TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 15 novembre 2019, n. 885

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di professore ordinario-Anzianità di insegnamento

Data Documento: 2019-11-15
Area: Giurisprudenza
Massima

Rientra nella discrezionalità dell’amministrazione stabilire la fascia entro la quale l’anzianità diventa rilevante, mentre la scelta di limitare i titoli da esaminare ai cinque anni precedenti ha lo scopo di evitare che l’anzianità di insegnamento diventi prevalente su altri profili.
Paradossalmente un docente che vantasse moltissimi anni di servizio vedrebbe premiato quest’aspetto, che di per sé non esprime un valore particolare: anzi normalmente un professore che vanta una notevole anzianità è probabile che abbia partecipato a molte selezioni precedenti non vincendone alcuna. 

Contenuto sentenza

N. 00885/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00973/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 973 del 2016, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Carimini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avv. [#OMISSIS#] Pallavicini, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Bologna, via San [#OMISSIS#] 40/3/A; 
contro
Università degli Studi di Bologna, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni 6; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Al Mureden, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Franco [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Bologna, piazza Aldrovandi 3; 
per l’annullamento
del Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Bologna n. 521 dell’11 maggio 2016 con il quale è stata indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo;
del Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Bologna n.990 del 19 settembre 2016 con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione esaminatrice e la graduatoria della procedura selettiva;
del provvedimento del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Bologna con il quale è stata proposta la chiamata del Prof. Al Mureden;
della Delibera del Consiglio di Amministrazione con il quale è stata proposta la chiamata del Prof Al Mureden;
del Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Bologna di nomina del Professore;
per quanto occorrer possa ed in parte qua, 
del giudizio, pubblicato in data 24 dicembre 2013, con il quale la Commissione della procedura di valutazione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore disciplinare 12 — Al (Diritto Privato) ha ritenuto il Prof. Al Mureden idoneo alle funzioni di Professore Universitario di prima fascia;
del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 1339 del 24 giugno, 2015, nella parte in cui ha limitato l’annullamento in autotutela ai soli giudizi di inidoneità espressi all’esito della procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale – Settore Concorsuale 12/A1 (Diritto Privato) di cui al D.D. n. 222 del 20 luglio 2012 (tornata 2012) e non anche ai giudizi di idoneità;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bologna e di [#OMISSIS#] Al Mureden;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] Blando, [#OMISSIS#] Cairo e Franco [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Università “Alma Mater Studiorum” di Bologna ha indetto una procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010 per la copertura di un posto di Professore Universitario di prima fascia per il settore concorsuale 12/A1 — Diritto Privato, Settore Scientifico Disciplinare IUS/01 Diritto Privato, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, sede di [#OMISSIS#] cui hanno partecipato tutti i ricorrenti.
Al termine delle operazioni di valutazione la Commissione collocava i candidati secondo il seguente ordine decrescente:
Al Mureden [#OMISSIS#]: punti 85,95/100
Chiappetta [#OMISSIS#]: punti 71,80/100
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]: punti 71,75/100
Astone [#OMISSIS#]: punti 58,30/100
Carimini [#OMISSIS#]: punti 34,50/100
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]: punti 24,50/100.
Il primo motivo di ricorso censura l’illegittimità del bando di concorso per aver limitato la valutazione dell’attività didattica agli ultimi cinque anni, criterio irragionevole in quanto riferito ad un concorso da docente ordinario. Tale soluzione impedisce, infatti, in maniera ingiustificata, di valutare la complessiva esperienza didattica maturata dai candidati ed è pertanto inidonea ad attestare la reale qualificazione accademica dei partecipanti: tale criterio ha penalizzato tutti i partecipanti alla selezione meno il controinteressato risultato poi vincitore. Il bando non chiariva se il limite di cinque anni dovesse riferirsi solo all’insegnamento in via continuativa o anche agli ulteriori elementi per la valutazione dell’attività didattica: anni di insegnamento, continuità dell’insegnamento, varietà dei contenuti, numero di crediti formativi, ma la commissione ha interpretato il bando nel senso di limitare temporalmente anche tali ulteriori elementi.
