TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 10 ottobre 2019, n. 1343

Procedura concorsuale per copertura posto Professore associato-Lavori collettanei

Data Documento: 2019-10-10
Area: Giurisprudenza
Massima

Ai fini di valutazione, nei lavori collettaneideve essere facile individuare l’apporto individuale del soggetto partecipante alla procedura concorsuale.
 

Contenuto sentenza

N. 01343/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00222/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
[#OMISSIS#] Sgambati, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via de’ Rondinelli 2; 
contro
Università degli Studi di Firenze, rappresentato e difeso dagli avvocati Serena [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Firenze, via La Pira n. 4; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lo [#OMISSIS#], rappresentata e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Viaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Padova, via Altinate n. 109/A; 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituita in giudizio; 
per l’annullamento:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
del Decreto rettorale n. 16, Anno 2019, prot. n. 911, del 3 gennaio 2019 a firma del Prorettore Vicario dell’Università degli Studi di Firenze, recante l’approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore Associato per il settore concorsuale 05/H1 (Anatomia Umana), settore scientifico disciplinare BIO/16 (Anatomia Umana) presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, in esito alla quale è stata dichiarata idonea la Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lo [#OMISSIS#], nonché di tutti gli atti ed i verbali della predetta procedura selettiva, ed in particolare, per quanto occorrer possa, del verbale della riunione preliminare del 4 luglio 2018 della Commissione nominata con D.R. n. 622 del 7.6.2018; del verbale di valutazione dei titoli del 25 luglio 2018 della medesima Commissione; del verbale di valutazione dei titoli del 19 settembre 2018 della medesima Commissione; del verbale di individuazione del candidato idoneo del 3 dicembre 2018 della medesima Commissione; della relazione riassuntiva del 3 dicembre 2018 della medesima Commissione; del verbale n. 1/2019 del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi di Firenze del 30 gennaio 2019, nella parte recante l’approvazione della “17. Proposta di chiamata candidato idoneo per un posto di PA sett. Conc. 05/H1 – SSD BIO/16 di cui al D.R. n. 278/2018”; di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e connessi, ancorché sconosciuti alla ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1932019: 
annullamento del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Firenze n. 254, anno 2019, prot. n. 37424 del 25.2.2019 con il quale la Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lo [#OMISSIS#] è stata nominata Professore Associato per il settore concorsuale 05/H1 (Anatomia Umana), settore scientifico disciplinare BIO/16 (Anatomia Umana) presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, con effetti giuridici ed economici dal 1° marzo 2019; della delibera dell’Adunanza del 22 febbraio 2019 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze, nella parte relativa all’approvazione della proposta di chiamata della Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lo [#OMISSIS#] a ricoprire il posto di professore Associato per il settore concorsuale 05/H1 (Anatomia Umana), settore scientifico disciplinare BIO/16 (Anatomia Umana) presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica, con decorrenza della nomina dal 1° marzo 2019; di tutti gli atti ad essi connessi, presupposti e consequenziali, ancorché sconosciuti alla ricorrente, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la nota prot. n. 422849 del 4 marzo 2019 a firma del Direttore del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi di Firenze, avente ad oggetto “presa di servizio Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lo [#OMISSIS#]”
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Firenze e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lo [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019 il consigliere Raffaello [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Dott. [#OMISSIS#] Sgambati, premesso: a) di aver partecipato ad una procedura selettiva indetta dalla Università di Firenze per la copertura di un posto di professore associato nel settore concorsuale 05/H1 “Anatomia Umana” corrispondente al Settore scientifico disciplinare BIO/16 “Anatomia Umana”; b) che all’esito della procedura è stata dichiarata idonea la Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lo [#OMISSIS#], poi immessa con decreto rettoriale, tutto ciò premesso impugna con ricorso principale i verbali della Commissione di concorso e con successivo ricorso per motivi aggiunti il decreto rettoriale di nomina.
L’eccezione di improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del decreto rettoriale di nomina, proposta dalla controinteressata è stata superata dal ricorso per motivi aggiunti con cui il predetto atto è stato oggetto di gavame.
Nel merito il ricorso non merita accoglimento.
Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la Dott. Lo [#OMISSIS#] non avrebbe potuto essere dichiarata idonea in quanto la sua produzione scientifica, come rilevato dalla stessa Commissione giudicatrice, non sarebbe congruente con il settore concorsuale oggetto di concorso (Anatomia Umana).
In particolare la Commissione, pur avendo preliminarmente stabilito di valutare la produzione scientifica dei concorrenti anche alla luce della “congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore concorsuale e nel settore scientifico disciplinare” nel quale il nominando professore dovrà svolgere l’attività di ricerca e pur avendo rilevato nel corso della seduta del 25 luglio 2018 che la produzione scientifica della candidata, pur interessante, appare assai poco orientata verso la morfologia umana i quanto il corpus principale degli studi si inserisce in un contesto biomolecolare o biochimico, nella successiva seduta del 3 dicembre avrebbe giudicato la Dott. Lo [#OMISSIS#] idonea a ricoprire il posto di professore messo a concorso sulla base di apprezzamenti inerenti il rilevo scientifico di studi non pertinenti con il Settore disciplinare della Anatomia Umana.
Il motivo è infondato.
