La funzione del giudizio amministrativo e della relativa ottemperanza, che è far conseguire all’interessato il bene della vita che gli spetta, ma non un risultato maggiore e non dovuto; sarebbe invero paradossale che la ricorrente conseguisse una somma maggiore di quella che per legge le compete, e a tale risultato sostanziale non può condurre l’esecuzione del giudicato, ché, diversamente opinando, si darebbe tutela a un interesse illegittimo e si giustificherebbero indebiti arricchimenti in danno della finanza pubblica.
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 21 ottobre 2019, n. 915
Tecnico laureato-Equiparazione Ricercatore-Giudizio di ottemperanza-Bene della vita
N. 00915/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00318/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 318 del 2018, proposto da [#OMISSIS#] Baradello, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Scoglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Scoglio in Messina, via Ghibellina, n. 12;
contro
Università degli Studi di Messina, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Palermo, via Villareale, n. 6;
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Monforte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio Giustizia Amministrativa n. 333/2015, concernente ricostruzione di carriera ex art. 103 d.P.R. n. 382/1980 – riconoscimento pregressi servizi funzionario tecnico;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Scoglio e Giovanni Monforte, l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Ciani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E’ stato proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Consiglio, n. 333/2015, che riformando la sentenza del TAR Catania, sez. III, ha ritenuto applicabili, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 191/2008, anche ai “tecnici laureati”, i benefici previsti dall’art. 103 del d.P.R. n. 382/1980, a favore dei ricercatori universitari immessi nella fascia dei ricercatori confermati.
1.2. Nel ricorso per l’ottemperanza la ricorrente non contesta la quantificazione del dovuto, ma la compensazione legale operata dagli uffici dell’Ateneo tra il proprio debito nei confronti dello stesso e un presunto credito dell’A.O.P. “G. Martino”, ossia di un soggetto diverso, credito sorto per effetto della ricostruzione della carriera. La ricorrente assume che mancherebbero i presupposti legali per la compensazione, non coincidendo il debitore con il creditore.
2. Con ordinanza n. 290/2019, il Collegio ha ordinato alla Baradello di provvedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti dell’azienda Ospedaliera Policlinico “G. Martino” di Messina, cui il ricorso per ottemperanza non era stato notificato, e ha disposto incombenti istruttori, ai sensi dell’art. 65, comma 2, c.p.a., finalizzati ad acquisire una relazione, a firma congiunta, dell’Università degli Studi di Messina e dell’A.O.P. G. Martino di Messina, sui seguenti punti:
a) se l’A.O.U. è un soggetto giuridico autonomo e distinto dall’Università degli Studi di Messina, con propria personalità giuridica e un proprio e separato bilancio o se invece è previsto un bilancio comune o comunque consolidato;
b) le modalità alle quali si è attenuta l’Università nella quantificazione delle somme dovute alla Baradello, nella rideterminazione del trattamento economico goduto nel periodo 2014/2016, per capitale ed interessi, a seguito della ricostruzione della carriera ex art. 103 d.P.R. n. 382/1980;
c) se e in che modo l’incremento delle somme dovute dall’Università alla Baradello, possa incidere, rideterminandone una diminuzione, sull’indennità integrativa, corrisposta nel medesimo periodo di riferimento dall’A.O.U. per l’incarico di Dirigente sanitario;
d) l’esistenza o meno di accordi interni tra l’Università e l’A.O.U. relativi alla compensazione debiti/crediti tra i due soggetti pubblici nei confronti dei dipendenti di entrambi le strutture.
