TAR Campania, Napoli, Sez. II, 23 ottobre 2019, n. 5024

Procedura concorsuale per copertura posto ricercatore-Lavori collettanei

Data Documento: 2019-10-23
Area: Giurisprudenza
Massima

La lunga, assidua e stabile vicinanza professionale (finanche logistica) tra un commissario e un candidato è di per sé astrattamente idonea a porre in dubbio la distanza e l’oggettività di giudizio che i concorsi pubblici debbono sempre assicurare, a maggior ragione con riguardo alle forme più intense e continuative di collaborazione, specie se caratterizzate dai connotati della sostanziale esclusività (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 giugno 2017 n. 3206, TAR Campania, Napoli, Sez. II, 25 gennaio 2017, n. 503).
Peraltro, proprio la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore di una parte delle pubblicazioni di uno dei candidati, membro del Comitato scientifico della collana in cui figurano la maggior parte delle relative pubblicazione ed all’attualità titolare di rapporti continuativi e stabili di collaborazione professionale pressochè esclusivi con uno di loro, rappresenta ex se un indice difficilmente superabile della sussistenza di un rapporto suscettibile di ingenerare il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità.

Contenuto sentenza

N. 05024/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00738/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 738 del 2019, proposto da 
[#OMISSIS#] Tarantino, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Donato Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Napoli, via G. Sanfelice 38; 
contro
Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via [#OMISSIS#] Diaz, 11; 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio; 
nei confronti
Cintia Faraco, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Romano e dall’avvocato [#OMISSIS#] Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
per l’annullamento
Del Decreto Rettorale n.2018/5165 del 12/12/2018 (pubbl. il 13/12/2018 – Albo Ufficiale N.R. 7281/2018) recante approvazione degli atti della Commissione esaminatrice della Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n.1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale 14/A1 – Filosofia Politica, settore scientifico disciplinare SPS/01 – Filosofia Politica – Dipartimento Scienze Politiche e di nomina a vincitore della dott.ssa Cintia Faraco;
Dei verbali della Commissione esaminatrice dei giorni 14.11.2018, 22.11.2018 e 30.11.2018 e con essi dei relativi allegati, delle dichiarazioni rese dai Commissari e della graduatoria finale;
Del Decreto Rettorale – DR/2018/4464 del 12/11/2018 (pubbl. il 13/11/2018 – Albo Ufficiale N.R. 6401/2018) di nomina della predetta Commissione esaminatrice;
Del Decreto Rettorale R/2018/3844 del 08/10/2018 Albo Ufficiale N.R. 5576/2018 di indizione della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di n.1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale 14/A1 – Filosofia Politica, settore scientifico disciplinare SPS/01 – Filosofia Politica – Dipartimento Scienze Politiche e con esso della Determina del Dipartimento di Scienze Politiche n.7 dell’11.9.2018;
Ove occorra del Regolamento generale di Ateneo e del Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui all’art.24 comma 3 legge 240 del 2010;
Di ogni altro atto, preordinato, connesso e consequenziale se e in quanto lesivo
Nonché per la declaratoria di inefficacia
Del contratto, ove intervenuto, tra l’Amministrazione e la controinteressata Cintia Faraco
e il subentro
della ricorrente quale legittima vincitrice della selezione in quanto prima graduata
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II e di Cintia Faraco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 11.02.2019 la ricorrente in epigrafe individuata invoca l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe indicati lamentando:
-Violazione e /o falsa applicazione di legge: art. 24 della Legge n. 240/2010, D.M. n. 243 del 25.05.2011, Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato dell’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II; Omessa predeterminazione dei criteri di valutazione – Ponderazione non equilibrata dei pesi ponderali, Eccesso di potere per sviamento, Travisamento dei fatti e delle risultanze documentali, Difetto e lacunosità della motivazione, Manifesta irragionevolezza e illogicità dei giudizi; Omessa graduazione dei punteggi. Violazione degli artt.51 e 52 c.p.c. in relazione all’art. 97 cost;
-Violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 c.p.c.; dell’art. 1, comma 7, del D.L. n. 180 del 2008; dell’art. 1 L. n. 241 del 1990; degli artt. 4, 5 e 6 (nonché Preambolo, punti nn. 1, 2 e 3) del vigente Codice Etico dell’Università degli Studi di Napoli “[#OMISSIS#] II”. art. 97 cost – Vizio di motivazione. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per sviamento;
-Violazione e falsa applicazione art. 24 Legge 240 del 2010 e norme comunitarie in materia di reclutamento dei ricercatori Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell’11 marzo 2005. Violazione e falsa applicazione artt. 9, 33 e 34 cost. – Principio del favor partecipationis e della par condicio dei concorrenti – art. 97 cost – Eccesso di potere per sviamento – Violazione dell’interesse pubblico.
Espone, in particolare, la ricorrente di avere partecipato alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento, fra gli altri, di n.1 ricercatore con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale 14/A1 – Filosofia Politica, settore scientifico disciplinare SPS/01 – Filosofia Politica – Dipartimento di Scienze Politiche, indetta dall’Università [#OMISSIS#] II di Napoli, con Decreto Rettorale 3844 del 08/10/2018.
Con decreto Rettorale 5165 del 12/12/2018 pubblicato il 13/12/2018 sono stati approvati gli atti della Commissione e decretata vincitrice della selezione la odierna controinteressata con punti 95,6/100 contro i punti 81,4/100 attribuiti all’odierna ricorrente, risultata seconda.