La partecipazione alla procedura non era riservata ai soli candidati che potessero produrre una produzione scientifica nel settore scientifico nel quale il professore sarebbe stato chiamato ad operare. 
La Commissione, inoltre, ha mai stabilito che il possesso di tale requisito dovesse essere dirimente ai fini della dichiarazione di idoneità, limitandosi a stabilire che la congruenza degli scritti con il settore concorsuale fosse uno dei criteri di valutazione insieme ad altri (fra cui l’originalità).
A fronte di ciò la ricorrente sembra sostenere che la congruenza della produzione scientifica con il settore disciplinare dovrebbe essere considerata un prerequisito logico per la nomina valevole come tale anche se non espressamente previsto.
L’argomento potrebbe essere favorevolmente vagliato nel caso in cui fosse stato prescelto un candidato con esperienze di studio in un settore radicalmente estraneo a quello oggetto della procedura concorsale.
Ma nel caso di specie non si tratta di questo, dal momento che la Commissione non ha ritenuto che gli scritti della Prof. Lo [#OMISSIS#] fossero assolutamente incongruenti con la disciplina della anatomia umana, ma ha parlato di una loro “ridotta” congruenza, individuando, anzi, nell’ambito della sua discrezionalità tecnico scientifica, quale fattore di correlazione il fatto che le tecniche biomolecolari che erano state oggetto di approfondimento negli scritti della Lo [#OMISSIS#] fossero proficuamente utilizzabili anche nel settore di ricerca sulla morfologia del corpo umano.
Alla luce di quanto sopra deve altresì essere rigettato l’ulteriore parte del primo motivo di ricorso con il quale la Dott. Sgambati imputa alla Commissione di aver immotivatamente mutato il suo giudizio sugli scritti della controinteressata dichiarandoli in un primo momento scarsamente congruenti con il settore disciplina oggetto della procedura per poi elogiarne la originalità e il livello scientifico.
La Commissione, infatti, non è incorsa in alcuna contraddittorietà: molto semplicemente ha ritenuto di dare la sua preferenza ad una candidata che pur non avendo fino ad oggi orientato la propria attività scientifica sul settore della Anatomia ha comunque dimostrato di saper compiere ricerche originali e di alto livello scientifico (come peraltro evidenziato anche nella seduta del 25 luglio) in settori diversi ma non completamente incomunicabili con quello di riferimento.
Si tratta di una valutazione plausibile e non viziata da elementi di palese contraddittorietà o illogicità.
Con il secondo motivo di ricorso la Dott. Sgambati lamenta che la Commissione avrebbe sottovalutato importanti dati emergenti dal proprio curriculum
La doglianza si riferisce in primo luogo al fatto che la commissione affermando che il corpus principale dei suoi lavori riguarderebbe essenzialmente l’applicazione di alcune tecniche istochimiche (lectine) a diversi campi di indagine, avrebbe completamente trascurato una serie di scritti che non riguardano tale campo di indagine.
Il rilevo non merita favorevole considerazione.
La Commissione, infatti, non è incorsa in alcuna omissione.
L’organo valutatore, infatti, non ha affermato che i lavori concernenti le lectine siano gli unici lavori valutabili della Dott. Sgambati limitandosi a stabilire che essi rappresentano il “corpus principale” della sua produzione scientifica. Ciò sta a significare che anche gli altri lavori sono stati presi in considerazione ma considerati non degni di nota con giudizio di carattere ampiamente discrezionale censurabile solo per profili di manifesta illogicità, nella specie peraltro non evidenziati, posto che la Dott. Sgamabati si è limitata ad asserire che gli articoli asseritamente non valutati sarebbero a suo dire “di primaria rilevanza”.
Con ulteriore profilo di doglianza la Dott. Sgambati si duole ancora del fatto che la Commissione avrebbe ritenuto non congruenti con il settore concorsuale una serie di pubblicazioni che essa nemmeno avrebbe incluso fra quelle presentate ai fini del concorso.
Anche tale censura non ha pregio.
La Commissione, infatti, si è limitata ad affermare che si tratta di lavori collettanei rispetto ai quali è difficile valutare l’apporto individuale della Dott. Sgambati in quanto vertenti su argomenti diversi da quelli da lei trattati nella sua precedente produzione scientifica.
Sicché, essendo il giudizio su tali scritti di non valutabilità appare irrilevante il fatto che gli stessi non avrebbero dovuto essere presi in considerazione per una diversa ragione (non inserimento fra le opere sottoposte a giudizio).
Vero è che i Commissari, pur ritenendo difficile la individuazione dell’apporto individuale della candidata, hanno nondimeno concluso che gli argomenti trattati non sarebbero del tutto coerenti con il settore disciplinare del concorso. Ma la contestazione operata sul punto dalla ricorrente, oltre ad impingere nel merito, non appare sorretta da interesse, posto che il giudizio complessivo di congruenza espresso dall’organo valutatore è stato positivo e, sotto tale profilo, superiore a quello attribuito alla Dott. Lo [#OMISSIS#] la cui prevalenza è dipesa dalla più che positiva considerazione della originalità e rilevanza scientifica dei suoi scritti.
Anche l’ultimo profilo del secondo motivo di ricorso con il quale la Dott. Sgambati lamenta la omessa considerazione di specifici elementi del curriculum da essa presentato non è suscettibile di favorevole considerazione.
Invero la Commissione non era tenuta ad una disamina atomistica e specifica di ogni singolo profilo del curriculum presentato dai candidati in quanto il compito ad essa demandato era quello di ricostruire il profilo complessivo della personalità scientifica di ciascuno.
Nel caso di specie l’organo valutatore non si è sottratto a tale dovere.
Dai verbali è, infatti, chiaramente evincibile che le principali attività svolte dalla Dott. Sgambati e dalla Dott. Lo [#OMISSIS#] nel campo della editoria e dell’apporto alla comunità scientifica sono state prese in adeguata considerazione e la idoneità di cui è stata insignita la seconda è dovuta essenzialmente ad un apprezzamento concernente le capacità di ricerca palesate attraverso scritti sempre giudicati assai interessanti ed originali, la cui tenuta non può essere inficiata attraverso la enfatizzazione di elementi che la Commissione ha reputato secondari.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Raffaello [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Giovanni [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 10/10/2019