti dalla cura di pubblicazioni scientifiche in comune fra membri della commissione d’esame e candidati “non costituiscono di per sé soli vizi della procedura concorsuale né alterano la par condicio tra candidati …”.
In relazione alle contestazioni sulle condivisione di attività didattica tra il componente della Commissione Prof. [#OMISSIS#] e il controinteressato Prof. [#OMISSIS#], dedotta dal ricorrente in ragione della partecipazione a commissioni, opportunamente quest’[#OMISSIS#] rimarca che gli esempi addotti dal Prof. [#OMISSIS#] facciano riferimento alla partecipazioni a commissioni per borse di studio nell’ambito di una ristretta comunità scientifica: esperienze, per altro, cui ha doverosamente partecipato lo stesso Prof. [#OMISSIS#] in altre occasioni.
Le difese e repliche del ricorrente non revocano in dubbio quanto sostenuto dal controinteressato anche in relazione ai rilievi sulla asserita collaborazione didattica: il prof. [#OMISSIS#] (come si evince dal curriculum presentato per il concorso) non è mai stato cultore della materia del prof. [#OMISSIS#] (ma della prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]) e, dal 2002, è sempre stato titolare e unico responsabile di insegnamenti diversi da quelli del prof. [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] stragrande maggioranza dei casi in anni di corso diversi e perfino in corsi di laurea diversi. I Prof. M. R. [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non hanno pertanto neppure svolto esami di profitto insieme.
In altri termini, richiamando la giurisprudenza amministrativa qui condivisa (cfr. anche T.A.R. [#OMISSIS#]-Romagna, [#OMISSIS#], Sez. I, 05/12/2016, n.981; T.A.R. Lazio, Roma , sez. III , 21/01/2015, n. 982), non comporta obbligo di astensione per un componente della Commissione giudicatrice di concorso a posti di professore universitario la circostanza che un commissario e un candidato abbiano pubblicato insieme una o più opere, “tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente [#OMISSIS#] comunità scientifica, rispondendo alle esigenze dell’approfondimento dei [#OMISSIS#] di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, formare le commissioni esaminatrici in cui tali collaboratori non siano presenti, per cui non ogni forma di rapporto professionale o collaborazione scientifica tra commissario e candidato costituisce ipotesi d’incompatibilità ma soltanto quella in cui la comunanza di interessi economici o di [#OMISSIS#] sia di intensità tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva, bensì motivata dalla conoscenza personale, mentre, al contrario, sussisterà una causa di incompatibilità – con conseguente obbligo di astensione – per il componente di una commissione giudicatrice di concorso universitario ove risulti dimostrato che fra lo stesso e un candidato esista un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico ed una indubbia connotazione fiduciaria” (così [#OMISSIS#] giurispr.za cit.): ipotesi quest’[#OMISSIS#] non riscontrabile nel [#OMISSIS#] in specie per le considerazioni sopra riportate.
Il Consiglio di Stato, con sentenza della sez. VI, 13/03/2013, n. 1512, ha avuto modo di precisare che la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause di incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51 c.p.c. le cui fattispecie assumono carattere tassativo. Secondo la medesima sentenza, invero, la conoscenza personale o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non costituiscono di per sé motivo di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto, qui non riscontrabile, che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali.
In relazione alla seconda censura, occorre premettere che secondo l’orientamento, qui condiviso, della giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma , sez. III , 08/06/2016 , n. 6581) il giudizio della Commissione giudicatrice [#OMISSIS#] procedura di abilitazione alle funzioni di professore universitario costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal [#OMISSIS#] della legittimità. Ad avviso del Consiglio di Stato (sez. VI , sent. 18/05/2018, n. 3013) le valutazioni della Commissione nominata nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario, sono sindacabili dal [#OMISSIS#] amministrativo: tali valutazioni costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, la quale può essere sindacata non solo mediante un mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì anche mediante la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo.
Nel [#OMISSIS#] in esame le deduzioni e il motivo di censura articolato dal ricorrente non appaiono convincenti.
