Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 14 ottobre 2019, n. 894

Procedura concorsuale per copertura posto Ricercatore-Criteri di valutazione

Data Documento: 2019-10-14
Area: Giurisprudenza
Massima

La  previsione dell’art. 12, comma 2, DPR 9 maggio 1994, n. 487, che richiede che la comunicazione ai candidati dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli avvenga prima dell’espletamento delle prove concorsuali, tende ad evitare che la valutazione dei titoli possa essere modificata a seguito dei risultati delle prove orali, così da influenzare l’esito finale delle prove.

Contenuto sentenza

N. 00894/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00542/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 542 del 2018, proposto da [#OMISSIS#] Castelli, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Palermo, viale Libertà 171; 
contro
Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Palermo, via Villareale 6; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, [#OMISSIS#] Don [#OMISSIS#] Sturzo 4; 
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1019/2018, resa tra le parti, concernente la procedura di valutazione comparativa indetta con decreto rettorale n. 1241 del 2 luglio 2003 per la copertura di posti di ricercatore confermato per il settore scientifico disciplinare “malattie cutanee e veneree”.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 settembre 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], e altresì l’avv. dello Stato [#OMISSIS#] Ciani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 Con ricorso al T.A.R. per la Sicilia notificato il 9 marzo 2004 e ritualmente depositato il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], laureato in medicina e chirurgia e specializzato in clinica dermosifilopatica, esponeva di aver partecipato alla procedura di valutazione comparativa indetta con decreto del Rettore dell’Università di Palermo n. 1241 del 2 luglio 2003 per la copertura di 3 posti di ricercatore presso il settore scientifico disciplinare “malattie cutanee e veneree”. A conclusione della procedura, cui prendevano parte solo tre candidati, con decreto del Rettore n. 825 del 18 febbraio 2004 l’interessato, unitamente ad altro concorrente, era stato però giudicato inidoneo, e per [#OMISSIS#] idonea la sola dott.ssa [#OMISSIS#] Castelli.
Il ricorrente con il proprio ricorso domandava, quindi, l’annullamento di tale secondo decreto, impugnando anche gli atti presupposti, tra cui la nota del Responsabile del Settore Selezioni n. 297 del 7 gennaio 2004 di fissazione del calendario delle prove. 
A fondamento dell’impugnativa venivano dedotti i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 6 del bando e dell’art. 8 del d.P.R. n. 487 del 1994. Eccesso di potere sotto i [#OMISSIS#] dello sviamento, del difetto di motivazione e dell’illogicità manifesta.
Illegittimamente il diario delle prove scritte e di quella orale sarebbe stato comunicato simultaneamente, e la seconda si sarebbe svolta [#OMISSIS#] stesso giorno delle prime.
2) Violazione degli artt. 6 e 12, comma 2, del bando, nonché dell’art. 6 del d.P.R. n. 693 del 1996.
Si sarebbe dovuta dare comunicazione del risultato della valutazione dei titoli prima dell’effettuazione delle prove orali.
L’Università degli studi di Palermo si costituiva in giudizio con l’Avvocatura dello Stato, depositando una memoria con cui chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato.
2 All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale adìto con la sentenza n. 1019/2018 in epigrafe accoglieva il ricorso, reputando fondate entrambe le doglianze di parte ricorrente.
3 Seguiva la proposizione del presente appello avverso tale sentenza da parte della controinteressata dott.ssa [#OMISSIS#] Castelli, rimasta contumace in primo grado, che deduceva l’inconsistenza dei motivi di gravame accolti dal T.A.R..
L’Università di Palermo aderiva all’appello, condividendone la fondatezza, e domandava il suo accoglimento.
L’originario ricorrente, per contro, resisteva all’impugnativa avversaria deducendone l’infondatezza.
Questo Consiglio con ordinanza n. 470 del 24-25 luglio 2018 accoglieva la domanda cautelare proposta dall’appellante.
Quest’[#OMISSIS#] con una successiva memoria insisteva nelle proprie richieste e deduzioni, sviluppandole ulteriormente e controdeducendo alle obiezioni avversarie.
Alla pubblica udienza del 25 settembre 2019 l’appello è stato trattenuto in decisione.