Si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II e la controinteressata in epigrafe indicata eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza nel merito dello spiegato ricorso e codesto T.A.R., con ordinanza cautelare n° 358 del 05.03.2019, ha concesso l’invocata sospensiva; quindi, all’udienza pubblica del 08.10.2019, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ciò posto, osserva il Collegio che il ricorso è parzialmente fondato nel merito e deve trovare accoglimento nei sensi e limiti di seguito indicati.
In particolare, deve trovare accoglimento il secondo motivo di gravame articolato nella spiegata impugnazione, in cui la ricorrente lamenta la violazione dei doveri di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, che deriverebbe dagli stetti vincoli di collaborazione professionale e scientifica intercorrenti tra un membro della Commissione di valutazione e la candidata poi risultata vincitrice, odierna controinteressata.
Orbene, osserva il Collegio come dagli atti del giudizio emerga, effettivamente, in primo luogo la presenza di un’intensa collaborazione in pubblicazioni scientifiche intercorrente tra l’odierna controinteressata ed un membro della Commissione, la prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], che risulta addirittura autrice del saggio “Patria e nazione. Problemi di identità e di appartenenza”, in cui figura un contributo della predetta controinteressata, positivamente valutata nella procedura comparativa per cui è controversia con l’attribuzione di 3,1 punti, mentre sempre la prof.ssa [#OMISSIS#], insieme ad un altro membro della Commissione il prof. [#OMISSIS#], risultano altresì coautori di un volume edito dalla casa editrice Alboversorio in cui figura un ulteriore contributo della controinteressata “La comunità politica suareziana e il diritto di resistenza” del pari positivamente valutato nella procedura comparativa per cui è controversia con l’attribuzione di Punti 3; peraltro, delle 12 pubblicazioni presentate nella procedura in parola, ben 7 pubblicazioni della controinteressata risultano edite in una collana in cui figura quale componente del comitato scientifico il membro della commissione prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Emerge altresì dagli atti del giudizio che ben 7 contratti integrativi di insegnamento allegati dalla controinteressata e valutati in termini massimi dalla Commissione le sono stati assegnati nell’ambito della cattedra della componente della Commissione Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], cui pertanto la controinteressata risulta legata da uno stretto rapporto di collaborazione, considerato pure che dal curriculum di quest’ultima emerge che negli ultimi otto anni la medesima risulta essere stata nominata per tre volte cultore della materia Filosofia Politica (settore scientifico disciplinare: SPS 01) presso l’Università degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II, della cui cattedra è titolare sempre la Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]. 
Al riguardo, il Collegio non ignora come, in termini generali, la giurisprudenza ha osservato che <<nei concorsi universitari, l’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituiscono ipotesi frequenti nel mondo accademico, che non sono tali da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari, visto che nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati>> (Consiglio di Stato, sez. II, 7 marzo 2014, n. 3768)
E’ stato tuttavia altresì condivisibilmente evidenziato che la lunga, assidua e stabile vicinanza professionale (finanche logistica) tra un commissario e un candidato è di per sé astrattamente idonea a porre in dubbio la distanza e l’oggettività di giudizio che i concorsi pubblici debbono sempre assicurare, a maggior ragione con riguardo alle forme più intense e continuative di collaborazione, specie se caratterizzate dai connotati della sostanziale esclusività (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 30 giugno 2017 n. 3206, T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 25 gennaio 2017, n. 503).
Peraltro, proprio la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore di una parte delle pubblicazioni di uno dei candidati, membro del Comitato scientifico della collana in cui figurano la maggior parte delle relative pubblicazione ed all’attualità titolare di rapporti continuativi e stabili di collaborazione professionale pressochè esclusivi con uno di loro, rappresenta ex se un indice difficilmente superabile della sussistenza di un rapporto suscettibile di ingenerare il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità.
Tali considerazioni sono state da ultime rimarcate dalla più recente giurisprudenza che ha evidenziato come “un’ipotesi di conflitto d’interessi possa materializzarsi anche a prescindere dal risvolto della (stretta) utilità patrimoniale del sodalizio interpersonale”, in particolare in relazione alla circostanza in cui vi sia compartecipazione di un membro della commissione in parte delle pubblicazioni a mano plurima presentate da un candidato; ciò in quanto “nei fatti il presidente ha sostanzialmente giudicato dei suoi stessi lavori o, più in dettaglio, di quelli di cui lui era stato coordinatore e responsabile. Con la logica conseguenza che ben difficilmente, secondo l’id quod plerumque accidit, quello stesso presidente sarebbe potuto essere – nei propri giudizi – non favorevolmente portato a reputare con più che ampia sufficienza la qualità del suo stesso lavoro” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 aprile 2018, n. 2499).
Conclusivamente, assorbite tutte le altre censure, il Tribunale in accoglimento del ricorso annulla gli atti impugnati e manda alla Università di procedere ad una nuova valutazione comparativa dei candidati da effettuarsi ad opera di una nuova Commissione.
Sussistono i presupposti di legge, in considerazione della complessità e di taluni aspetti di assoluta novità dell’oggetto del giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] Dell’Olio, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 23/10/2019

IL SEGRETARIO