Nessun diritto soggettivo alla corresponsione del trattamento aggiuntivo di cui all’art. 6, comma 1, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 sorge in capo ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le aziende ospedaliero-universitarie, qualora non sia stato concluso il protocollo di intesa tra Regione e università, cui è rimessa, ex art. 1 del citato decreto, la determinazione dei suddetti contributi aggiuntivi.
TAR Liguria, Sez. I, 30 settembre 2014, n. 1397 DA SISTEMARE
Personale aziende ospedaliero-universitarie – diritto a percepire trattamenti aggiuntivi
Data Documento: 2014-09-30
Area:
Giurisprudenza
Massima