Ulteriore prescrizione illegittima è quella che utilizza come parametro per la valutazione dell’attività didattica dei candidati i crediti formativi universitari: i crediti sono un parametro di valutazione del lavoro dello studente, mentre per i professori universitari si fa riferimento alle ore di insegnamento così come prescritto dall’art. 1 L. 230/2005 anche perché i crediti formativi non sono omogenei fra i vari atenei.
Infine viene censurata la previsione del bando nella parte in cui stabilisce che per la valutazione dell’attività didattica integrativa saranno considerate le attività di predisposizione delle tesi perché l’unica attività rilevante ai fini del parametro in esame è quella in cui il candidato abbia svolto il ruolo di relatore.
Il secondo motivo sottolinea l’illegittimità dei criteri stabiliti dalla Commissione per aver esteso il limite dei cinque anni agli ulteriori elementi per la valutazione dell’attività didattica: anni di insegnamento, continuità dell’insegnamento, varietà dei contenuti, numero di crediti formativi.
Inoltre per le attività didattiche integrative viene contestata l’attribuzione di un parametro puramente numerico per la valutazione delle tesi, senza tener conto che l’elevato numero delle tesi su cui si è lavorato è spesso indice di un minore rigore da parte del relatore e, per altro verso, che il parametro delle tesi di laurea va rapportato alle dimensioni dell’ateneo.
Con riguardo alle attività istituzionali, la Commissione ha individuato delle categorie di attività, prevedendo per ognuna un punteggio massimo; in tal modo solo chi ha svolto tutte quelle funzioni/attività può ottenere il punteggio massimo senza considerare la durata di certi impegni.
Il terzo motivo contesta alcuni punteggi assegnati dalla Commissione al controinteressato: nel calcolo dei crediti formativi universitari sono stati conteggiati moduli di insegnamento attribuiti ad altri docenti (per l’insegnamento di Diritto Civile nell’A.A. 2015/2016 il controinteressato ha dichiarato 16 cfu ma nel conteggio ha tenuto conto anche del modulo affidato ad altro docente ed identica situazione si è verificata per l’insegnamento di Diritto Civile per l’A.A. 2014/2015 ); per le tesi di laurea ha ottenuto 5 punti su 5 dopo aver dichiarato di aver seguito 135 tesi di laurea magistrale, 37 tesi triennali, 82 tesi di specializzazione, 1 tesi di dottorato, agli altri candidati sono stati attribuiti punteggi bassissimi, o addirittura niente, perché si sono limitati a dichiarazioni meno dettagliate quanto ai numeri, ma più specifiche perché relative solo ai casi in cui erano stati relatori.
Il quarto motivo eccepisce la mancata rilevazione di una situazione di incompatibilità poiché il controinteressato ha collaborato in 10 pubblicazioni con il Presidente della Commissione.
Il quinto ed il sesto motivo contestano gli atti dell’Università per illegittimità derivata per aver ammesso il controinteressato che era privo di una legittima abilitazione scientifica nazionale perché ottenuta da una Commissione illegittimamente composta.
L’Università degli Studi di Bologna si costituiva in giudizio eccependo la tardività dell’impugnazione degli atti ministeriali e l’estraneità dell’Università rispetto alle censure di cui al quinto e sesto motivo.
Il controinteressato nella memoria conclusiva eccepiva l’inammissibilità degli ultimi due motivi di ricorso perché il Ministero, i cui atti venivano contestati, non era stato evocato in giudizio. 
Nel merito entrambi concludevano per il rigetto del ricorso.
L’eccezione preliminare relativa al quinto e sesto motivo per la mancata vocatio in ius del Ministero è fondata.
Infatti, mentre potrebbe superarsi l’eccezione di tardività formulata dalla difesa erariale quanto all’impugnazione degli atti ministeriali che avevano consentito al controinteressato di conseguire l’abilitazione scientifica nazionale, il rilievo del controinteressato è insuperabile: è evidente che l’interesse ad impugnare gli atti ministeriali è sorta per i ricorrenti solamente all’esito della selezione promossa dall’Università, si tratterebbe quindi di impugnazione di atti presupposti che è ammissibile quando sono impugnati tempestivamente atti in qualche modo conseguenziali, soprattutto se non inseriti in una medesima sequenza procedimentale; una impugnazione anticipata sarebbe stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse. Ma nel momento in cui si impugnano atti presupposti emanati da un diverso ente amministrativo, quest’ultimo deve essere evocato in giudizio, altrimenti si lede il principio del contraddittorio, lesione che non può essere rimediata, come proposto dai ricorrenti, attraverso l’integrazione del contraddittorio di cui all’art. 49 c.p.a. perché trattasi di istituto che serve a far partecipare al giudizio tutti i possibili controinteressati. Il codice, confermando la regola precedente circa la necessità di citare un giudizio uno solo dei controinteressati individuabili dall’atto impugnato, ha tenuto conto del fatto che non sempre è possibile individuare tutti i controinteressati e d’altronde imporre quest’onere al ricorrente potrebbe rendere difficile impugnare entro il termine di decadenza; ma le parti necessarie del giudizio è onere di chi promuove un giudizio amministrativo di individuarle. 
