Consiglio di Stato, Sez. III, 2 dicembre 2019, n. 8261

Studenti- Riconoscimento titolo

Data Documento: 2019-12-02
Area: Giurisprudenza
Massima

Ogni Stato membro è tenuto a riconoscere in via automatica il titolo rilasciato in altro Stato membro, in forza del riconoscimento reciproco fra Stati membri, il quale costituisce uno dei pilastri del Trattato e di cui anche la Direttiva 2005/36 è applicazione.Come ricordato dalla  Terza Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, pubblicata in data 7 dicembre 2018, “se uno Stato membro attesta che i titoli sono rilasciati in conformità alle condizioni minime di formazione di cui agli artt. 24 e 34 DIR 2005/36, ogni altro Stato membro è obbligato al riconoscimento automatico e incondizionato nel senso che l’equipollenza dei titoli di formazione non può essere subordinata ad alcuna condizione ulteriore rispetto a quanto stabilito dalla Direttiva”.

Contenuto sentenza

N. 08261/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02858/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2858 del 2019, proposto dal Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Sivieri, Giovanni Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Sivieri in Roma, via Cosseria n. 5; 
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2019 il Cons. Raffaello [#OMISSIS#] e uditi per le parti l’avvocato [#OMISSIS#] Sivieri e l’Avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Il Ministero della salute appella la sentenza del TAR Lazio che ha annullato il disconoscimento del titolo di odontoiatra conseguito in Portogallo dal ricorrente in primo grado. Il TAR ha, infatti, rilevato la immotivata contraddittorietà e quindi l’illegittimità del disconoscimento nonostante che fosse stata riconosciuta la sostanziale equivalenza formativa del percorso di studi seguito. 
2 – In particolare, con ricorso al TAR per il Lazio l’interessato ha impugnato il provvedimento del Ministero della Salute col quale gli è stato negato il riconoscimento del titolo di odontoiatra conseguito il Portogallo presso l’Università “-OMISSIS- (-OMISSIS-)”. Con successivi motivi aggiunti l’interessato ha poi impugnato il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il 28.11.2017 presso il Ministero della Salute.
3 – Con la sentenza appellata il T.A.R. ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti annullando i provvedimenti impugnati e condannando l’Amministrazione resistente alle spese del giudizio.
4 – Il Ministero della salute ha appellato tale sentenza, deducendo che la Direttiva europea 2005/36/CE, recepita in Italia con il D.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, recante la disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite nei Paesi comunitari, individua i requisiti minimi di formazione che consentono il riconoscimento automatico dei titoli, ed esponendo di aver sempre proceduto al riconoscimento dei titoli di odontoiatra col sistema automatico nel caso in cui dalla documentazione inviata dai richiedenti risultava il rispetto dei suddetti requisiti.
5 – Secondo il Ministero, al contrario, nella fattispecie in esame la durata del percorso effettuato per il conseguimento del titolo di “Mestre em medicina dentaria” rilasciato -OMISSIS- ottobre 2016
presso “-OMISSIS-” (-OMISSIS-) (Portogallo) consisteva in quattro anni di formazione, anziché cinque. Il Ministero riferisce di aver quindi chiesto nel 2017 informazioni all’Autorità competente portoghese, e che l’Ordine degli odontoiatri ha risposto confermando l’Attestato di conformità già rilasciato, rinviando per ulteriori informazioni 
all’Ateneo, che avrebbe fornito tramite l’Ambasciata italiana a Lisbona documentazione da cui si evincerebbe un percorso formativo che avrebbe visto la positiva valutazione della formazione di qualifica superiore acquisita anteriormente presso Istituti di insegnamento superiore universitario, ed in particolare presso l’Università degli studi di -OMISSIS- (“Corso di laurea in Igiene dentale”) ed in Portogallo presso la stessa università -OMISSIS- (“Corso di scienze basiche della salute”), ai sensi della legislazione Portoghese in vigore.
6 – Pertanto il Ministero intimato con il provvedimento annullato dalla sentenza appellata ha comunicato al richiedente di non poter applicare nel caso di specie il regime di riconoscimento automatico, bensì il sistema di riconoscimento generale ex artt. 10 e seguenti della Direttiva, che permette, ove risulti una differenza tra la formazione del richiedente e quella richiesta, l’assegnazione di una misura compensativa proporzionata, stabilita in sede di Conferenza di servizi ex art. 16 del d.lgs. 206/2007 e s.m.i.
7 – Il TAR ha viceversa ritenuto che i dedotti dubbi circa la sussistenza dei requisiti minimi formativi dovessero ritenersi fugati dalle risposte inviate dall’Autorità competente portoghese e dall’Ateneo che aveva rilasciato il titolo.
