A seguito della decisione della Corte Costituzionale, 24 febbraio 2017, n. 42, non è illegittima la scelta dell’ateneo di mantenere corsi in lingua inglese, laddove risulti la sussistenza di un numero adeguato di corsi di lingua italiana che faccia emergere come sia stata effettuata una scelta amministrativa che rappresenta l’esito di un proporzionato bilanciamento di interessi, di rilevanza costituzionale, sottesi alle esigenze di internalizzazione dell’offerta formativa e a quelle di dare la giusta rilevanza alla lingua italiana.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 novembre 2019, n. 7694
Erogazione corsi di studio universitari in lingua inglese-Legittimità esecuzione sentenza corte costituzionale
N. 07694/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01886/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1886 del 2019, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Arturi, [#OMISSIS#] Bacchelli, Giovanni Baule, [#OMISSIS#] Boatti, Pellegrino Bonaretti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Bucchetti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cabiddu, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Consonni, [#OMISSIS#] Costa, [#OMISSIS#] Crespi Reghizzi, [#OMISSIS#] Dama, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Delera, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Fosso, [#OMISSIS#] Goggi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Marescotti, [#OMISSIS#] Matricciani, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mazzanti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Penati, [#OMISSIS#] Pertot, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Pizzocaro, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Quartapelle [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Rossi, [#OMISSIS#] Scapellato, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Testa, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Tonelli, [#OMISSIS#] Tonon, Salvatore [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] Sorrentino, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cabiddu, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Politecnico di Milano, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Crui – Conferenza dei Rettori delle Universita’ Italiane, Cun – Consiglio Universitario Nazionale, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza 29 gennaio 2018, n. 617 del Consiglio di Stato, Sezione Sesta.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cabiddu e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Basilica.
FATTO e DIRITTO
1.– Il Senato accademico del Politecnico di Milano, con delibera del 21 maggio 2012, ha attivato, a partire dall’anno 2014, corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca esclusivamente in lingua inglese, sia pure affiancata da un piano per la formazione dei docenti e per il sostegno agli studenti, in attuazione dell’art. 2, comma 2, lettera l), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario).
Tale norma, nell’indicare i vincoli e i criteri direttivi che le Università devono osservare in sede di modifica dei propri statuti, prevede il «rafforzamento dell’internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l’attivazione, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera».
Alcuni docenti dell’Ateneo milanese hanno impugnato la suddetta delibera innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.
2.– Il Tribunale amministrativo, con sentenza 23 maggio 2013, n. 1348, ha accolto il ricorso, annullando l’atto impugnato.
3.– Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e il Politecnico di Milano hanno proposto appello avverso la predetta sentenza.
4.– Questa Sezione, con sentenza 29 gennaio 2018, n. 617, ha rigettato l’appello, confermando, con diversa motivazione, la sentenza impugnata.
5.– I ricorrenti di primo grado hanno proposto ricorso in ottemperanza, rilevando che il Politecnico avrebbe violato il giudicato, in quanto: i) «continua a predisporre un’offerta formativa erogata esclusivamente in lingua inglese, al più consentendo qualche insegnamento in lingua italiana»; ii) non sarebbero indicati i motivi in ordine alla erogazione di singoli insegnamenti in lingua inglese.
Si è concluso affermando che «l’erogazione in inglese della quasi totalità degli insegnamenti presenti nella stragrande maggioranza dei corsi di studio» avrebbe l’effetto di «estromettere la lingua ufficiale della Repubblica dall’insegnamento universitario di interi rami del sapere».
5.1.– Si è costituita in giudizio l’Università, rilevando l’inammissibilità del ricorso, tra l’altro, per la mancata indicazione di atti puntuali violativi o elusivi del giudicato, in quanto quelli indicati avrebbero [#OMISSIS#] solo programmatica.
5.2.– Questa Sezione, con ordinanza 1 agosto 2019, n. 5469, ha disposto che «il Politecnico resistente depositi una relazione, unitamente alla documentazione rilevante, nella quale devono essere indicate, in modo dettagliato, tutte le specifiche attività, compresi gli atti puntuali e programmatici relativi all’offerta formativa, posti in essere dopo la sentenza di cognizione n. 617 del 2018 ai fini della sua ottemperanza».
5.3.– Il Politecnico ha adempiuto, depositando la relazione richiesta.
6.– La causa è stata decisa all’esito della camera di consiglio del 26 settembre 2019.
7.– Il ricorso non è fondato.