In relazione al profilo sub A) della stessa censura, con cui il ricorrente contesta l’erronea valutazione dell’attività didattica e degli incarichi istituzionali, opportunamente l’Avvocatura distrettuale dello Stato [#OMISSIS#] propria memoria, a confutazione della prospettata illegittimità del giudizio espresso dalla Commissione sul Prof. [#OMISSIS#], sottolinea, rinviando a quanto espressamente riportato nel verbale della stessa Commissione versato in atti, come il ricorrente, [#OMISSIS#] predisposizione della propria domanda, non abbia pedissequamente seguito le indicazione del bando inserendo inoltre tra i titoli valutabili una lunga e complicata serie di documenti invalutabili, sia perché costituivano un prerequisito (per esempio la laurea) sia perché del tutto estranei alla procedura (per esempio il servizio militare svolto in qualità di ufficiale), mentre altri, decisamente più pertinenti, come l’attività didattica, non comparivano tra i titoli sottoposti a valutazione.
La Commissione (verbale finale, allegato B candidato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]) ha quindi, all’unanimità, ritenuto di assumere il curriculum del ricorrente quale strumento di riferimento per valutare i tioli essenziali omessi [#OMISSIS#] domanda come appunto l’attività didattica, che è stata considerata per i corsi di cui il ricorrente aveva la piena titolarità, esattamente come accaduto per il candidato poi risultato vincitore (così a pag. 7 della memoria dell’Avvocatura distrettuale dello Stato).
Non persuade la doglianza del ricorrente che lamenta altresì la mancata valutazione dell’attività di relatore delle tesi di laurea riportate nel solo curriculum e non della documentazione allegata alla domanda. Ed invero, dall’allegato C del giudizio comparativo, si ricava che la Commissione, quanto all’attività didattica e [#OMISSIS#] incarichi istituzionali, abbia correttamente svolto le proprie valutazioni considerato che, se per un verso afferma che la comparazione tra l’attività didattica del Prof [#OMISSIS#] con quella del Prof. [#OMISSIS#] e sostanzialmente paritaria, al contempo sottolinea che “se commisurata all’anzianità di servizio, la comparazione va senz’altro a favore del professore [#OMISSIS#] che vanta in curriculum anche un’intensa attività come relatore di tesi di laurea”. Anche in relazione [#OMISSIS#] incarichi istituzionali, la Commissione –dopo aver affermato che i due curricula si equivalgono- sottolinea una “certa predominanza del curriculum del professore [#OMISSIS#] per gli anni di attività che lo vedono coinvolto come ricercatore e come associato e per le deleghe come responsabile degli archivi del Dipartimento di Architettura”.
Tuttavia il giudizio definitivo della Commissione si articola anche su una ponderazione complessiva espressa su ulteriori parametri.
In relazione ai [#OMISSIS#] sub B) della censura in esame il ricorrente contesta l’illegittimità del giudizio espresso dalla Commissione in relazione alla valutazione dell’attività di ricerca, concentrandosi sulla mancata valutazione delle mostre che curate dallo stesso Prof. [#OMISSIS#] come coordinamento e alla attività di [#OMISSIS#] di gruppi di ricerca.
Sotto tale profilo, opportunamente l’Avvocatura distrettuale dello Stato evidenzia, [#OMISSIS#] propria memoria, la peculiare natura dell’attività propalata dal ricorrente in ordine alla organizzazione di mostre: attività che per la difesa erariale non coincide con un progetto di ricerca e che, in assenza di una documentazione, non solo certamente di natura finanziaria, che precisi i ruoli dei singoli componenti e il loro eventuale contributo scientifico, la Commissione non ha ritenuto di potersi basare solo su autocertificazioni.
Ritiene il Collegio di poter aderire alla predetta prospettazione.
Persuade altresì quanto sostenuto dall’Avvocatura distrettuale dello Stato a confutazione dell’ulteriore profilo di censura: per i progetti finanziati dalla Comunità Europea per master e attività didattica in corsi di specializzazione o master, di cui controparte lamenta la mancanza di valutazione, dovendosi, al riguardo, ribadire che qualsiasi finanziamento o pagamento per attività didattica non è assimilabile ad attività di ricerca.
