TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 7 novembre 2019, n. 1839

Procedura concorsuale per copertura posto Professore ordinario-Criteri di valutazione

Data Documento: 2019-11-07
Area: Giurisprudenza
Massima

La “valutazione comparativa” che la commissione esaminatrice di un concorso per ricercatore e professore universitario è chiamata a svolgere “consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati” (Cons. Stato, VI, 22 aprile 2004, n. 2364). 
Secondo la giurisprudenza “[d]al tenore della disposizione di cui all’art. 4, d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, non si ricava affatto che la Commissione debba in ogni caso esternare attraverso una apposita motivazione le ragioni per le quali ritiene di dover attribuire la vittoria ad un candidato piuttosto che ad altro, in quanto una motivazione siffatta non è certamente necessaria qualora dai giudizi individuali e dal giudizio collegiale emergano elementi di valutazione nettamente favorevoli in favore di alcuni dei candidati, perché in tal caso la valutazione comparativa richiesta può riassumersi nel semplice raffronto dei giudizi già espressi sui singoli candidati. Solo quando i valori non dovessero apparire significativamente differenziati, la scelta della Commissione deve dare esaurientemente conto della avvenuta comparazione e degli esiti di questa” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 703).

Contenuto sentenza

N. 01839/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01053/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Annoni, [#OMISSIS#] Frattesi, [#OMISSIS#] Zimatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Zimatore in Catanzaro, via [#OMISSIS#] 49; 
contro
Commissione di Valutazione della Procedura di Valutazione Comparativa per il Reclutamento di Un Professore di 1 Fascia non costituito in giudizio; 
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e Universita’ degli Studi Magna Graecia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34; 
nei confronti
-OMISSIS-non costituito in giudizio; 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via [#OMISSIS#] Veneto n. 48; 
per l’annullamento:
a) del Decreto Rettorale n. -OMISSIS-con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un Professore di I Fascia per il settore scientifico – disciplinare -OMISSIS-presso l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro; 
b) della lettera raccomandata A/R a firma del Direttore Generale dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro prot. n. -OMISSIS-, successivamente ricevuta, con la quale è stato comunicato al Prof. -OMISSIS- “che con D.R. n. -OMISSIS-sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa di cui all’oggetto dai quali sono risultati idonei i candidati -OMISSIS-e -OMISSIS-”;
c) del Decreto Rettorale n. -OMISSIS-recante la nomina dell’ultima Commissione Giudicatrice della suddetta procedura di valutazione comparativa, nonché di tutti i precedenti Decreti Rettorali di nomina della Commissione Giudicatrice nelle precedenti composizioni;
d) di tutti gli atti e i verbali della medesima procedura di valutazione comparativa; 
e) di ogni ulteriore atto a questi connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e Universita’ degli Studi Magna Graecia e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2019 il dott. [#OMISSIS#] Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il Prof. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del decreto n. -OMISSIS-con cui il Rettore dell’Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro ha approvato gli atti della procedura di valutazione comparativa indetta con D.R. n. -OMISSIS-per il reclutamento di un Professore di prima fascia per il settore scientifico disciplinare -OMISSIS-.
2. – Le doglianze articolate nel ricorso e nei motivi aggiunti si appuntano: 
I. sulla Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, commi 12 e 13 del D.P.R. 117/2000, degli artt. 2 e 3 della Legge 241/1990, nonché dell’art. 7 del Bando della Procedura. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. 
Il ricorrente lamenta il mancato assolvimento dell’onere motivazionale della valutazione comparativa svolta dalla commissione, posto che, come da verbale, risulta attestata solo la circostanza che tra i Commissari vi è stata “una ampia, articolata ed approfondita discussione” sui giudizi individuali e collegiali espressi in relazione ai candidati sottoposti alla valutazione, senza tuttavia formulare – al di là della attribuzione del mero voto numerico di preferenza – alcun giudizio, anche solo sintetico, idoneo ad esprimere le ragioni di tale accordata prevalenza ed a consentire dunque un valido sindacato in ordine alla correttezza, alla coerenza ed alla logicità del giudizio formulato.