La sentenza di cognizione, che segna il perimetro del giudizio di ottemperanza, ha affermato – alla luce di quanto già sostenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 42 del 2017 e richiamando i principi costituzionali rilevanti – che il Politecnico ha previsto «intieri corsi» in lingua inglese, con conseguente violazione dell’art. 2 della legge n. 240 del 2010. Si è aggiunto che ciò non esclude che l’Università possa: i) «affiancare all’erogazione di corsi universitari in lingua italiana corsi in lingua straniera, anche in considerazione della specificità di determinati settori scientifico-disciplinari»; ii) erogare «singoli insegnamenti in lingua straniera».
La Sezione, con tale sentenza, con riferimento ai corsi di studio, non ha preteso che ciascun corso di lingua inglese venga “doppiato” da un corso di lingua italiana, potendo ciò risultare contrario ai principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrazione. Essa, da un lato, ha escluso, in coerenza con quanto già stabilito dalla Corte costituzionale, che vi siano interi corsi erogati «esclusivamente» in lingua diversa dall’italiano seguendo una logica “generalista” e non “selettiva”, dall’altro, che tale corsi siano organizzati in modo da marginalizzare la lingua italiana.
In ogni caso nessuna indicazione è evincibile dal giudicato in relazione al preciso equilibrio fra insegnamenti in lingua straniera ed in lingua italiana, equilibrio che spetta all’autonomia delle singole Università stabilire, anche in relazione alla esistenza, ad esempio, di letteratura scientifica che giustifichi tali scelte accademiche o di una tradizionale vocazione “internazionalistica” dei singoli Atenei.
Il giudicato esclude che si tengano interi corsi esclusivamente in lingua straniera.
Con riferimento ai singoli insegnamenti, la sentenza in esame ha ammesso corsi in lingua inglese, senza che sia necessaria l’indicazione di specifica motivazione.
Dalla documentazione depositata nel presente giudizio, a seguito della riportata ordinanza istruttoria, è emerso quanto segue.
Con riferimento ai corsi di studi è risultato che su un totale di 40 corsi di laurea magistrale 27 sono in inglese, 4 sono in italiano e 9 sono in italiano e in inglese. Nella relazione si è specificato che anche in relazione ai 27 corsi in inglese sono previsti molti insegnamenti in lingua italiana. Viene data, pertanto, la possibilità di effettuare percorsi di studio personalizzati.
Non è contestato poi che l’Università appellata – vocata all’internazionalizzazione e tenuta ad ottemperare alla sentenza azionata – si sia conformata alla lettera del Presidente della CRUI al Direttore Generale del Dipartimento per la formazione e la ricerca (pagina 7 del ricorso in appello ove è detto, con riferimento alle indicazioni date dal Presidente nella lettera citata che si tratta di «Indicazioni … integralmente recepite con la programmazione dell’offerta formativa, recentemente varata dal Politecnico» (doc.9 ).
A tenore della citata missiva si prefigurava la: i) «possibilità per ogni corso di laurea magistrale in lingua straniera di consentire allo studente l’opportunità di accedere, nell’ambito di un congruo numero di insegnamenti a scelta (minimo tre) ad insegnamenti in lingua italiana; ii) «questi insegnamenti potranno essere individuati nell’ambito dell’offerta formativa presente in Ateneo e/o nell’ambito di specifici insegnamenti attivati ad hoc e/o nell’ambito eventualmente di insegnamenti erogati da altri Atenei che siano accessibili liberamente dallo studente mediante apposite convenzioni stipulate con gli Atenei stessi, convenzioni che siano volte ad agevolarne la frequenza da parte degli studenti».
Alla luce di questa circostanza pacifica deve escludersi che i singoli corsi siano esclusivamente tenuti in lingua straniera.
Con riferimento agli insegnamenti risulta che su un totale di 1.452 insegnamenti, 1046 sono in inglese, 400 in italiano e 6 sono duplicati in italiano e in inglese.
Analizzando tali dati alla luce di quanto sostenuto dalla sentenza di cognizione, nel significato sopra riportato, deve ritenersi che non siano state violate le prescrizioni contenute in tale sentenza. In particolare, risulta un numero adeguato di corsi di lingua italiana che consente di ritenere che sia stata effettuata una scelta amministrativa che rappresenta l’esito di un proporzionato bilanciamento di interessi, di rilevanza costituzionale, sottesi alle esigenze di internalizzazione dell’offerta formativa e a quelle di dare la giusta rilevanza alla lingua italiana.
8.– Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso di ottemperanza non può essere accolto.
9.– La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:
a) rigetta il ricorso in ottemperanza indicato in epigrafe;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 11/11/2019