Per altro, in relazione alla mancata valutazione dei titoli D3 e D5 – che il ricorrente assume paragonabili al titolo E1 del controinteressato Prof. [#OMISSIS#] – quelli vantati dal ricorrente riguardano attività didattica remunerata ad ore all’interno di master biennali di specializzazione e, come dedotto dal controinteressato, non possono essere qualificati strictu sensu attività di ricerca né omologabile a titolo E.1 in possesso del ricorrente che riguarda il progetto EFIAN connesso ad uno studio e ricerca per la ricostruzione id modelli digitali riferiti ad edifici distrutti dal terremoto del 1693.
In relazione al profilo sub C), relativo alle contestazioni mosse avverso la valutazione delle rispettive pubblicazioni, parte ricorrente lamenta che la Commissione abbia arbitrariamente attribuito un spropositato rilievo [#OMISSIS#] inviti a convegni senza specificare se i convegni siano inseriti nei finanziamenti di ricerca, spesso in collaborazione con studiosi stranieri come vuole la prassi della Comunità europea, di cui rappresentano i risultati e quindi siano la [#OMISSIS#] conclusione di un lavoro svolto e per i quali è pleonastico parlare di invito. E’ il [#OMISSIS#] del n.9 (Le ville di Palermo..), pubblicazioni dei risultati del gruppo di ricerca sul Barocco per la realizzazione dell’Atlante del Barocco, quindi da considerare come prodotto di ricerca e non a inviti”; nonché “in chiave
autoreferenziale la commissione considererebbe “più qualificate” le pubblicazioni a cura del controinteressato stampate dalla casa editrice Caracol. Quest’[#OMISSIS#] è la casa editrice di cui fa uso il commissario [#OMISSIS#] per tutte le sue pubblicazioni e delle quali collane editoriali è il direttore”.
A confutazione del primo profilo, correttamente il controinteressato osserva che la pubblicazione n.9, Le ville di Palermo, è inserita [#OMISSIS#] collana “I luoghi della nobilità” diretta dal prof. [#OMISSIS#]
Ortolani e pubblicata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La stessa quindi non è connessa al progetto Atlante del Barocco, diretto dal prof. [#OMISSIS#] Fagiolo, né risulta “il frutto di un convegno a cui il prof. [#OMISSIS#] ha partecipato su invito. I convegni a cui il prof. [#OMISSIS#] ha partecipato su invito dei curatori sono, invero, deducibili dal curriculum e dall’elenco dei titoli”.
Quanto all’ulteriore profilo, e premessa la differenziazione tra individuazione della casa editrice e collocazione editoriale della pubblicazione, dalla tabella riportata [#OMISSIS#] memoria del controinteressato perde consistenza l’assunto del ricorrente che la Commissione abbia dato un rilievo specifico alle pubblicazioni del Prof. [#OMISSIS#] casa editrice Caracol rispetto alle valutazioni già presenti sulla piattaforma IRIS.
Dalla analisi delle pubblicazioni dei due concorrenti, nell’ambito dei limiti del sindacato esercitabile in detta materia, dal raffronto tra le valutazioni espresse dalla commissione rispetto alla valutazione editoriale delle singole pubblicazioni sulla predetta piattaforma IRIS si non ricava alcuna arbitraria valutazione della medesima commissione (che invero positivamente valutato le pubblicazioni del ricorrente, non presenti sulla piattaforma IRIS, mentre per alcune delle pubblicazioni del controinteressato Prof. [#OMISSIS#] le ha valutate in modo meno rilevante rispetto alla medesima piattaforma).
L’infondatezza delle censure articolate avverso i provvedimenti in epigrafe indicati comporta, altresì, il rigetto della domanda risarcitoria, articolata dal ricorrente nel medesimo ricorso in termini di risarcimento in forma specifica che per equivalente.
In conclusione, per le considerazioni sopra espresse, il ricorso è infondato e va quindi rigettato con compensazione delle spese di giudizio, sussistendo eccezionali ragioni connesse alla materia del pubblico impiego.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 8 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Valenti, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 05/08/2019