II. sulla Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 11 del D.P.R. 117/2000 nonché dell’art. 5, comma 5 del Bando della Procedura. Violazione dei principi di concentrazione, celerità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
Il ricorrente lamenta la palese violazione del termine di sei mesi fissato dal combinato disposto di cui agli artt. 4 co. 11 del D.R.P. 117/2000 e 5 del Bando di concorso per l’espletamento della procedura di valutazione comparativa, durata in verità ben 10 anni, e afferma l’illegittimità della proroga concessa alla commissione da ultimo rinnovata nel giugno 2017.
III. sulla Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 117/2000 Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della P.A. Eccesso di potere per sviamento.
Lamenta il ricorrente che Prof.ri -OMISSIS-risultavano già a conoscenza non solo dei nominativi di tutti i candidati partecipanti alla procedura, ma anche della documentazione da questi ultimi prodotta a corredo della domanda di partecipazione avendo concorso ai lavori svolti dalla Commissione nelle proprie precedenti composizioni deliberate nel 2015 e nel 2016.
IV. sulla Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.P.R. 117/2000. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria.
Lamenta il ricorrente l’illegittimità delle operazioni di sorteggio per l’individuazione di tre membri supplenti, a seguito delle dimissioni dei quattro commissari rassegnate nel marzo del 2012, la cui nomina è stata successivamente ratificata con Decreto Rettorale del 16 gennaio 2015. Tali operazioni sarebbero state viziate dall’erroneo inserimento, nell’elenco dei soggetti eleggibili, anche del Prof. -OMISSIS-– poi effettivamente sorteggiato – che tuttavia, essendo già collocato in pensione, non avrebbe potuto ricoprire la funzione di commissario.
3. – Si sono costituite in giudizio, con memoria di stile, le amministrazioni intimate e la prof.ssa -OMISSIS-, dichiarata idonea nella procedura selettiva oggetto di impugnativa, la quale ha eccepito l’inammissibilità del motivo di ricorso sub II, con cui parte ricorrente ha lamentato gli eccessivi ritardi nell’espletamento della procedura concorsuale, sul rilievo che i rimedi contri i “silenzi” della Pubblica Amministrazione dovevano essere fatti valere in sede giurisdizionale nei tempi stabiliti dall’ordinamento. Nel merito ha dedotto l’inammissibilità del ricorso giacché volto a censurare profili insindacabili della valutazione della Commissione e, in ogni caso l’infondatezza dello stesso, atteso che la Commissione avrebbe svolto un’accurata analisi dei profili dei candidati debitamente articolata nei verbali. Ha ribadito tali argomenti con memoria versata in atti il 6.5.2019. 
4. – All’udienza del 3 luglio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il motivo sub I, tramite il quale vengono dedotte carenze motivazionali ritenute idonee a inficiare la valutazione comparativa svolta dalla commissione giudicatrice, è meritevole di accoglimento.
Come è noto, secondo quanto più volte affermato, la “valutazione comparativa” che la commissione esaminatrice di un concorso per ricercatore e professore universitario è chiamata a svolgere “consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati” (Cons. Stato, VI, 22 aprile 2004, n. 2364). 
Secondo la giurisprudenza “[d]al tenore della disposizione di cui all’art. 4, d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, non si ricava affatto che la Commissione debba in ogni caso esternare attraverso una apposita motivazione le ragioni per le quali ritiene di dover attribuire la vittoria ad un candidato piuttosto che ad altro, in quanto una motivazione siffatta non è certamente necessaria qualora dai giudizi individuali e dal giudizio collegiale emergano elementi di valutazione nettamente favorevoli in favore di alcuni dei candidati, perché in tal caso la valutazione comparativa richiesta può riassumersi nel semplice raffronto dei giudizi già espressi sui singoli candidati. Solo quando i valori non dovessero apparire significativamente differenziati, la scelta della Commissione deve dare esaurientemente conto della avvenuta comparazione e degli esiti di questa” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 703).