8 – Il Ministero della Salute contesta tale assunto, affermando che ricondurrebbe impropriamente il processo di riconoscimento ai sensi dell’art. 21 della direttiva recepita dal D.lgs. 206/2007 ad un procedimento meramente certificatorio e non autorizzativo come invece è, disattendendo il parere della stessa Commissione europea del 20 dicembre 2018, richiamato anche dalla sentenza appellata, secondo cui il regime generale di riconoscimento “dovrebbe applicarsi nei casi in cui, sebbene la professione rientri nel regime di riconoscimento automatico, per alcune ragioni particolari ed eccezionali il richiedente non soddisfi le condizioni per poterne beneficiare”.
9 – Anche la sentenza della Corte di Giustizia europea del 6 dicembre 2018 nella causa C-675117, relativa al caso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], cui fa riferimento l’appellata sentenza quanto ai punti 36 e 39, che richiamano il principio generale di salvaguardia del sistema del regime di riconoscimento automatico, secondo il Ministero della salute, oltre a concernere una fattispecie diversa, lascerebbe impregiudicata la possibilità dello Stato ospitante, per ragioni particolari ed eccezionali, di confrontare le formazioni dei professionisti con i requisiti di formazione previsti a livello nazionale.
10 – Infine, quanto alla mancata attivazione, evidenziata dall’appellata sentenza, della procedura di concertazione con la Commissione ex art. 61 della direttiva, il Ministero evidenzia che la predetta procedura non è di competenza dell’Autorità amministrativa ma dello Stato membro, e che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche europee, che svolge il ruolo
di coordinamento dell’applicazione della direttiva, ha valutato di non avviare per il momento tale procedura.
11 – Il resistente, costituitosi in giudizio, argomenta viceversa l’esattezza dell’appellata sentenza e richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia che, anche nelle more del giudizio, ha ribadito la non superabilità del sistema europeo di mutuo riconoscimento dei titoli, unitamente alla conforme consolidata giurisprudenza di questa Sezione in materia.
12 – In particolare, la sentenza di questa Sezione n. 4118 del 18/6/2018, che ha definito il giudizio relativo a cittadino italiano residente in Alto Adige, ha fatto seguito alla decisione della Terza Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea pubblicata in data 7 dicembre 2018 statuendo che «La CGUE, come ricordato, ha affermato i seguenti principi essenziali per la soluzione della controversia:[…] – se uno Stato membro attesta che i titoli sono rilasciati in conformità alle condizioni minime di formazione di cui agli artt. 24 e 34 DIR 2005/36, ogni altro Stato membro è obbligato al riconoscimento automatico e incondizionato nel senso che l’equipollenza dei titoli di formazione non può essere subordinata ad alcuna condizione ulteriore rispetto a quanto stabilito dalla Direttiva; […] Il Collegio ritiene quindi che allo Stato membro ospitante non residui alcun margine di discrezionalità, giacché i principi alla cui stregua il riconoscimento del titolo professionale deve avvenire sono direttamente fissati dalle Direttive, cui ovviamente nessuno Stato membro può derogare con propri atti. Né, con l’atto di appello, il Ministero della Salute ha censurato proprio la Direttiva sopra citata, per le parti che vengono in applicazione, sostenendo che essa viola l’art. 32 della Costituzione.”
13 – Al riguardo, considera il Collegio che il riconoscimento reciproco fra Stati membri costituisce uno dei pilastri del Trattato, di cui anche la Direttiva 2005/36 è applicazione, e che pertanto ogni Stato membro è tenuto a riconoscere in via automatica il titolo rilasciato in altro Stato membro, mentre le motivazioni addotte dal Ministero resistente a sostegno della decisione di procedere con il regime generale di riconoscimento non evidenziano la sussistenza delle “circostanze eccezionali” richieste dalla normativa unionale affinché uno Stato membro possa sottrarsi all’obbligo di riconoscimento automatico, peraltro mediante una procedura non attivata dallo Stato italiano, e configurano al contrario proprio una non consentita messa in discussione del titolo rilasciato da un altro Stato membro.
14 – L’appello del Ministero della Salute deve essere pertanto respinto, conseguendone la conferma della sentenza del TAR che ha annullato i provvedimenti impugnati in primo grado. Le spese del presente grado di giudizio, infine, seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Ministero appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 3.000,00 (tremila) oltre IVA, CPA ed accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona fisica ricorrente in primo grado.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Garofoli, Presidente
[#OMISSIS#] Alba Aurora Puliatti, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Raffaello [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
​Pubblicato il 02/12/2019

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.