4 L’appello è fondato.
5 Il Consiglio deve infatti dare atto di essersi già pronunciato sulla legittimità della procedura in contestazione in occasione della propria sentenza 23 [#OMISSIS#] 2017 n. 242, con la quale ha disatteso un ricorso del tutto analogo a quello del dott. [#OMISSIS#] che era stato proposto dall’altro candidato parimenti giudicato non idoneo dalla Commissione.
Alla motivazione di tale pregressa decisione, non considerata dal Tribunale ma posta puntualmente a base del presente appello (come pure già dell’ordinanza cautelare di questo Consiglio n. 470/2018), è pertanto giocoforza qui richiamarsi, dovendo le omologhe contestazioni dei due concorrenti ricevere il medesimo trattamento.
6 [#OMISSIS#] parallela vicenda contenziosa l’impugnativa dell’ulteriore candidato reputato non idoneo, respinta sin dal primo grado di giudizio, è stata scrutinata negativamente anche in grado d’appello in forza della motivazione che viene di seguito riportata.
Con il primo motivo l’appellante deduce la violazione dell’art. 6 del DPR 487/99, in relazione alla clausola di cui all’art. 6 del decreto rettoriale n. 1241 del 2.7.2003, eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione ed illogicità manifesta.
Il motivo è infondato.
Sostiene l’appellante, sulla base delle norme richiamate, che il diario delle prove scritte avrebbe dovuto essere comunicato ai concorrenti con un preavviso di almeno 15 giorni, rispetto alla data di svolgimento delle prove medesime, e la convocazione per le prove orali sarebbe dovuta avvenire non meno di 20 giorni prima dello svolgimento delle prove stesse.
Nei fatti sarebbe invece avvenuto che il diario di tutte le prove sarebbe stato reso noto ai candidati nel mese di gennaio 2004 con un’unica comunicazione dalla quale risultava che le prove d’esame si sarebbero svolte nel modo seguente: il giorno 9.2.2004 prima prova scritta, ore 9.00; il 10.2.2004 seconda prova scritta, ore 8.00; il 10.2.2004 prova orale, ore 17.00.
In sostanza sarebbero stati illegittimamente accorpati sia il [#OMISSIS#] di 15 giorni per le prove scritte sia il [#OMISSIS#] di 20 giorni per le prove orali, le quali peraltro si sarebbero dovute svolgere nel pomeriggio del giorno in cui i candidati si sottoponevano alla seconda prova scritta. Aggiunge l’appellante che, secondo quanto previsto dall’art. 6 del DPR 487/94, comma 3, al candidato che consegue l’ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, adempimento divenuto impossibile nel momento in cui la prova scritta e la prova orale si sarebbero svolte [#OMISSIS#] stesso giorno.
A giudizio dell’appellante la circostanza che si sia presentata regolarmente a sostenere le prove di esame, come rilevato dal Tribunale, non eliminerebbe l’illegittimità del comportamento dell’amministrazione dal momento che la previsione del rispetto dei 20 gg era contenuta espressamente nel bando di concorso che, costituendo la lex specialis, non poteva essere disapplicata dall’amministrazione. Aggiunge, infine, che nessuna comunicazione del voto riportato nelle prove orali è stata fatta ai candidati.
Le censure dell’appellante non possono essere condivise dal Collegio
Va preliminarmente rilevato che l’appellante, nel momento in cui nel mese di [#OMISSIS#] 2004 è venuta a conoscenza del diario di tutte le prove, non ha inoltrato all’amministrazione nessuna rimostranza e non ha chiesto, come era in suo potere, lo spostamento di nessuna delle prove. Ciò dimostra, da un lato che l’appellante ha prestato acquiescenza alla determinazione del diario di esame e dall’altro lato, che le determinazioni dell’amministrazione hanno conseguito il loro scopo, quello cioè di permettere ai candidati la partecipazione alle prove.
In più rileva il Collegio che il [#OMISSIS#] di 20 gg., che ai sensi dell’art. 6 DPR 487/94 deve intercorrere tra la data di ricezione della comunicazione di fissazione delle prove e la data delle prove medesime ha solo la funzione di preavvertire con congruo anticipo i candidati circa il momento dello svolgimento delle prove stesse, affinché essi vi possono partecipare e non quello di assegnare ai medesimi più tempo per la preparazione (Cons. Stato, sez. VI, 17.4.2009 n.2315)