L’onere motivazionale sotteso alla valutazione comparativa dei candidati meritevoli di aspirare all’idoneità risulta vieppiù stringente e rigoroso, quindi, in tutti quei casi in cui “i valori” dei singoli rinvenienti dai giudizi espressi dai commissari nella seconda fase “non dovessero apparire significativamente differenziati”.
Ed infatti “ove dal raffronto dei giudizi emerga immediatamente una scala di valori, sarà adeguatamente giustificata la scelta della Commissione corrispondente a tale scala, mentre sarebbe evidentemente illogica e censurabile quella che non la rispecchiasse. Solo quando i valori non dovessero apparire significativamente differenziati, la scelta della Commissione dovrà dare esaurientemente conto della avvenuta comparazione e degli esiti di questa” (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1054/2007).
In tali ultime fattispecie “la scelta della Commissione deve dare esaurientemente conto della avvenuta comparazione e degli esiti di questa” (cfr. pure T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 23/01/2018, n. 182; Consiglio di Stato, Sez. VI, 10/02/2015, n. 703; T.A.R. Piemonte, sez. I, 20/11/2015, n. 1623) assicurandone la piena coerenza “con le valutazioni precedentemente compiute ed esplicitate in sede di giudizi complessivi, a pena di illegittimità per contraddittorietà” delle determinazioni finali espresse (Consiglio di Stato, Sez. VI, 04/03/2015, n. 1062; Consiglio di Stato, Sez. VI, 13/09/2012, n. 4866). 
Nel caso in esame tale onere motivazionale, ritiene il Collegio, è stato eluso e, in ogni caso, non adeguatamente assolto dalla Commissione, non avendo quest’ultima fornito alcuna congrua motivazione delle ragioni della prevalenza accordata ai due candidati ritenuti “idonei” a fronte di precedenti giudizi individuali e collegiali non significativamente differenziati.
La Commissione non ha dato conto in motivazione del “peso” dei titoli e dei curricula dei candidati e non ha chiarito i motivi di preferenza dei profili dei vincitori per il ruolo di Professore di I fascia nell’indicato settore scientifico disciplinare, essendosi limitata alla mera attribuzione di un voto favorevole o meno, da parte di ciascun commissario, ad ognuno dei candidati ammessi alla comparazione. 
E tuttavia, la valutazione comparativa richiesta, nel caso di specie, non può “riassumersi nel semplice raffronto dei giudizi significativamente differenziati già espressi sui singoli candidati” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 05.11.2018, n. 1586), singoli e collegiali. 
Ciò emerge chiaramente dalla lettura dei verbali contenenti i giudizi resi dai singoli commissari e dalla commissione, dai quali, in molti casi, non è possibile trarre inequivoche indicazioni sulla prevalenza di un candidato rispetto all’altro, trattandosi di giudizi che, comparati tra di loro, non lasciano intravedere, con ragionevole certezza, differenze di valore evidenti e chiaramente percepibili tra i profili professionali giudicati (quasi tutti peraltro ritenuti “meritevoli” di essere ammessi alla valutazione comparativa finale). In ogni caso, per quello che qui interessa, tali “giudizi significativamente differenziati” non emergono con riferimento al ricorrente e ai professori giudicati idonei, dovendosi, sul punto, convenire con le osservazioni rassegnate dalla difesa del Prof. -OMISSIS-.
Non potendosi ricavare, in altre parole, dagli atti della procedura comparativa, l’iter logico sotteso alle valutazioni e ai giudizi comparativi conseguentemente resi, ne deriva che la determinazione adottata dalla Commissione risulta motivata in modo insufficiente. 