Il quinto ed il sesto motivo sono, quindi, inammissibili.
Il primo motivo di ricorso non è fondato in quanto la limitazione dell’attività didattica principale all’ultimo quinquennio non è affatto una scelta irragionevole, né contrasta con il regolamento di ateneo sulle selezioni per i professori di prima fascia.
L’Università ha ricordato che “La scelta di delimitare la valutazione dell’attività didattica all’attività svolta negli ultimi 5 anni, operata dal Dipartimento nella fase di determinazione dei
contenuti del bando, rientra nella discrezionalità tecnica e scientifica del Dipartimento e non è in contrasto con quanto previsto dal Regolamento di Ateneo, il quale non pone alcun vincolo specifico sul periodo di attività didattica da valutare.”
Rientra nella discrezionalità dell’amministrazione stabilire la fascia entro la quale l’anzianità diventa rilevante, mentre la scelta di limitare i titoli da esaminare ai cinque anni precedenti ha lo scopo di evitare che l’anzianità di insegnamento diventi prevalente su altri profili.
Paradossalmente un docente che vantasse moltissimi anni di servizio vedrebbe premiato quest’aspetto, che di per sé non esprime un valore particolare: anzi normalmente un professore che vanta una notevole anzianità è probabile che abbia partecipato a molte selezioni precedenti non vincendone alcuna. 
Passando ad una seconda censura, non è chiaro per quale ragione i Crediti Formativi non possano esser utilizzati, oltre che per valutare il carico di lavoro dello studente, anche per misurare l’impegno del docente cui è affidato il corso.
Peraltro è evidente che i corsi che garantiscono allo studente l’ottenimento di un maggior numero di crediti formativi sono anche quelli che hanno chiesto un maggior impegno quanto ad ore di lezione per il docente; in ogni caso, come evidenziato dalla difesa del controinteressato, se il conteggio fosse stato fatto sulla scorta delle ore di lezione effettivamente svolte, quest’ultimo vanterebbe un numero di ore superiore a tutti i ricorrenti.
Venendo al secondo ed al terzo motivo, la predeterminazione dei criteri, con relativa specificazione dei punteggi, è stata effettuata nel pieno rispetto del bando distinguendo tra l’attività didattica in senso stretto e l’attività didattica integrativa.
Per il resto le censure non superano la prova di resistenza perché anche qualora fossero accolte le doglianze dei ricorrenti, l’ordine della graduatoria non muterebbe, senza voler considerare che per l’attività integrativa in favore degli studenti comunque si volessero conteggiare i punti, il controinteressato otterrebbe il punteggio massimo di cinque previsto dalla Commissione.
Inoltre vi sarebbe anche un profilo di inammissibilità poiché l’accoglimento di tutte le censure determinerebbe l’assegnazione della cattedra alla seconda classificata che non è parte di questo giudizio e nei confronti della quale conseguentemente non è stata proposta alcuna censura.
Il quarto motivo solleva il problema dell’incompatibilità del presidente della Commissione perché avrebbe coordinato ben dieci pubblicazioni contenenti lavori redatti dal controinteressato.
Esaminando i lavori presentati nella procedura valutativa in oggetto, si rileva che sono opera esclusiva del controinteressato semplicemente inseriti in opere collettanee dirette dal presidente della Commissione.
Sul punto è sufficiente riportare la massima della sentenza 981/2016 di questo TAR: “Non comporta l’obbligo di astensione di un componente della Commissione giudicatrice di concorso a posti di professore universitario la circostanza che un commissario e un candidato abbiano pubblicato insieme una o più opere, tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica, rispondendo alle esigenze dell’approfondimento dei temi di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, formare le commissioni esaminatrici in cui tali collaboratori non siano presenti, per cui non ogni forma di rapporto professionale o collaborazione scientifica tra commissario e candidato costituisce ipotesi d’incompatibilità ma soltanto quella in cui la comunanza di interessi economici o di vita sia di intensità tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva, bensì motivata dalla conoscenza personale, mentre, al contrario, sussisterà una causa di incompatibilità – con conseguente obbligo di astensione – per il componente di una commissione giudicatrice di concorso universitario ove risulti dimostrato che fra lo stesso e un candidato esista un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico ed una indubbia connotazione fiduciaria.”.
In conclusione il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato e la pronuncia sulle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte infondato.
Condanna i ricorrente a rifondere in solido tra loro le spese di giudizio che liquida in € 3.000 oltre accessori nei confronti di ciascuna delle controparti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
Umberto [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 15/11/2019

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#]

IL SEGRETARIO