Considerato quindi che il predetto [#OMISSIS#] di 20 gg. non ha, come implicitamente sembra ritenere l’appellante, la funzione di consentire ai candidati il completamento della preparazione, che si suppone sia adeguata già al momento della presentazione della domanda di partecipazione, la violazione di tale [#OMISSIS#], secondo [#OMISSIS#] giurisprudenza, può assumere rilevanza solo nel [#OMISSIS#] in cui il candidato avvertito con ritardo non si presenti a sostenere la prova.
“Laddove invece il candidato (come è avvenuto nel [#OMISSIS#] sottoposto all’attenzione del Collegio) sostenga le prove senza sollevare obiezioni, deve ritenersi che la comunicazione, sia pure ricevuta quanto mancavano meno di 20 gg., abbia comunque raggiunto il suo scopo con la conseguenza che la violazione del [#OMISSIS#] dilatorio non può essere fatta valere” e non può quindi inficiare il risultato delle prove (in questi termini Cons. Stato, sez. VI, 11.3.2008 n. 1023).
Sulla base delle superiori considerazioni e sulla base della richiamata giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ha ragione di allontanarsi, il motivo deve ritenersi infondato e come tale va rigettato.
Col secondo motivo l’appellante deduce la violazione della clausola di cui all’art. 6 decreto rettoriale n. 1241 del 2.7.2003 e dell’art. 12, comma 2, DPR 487/94, difetto di istruttoria, sviamento dalla causa.
L’appellante critica la sentenza impugnata rilevando che, in violazione delle norme richiamate, la commissione non ha dato comunicazione ai candidati, prima dell’effettuazione delle prove orali, del risultato della valutazione dei titoli dai medesimi presentati.
Tale omissione renderebbe invalido il concorso in quanto la comunicazione ai candidati dei punteggi conseguiti [#OMISSIS#] valutazione dei titoli, prima dell’espletamento delle prove concorsuali, costituirebbe la concreta estrinsecazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa e impedirebbe che tale valutazione possa essere modificata a seguito dei risultati delle prove orali.
Il Tribunale, pur non contestando la funzione di garanzia sopra richiamata, avrebbe erroneamente sostenuto che l’omessa comunicazione del risultato conseguito a seguito della valutazione dei titoli non determinerebbe l’illegittimità della procedura, qualora sia accertato che la valutazione dei titoli è comunque avvenuta prima dell’espletamento della prova orale.
Il Collegio ritiene di aderire a quanto stabilito dal primo [#OMISSIS#].
Infatti, per quanto possa ritenersi opportuno che la comunicazione ai candidati dei punteggi conseguiti [#OMISSIS#] valutazione dei titoli avvenga prima dell’espletamento delle prove concorsuali (come implicitamente riconosce il Tribunale che qualifica il comportamento dell’amministrazione “irregolare”), ciò che veramente conta è che la valutazione dei titoli sia stata comunque eseguita prima dell’espletamento dello prove orali, come è avvenuto nel [#OMISSIS#] di specie [#OMISSIS#] procedura sottoposta all’esame del Consiglio, considerato che risulta dai verbali che i titoli sono stati valutati l’8.2.2004 e le prove scritte e orali si sono svolte il 9 e il 10 febbraio 2004.
Ciò in quanto la previsione dell’art. 12, comma 2, DPR 487/94, che richiede che la comunicazione ai candidati dei punteggi conseguiti [#OMISSIS#] valutazione dei titoli avvenga prima dell’espletamento delle prove concorsuali tende ad evitare che la valutazione dei titoli possa essere modificata a seguito dei risultati delle prove orali, così da influenzare l’esito finale delle prove.
Se questa è la finalità della [#OMISSIS#], come il Collegio ritiene, ciò che importa è che la valutazione dei titoli avvenga prima dell’espletamento delle prove concorsuali , come deve ritenersi sia avvenuto [#OMISSIS#] quanto si legge nei verbali della Commissione giudicatrice, non ritualmente contestati dall’appellante.
Anche il secondo motivo di appello, dunque, non merita accoglimento.
Conclusivamente il Collegio ritiene che l’appello sia infondato e come tale vada rigettato con piena conferma della sentenza impugnata.”
7 Orbene, per le stesse ragioni così esposte il presente appello deve dunque essere accolto, e, in riforma della sentenza impugnata, il primitivo gravame respinto.
La peculiarità della vicenda giustifica, tuttavia, una equitativa compensazione tra le parti delle spese processuali dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge l’originario ricorso introduttivo.
Compensa tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 25 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Verde, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 14/10/2019

IL SEGRETARIO