L’attribuzione del massimo punteggio per un solo incarico d’insegnamento non consente in concreto la valutazione del volume e della continuità dell’attività didattica.
Inoltre il criterio prescelto dalla commissione ha posto i candidati sullo stesso piano, con l’attribuzione del medesimo punteggio. Così facendo, la commissione è venuta meno al proprio compito di selezionare i candidati.
TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 28 ottobre 2019, n. 821
Procedura concorsuale per copertura posto Professore associato-Attribuzione punteggio
N. 00821/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01112/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2015, proposto da
[#OMISSIS#] Montini, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via S.[#OMISSIS#] 55;
contro
Università di Bologna-Alma Mater Studiorum, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni 6;
nei confronti
[#OMISSIS#] Grazzi, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Chiara Lista in Bologna, p.zza Aldrovandi 3;
per l’annullamento
del decreto rettorale n. 1188 del 14 Ottobre 2015 e di tutti gli altri verbali, approvati con il suddetto decreto, relativi alla procedura valutativa per la copertura di un posto di professore (associato) di seconda fascia del Dipartimento di Scienze Economiche, Sede di Rimini, settore concorsuale 13/A2- Politica Economica SSD SECS – P/- Politica Economica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università di Bologna-Alma Mater Studiorum e di [#OMISSIS#] Grazzi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] Gherardini, [#OMISSIS#] Paolucci e [#OMISSIS#] Chiara Lista;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ricorre avverso gli atti della procedura di selezione, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, al fine del conferimento di un posto di professore associato presso il dipartimento di scienze economiche sede di Rimini.
Il vincitore ha ottenuto 72,5 punti mentre la ricorrente, seconda classificata, ha ottenuto 70 punti.
2. Parte ricorrente lamenta che nell’ambito dell’attività didattica, per la quale è stato previsto un punteggio massimo attribuibile di 18 punti, la commissione avrebbe illegittimamente attribuito il massimo punteggio di 18 punti a chi avesse tenuto un solo corso d’insegnamento di 60 ore, omettendo qualsiasi valutazione:
– del volume dell’attività didattica;
– della continuità dell’attività didattica.
Parimenti sarebbe illegittima per il medesimo profilo l’attribuzione di 15 punti a chi avesse tenuto un modulo ossia un mezzo corso d’insegnamento della durata di 30 ore.
Fa presente che la ricorrente vanta una continuità nella titolarità di insegnamenti dall’anno accademico 2000/2001 fino all’anno accademico 2014/2015, ha svolto una didattica frontale con assunzione di responsabilità dell’insegnamento per circa 1400 ore, equivalenti a 225 crediti formativi.
Il vincitore vanta una titolarità di insegnamenti valutabili a far tempo dall’anno accademico 2010/2011 fino all’anno accademico 2014/2015 per circa 300 ore, equivalenti a 44 crediti formativi.
Osserva che il vincitore ha svolto un quarto dell’attività didattica della ricorrente.
Ne conseguirebbe l’illegittimità dell’operato della commissione che ha conferito il punteggio massimo ad ogni candidato che avesse svolto almeno 60 ore di didattica frontale ossia un solo incarico d’insegnamento. Infatti tutti i candidati hanno conseguito il medesimo e massimo punteggio di 18 riguardo il volume e la continuità dell’attività didattica.
Il collegio ritiene tale censura fondata perché l’attribuzione del massimo punteggio per un solo incarico d’insegnamento non consente in concreto la valutazione del volume e della continuità dell’attività didattica.
Inoltre il criterio prescelto dalla commissione ha posto i candidati sullo stesso piano, con l’attribuzione del medesimo punteggio. Così facendo, la commissione è venuta meno al proprio compito di selezionare i candidati.
3. Parte ricorrente lamenta che nell’ambito del massimo di 65 punti che il bando attribuisce all’attività di ricerca nel suo complesso siano stati attribuiti solo 5 punti alla consistenza complessiva delle produzioni scientifiche e 55 punti alle dodici pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati.
La censura è infondata perché difetta la specifica deduzione in fatto di come tale aspetto della valutazione abbia influito negativamente sull’attribuzione del punteggio di parte ricorrente.
4. Parte ricorrente lamenta che sia stato attribuito il medesimo e massimo punteggio previsto di 5 punti alla consistenza complessiva della produzione scientifica di tutti i candidati senza graduare i punteggi in modo da osservare un giusto criterio di proporzionalità, valutando maggiormente il candidato che presenti una maggiore consistenza della propria produzione scientifica ed utilizzando idonei indicatori.
La censura è fondata.
Infatti la commissione ha posto i candidati sullo stesso piano, con l’attribuzione del medesimo punteggio senza adeguata motivazione. Così facendo, la commissione è venuta meno al proprio compito di selezionare i candidati.
5. Il controinteressato prof. Grazzi, vincitore all’esito dell’impugnata procedura selettiva, si è costituito in giudizio e ha fatto presente che un eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe alcun effetto sulla posizione del Prof. Grazzi, attualmente in servizio presso una diversa Università a seguito di un autonomo concorso da Professore associato.
Egli prosegue che i provvedimenti impugnati in questa sede, infatti, non costituiscono il presupposto di quelli relativi alla nuova e diversa procedura concorsuale.
6. Il collegio che la fondatezza delle censure sub 2 e 4 impone l’accoglimento del ricorso con annullamento degli atti della procedura di selezione nella parte riguardante specificamente:
– elaborazione dei criteri di valutazione del volume e della continuità dell’attività didattica e conseguentemente la specifica valutazione effettuata del volume e della continuità dell’attività didattica;
– la specifica valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica.
Deve essere ordinata la rinnovazione della procedura valutativa con specifico riguardo ai profili sopra indicati ad opera di una diversa commissione giudicatrice.
Oggetto di valutazione saranno esclusivamente la ricorrente ed il controinteressato prof. Grazzi. Per gli altri candidati rimane ferma la valutazione già espressa.
La condanna alle spese segue la soccombenza con liquidazione equitativa nella misura di Euro 3.000 a carico esclusivamente dell’Università degli Studi di Bologna.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto rettorale n. 1188 del 14 Ottobre 2015;
ordina la rinnovazione della procedura valutativa come da motivazione ad opera di una diversa commissione giudicatrice.
Condanna l’Università di Bologna-Alma Mater Studiorum al pagamento delle spese di giudizio nella misura di Euro 3.000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
Umberto [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 28/10/2019