3. In esecuzione degli adempimenti istruttori disposti con l’ordinanza n. 290/2019, è stata depositata presso la segreteria di questo Consiglio, in data 24/05/2019, una relazione congiunta, come richiesto, a firma del Commissario straordinario dell’A.O.P. e del Rettore dell’Università di Messina che, con riferimento ai quesiti posti, chiarisce:
– quanto al quesito di cui al punto a) che l’A.O.P. G. Martino è un soggetto giuridico autonomo e distinto dall’Università, con propria personalità giuridica (ex art. 2, comma 1 e comma 2, d.lgs. n. 517/1999), e un proprio e separato bilancio (art. 7, d.lgs. n. 517/1999 e intesa tra la Regione Siciliana, Assessorato alla Sanità e Università degli Studi di Messina che fa espresso riferimento al “bilancio aziendale”); e che si tratta di una azienda integrata con il SSN e non più appartenente funzionalmente alla struttura universitaria, sussistendo per le aziende integrate con il SSN una separazione formale e sostanziale dall’Università;
– quanto al quesito di cui al n. 2) che la Baradello è inquadrata nel ruolo dei dirigenti medici dell’AOP, per il quale è previsto a carico del bilancio aziendale un trattamento economico di integrazione ospedaliera, erogato sulla base di quanto previsto dal suindicato protocollo d’intesa, per la disciplina del trattamento economico dei professori e ricercatori impegnati nelle attività di azienda, art. 14 il quale prevede a carico del bilancio aziendale l’attribuzione di un assegno ad personam “assorbibile con l’incremento della retribuzione universitaria”; su tale norma si è fondato il D.R. n. 1388 del 2015 di ricostruzione della carriera della ricorrente;
– quanto al quesito n. 3) viene citata la disposizione di cui all’art. 14, lett. c) della suddetta intesa, il quale, nel definire le modalità di determinazione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari impegnati nelle attività delle aziende, prevede, ai fini dell’equiparazione tra le due categorie di lavoratori, l’attribuzione di un assegno ad personam, a carico del bilancio aziendale “assorbibile con l’incremento della retribuzione universitaria”. La relazione specifica inoltre che, la compensazione crediti/debiti stipendiali è avvenuta anche sulla base di un parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina;
– quanto al quesito di cui al punto 4) la risposta è positiva, esistendo appositi protocolli d’intesa tra le due strutture. In particolare, in applicazione del protocollo d’intesa approvato con delibera del C. d. A dell’11/04/2017, per l’adozione del cedolino unico di stipendio nei confronti del personale universitario in servizio presso l’Azienda, l’Ateneo ha provveduto ad introdurre il cedolino unico e mensilmente effettua, per il personale in servizio all’A.O.P. beneficiario del trattamento di integrazione ospedaliera, la liquidazione del trattamento unico retributivo stipendiale (universitario e ospedaliero).
4. Sulla base delle risultanze dell’istruttoria e, segnatamente dalle risposte ai quesiti posti da questo Consiglio contenute nella relazione congiunta, il ricorso va respinto.
Invero:
1) in base all’art. 14 dell’intesa tra i due enti, l’assegno integrativo corrisposto dall’Azienda ospedaliera è riassorbibile con l’aumento del trattamento economico corrisposto dall’Università;
2) è previsto un cedolino stipendiale unico;
3) a prescindere dalla data in cui il cedolino unico è stato introdotto, ed anche dunque, per il periodo pregresso, deve ritenersi consentita la “compensazione” anche in difetto dei rigorosi presupposti civilistici (identità di debitore e creditore), dovendosi piuttosto avere riguardo a due profili:
a) la individuazione del debitore/creditore nella logica del bilancio pubblico nel suo complesso, non potendosi consentire che il privato consegua a carico del bilancio pubblico complessivamente inteso più di quel che gli compete;
b) la funzione del giudizio amministrativo e della relativa ottemperanza, che è far conseguire all’interessato il bene della vita che gli spetta, ma non un risultato maggiore e non dovuto; sarebbe invero paradossale che la ricorrente conseguisse una somma maggiore di quella che per legge le compete, e a tale risultato sostanziale non può condurre l’esecuzione del giudicato, ché, diversamente opinando, si darebbe tutela a un interesse illegittimo e si giustificherebbero indebiti arricchimenti in danno della finanza pubblica.
In definitiva, a prescindere dalla identità soggettiva di debitore e creditore, è corretto che un ente pubblico rifiuti a un dipendente pubblico il pagamento di un credito la cui nascita ha determinato la contestuale nascita di un debito di restituzione a carico del dipendente creditore, ancorché nei confronti di un diverso ente pubblico, ma comunque nell’ambito di un rapporto di lavoro strettamente correlato al primo atteso che i trattamenti economici derivanti dai due rapporti sono strettamente interdipendenti.
5. Il Collegio ritiene sussistenti motivi per la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Verde, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 21/10/2019