6. – Quanto al motivo di ricorso sub II va disattesa, anzitutto, l’eccezione di inammissibilità formulata dall’amministrazione e dalla controinteressata posto che la lesione della sfera giuridica del ricorrente – condizione dell’azione – si è verificata allorquando l’Università ha concluso la procedura selettiva mentre, prima di tale momento, il ricorrente, al pari degli altri candidati, era un potenziale idoneo della selezione e, quindi, non sussisteva alcuna condizione dell’azione.
Il ricorso, pertanto, è tempestivo e sorretto da interesse ad agire.
Dispone l’art. 4, comma 11, D.P.R. 117/2000 che “le Università stabiliscono un termine congruo entro cui i lavori della commissione devono concludersi, comunque non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione”. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilito nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori”.
Previsione analoga è stata inserita dall’Università anche nell’art. 5, comma 5 del Bando della Procedura ai sensi del quale “la procedura di valutazione comparativa deve concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina della Commissione”, con la precisazione che tale termine avrebbe potuto essere prorogato per una sola volta e per non più di quattro mesi in presenza di “comprovati ed eccezionali motivi”.
La norma così richiamata è stata palesemente violata nel caso in esame.
Basti considerare – in disparte l’esame del travagliato iter procedurale ante 2017 – che la Commissione definitiva, nominata con D.R. n. -OMISSIS-, si è insediata ed ha cominciato i lavori di valutazione dei profili professionali dei candidati nel settembre del 2017 (verbale n.1 del 29.09.2017), dopo ben 9 anni dal decreto rettorale n. -OMISSIS-, con cui è stata indetta la procedura. 
E’ evidente l’illegittimità della procedura per assoluta frustrazione della ratio cui è preordinata la norma violata, ratio che si identifica con la necessità di “assicurare l’esaurimento entro termini ragionevoli delle operazioni concorsuali” (T.A.R. Veneto, Venezia, sez. I, 28.02.2008, n. 501; Cons. di Stato, Sez. II, 27.9.2000, n. 979). 
Uno scostamento così radicale dal paradigma normativo induce a ritenere recessivo il profilo della perentorietà o meno del termine finale stabilito dalla previsione di legge (v. al riguardo T.A.R. Venezia, sez. I, 28 febbraio 2008, n. 501).
L’illegittimità della procedura conduce, giocoforza, all’annullamento tout court delle relative operazioni concorsuali, svolte da una commissione non legittimata, con conseguente travolgimento di tutti gli atti da questa compiuti. 
A fronte di tale rilievo, resta peraltro fermo l’esercizio delle prerogative decisionali dell’Ateneo il quale, in presenza della rilevata illegittimità degli atti concorsuali e del significativo lasso di tempo trascorso dal bando, ben potrà determinarsi, eventualmente, nel senso di non disporre la rinnovazione di alcuna attività finalizzata al reclutamento della posizione per la quale la procedura comparativa è stata a suo tempo avviata. 
Significativo, in tal senso, il contenuto dei verbali del 28.5.2018, depositati in corso di giudizio, dai quali si desume che “l’Ateneo non ha attualmente la disponibilità di n. 1 P. O. richiesto per la chiamata in servizio di uno tra i candidati risultati idonei dalla suddetta procedura di valutazione” e che il Senato accademico, vista anche la programmazione deliberata dall’Ateneo per il triennio 2018/2020, ha ritenuto non necessario reclutare un Professore di I fascia del SSD -OMISSIS-, posto che “la chiamata di un docente di I fascia nel S.S.D. -OMISSIS-, al momento, non riveste carattere prioritario per le esigenze scientifico – didattiche di Ateneo, essendo già presenti nell’organico per il medesimo Settore Scientifico – Disciplinare due Professori di II fascia”. 
7. Le restanti censure restano assorbite.
8. Per quanto sopra osservato deve disporsi, in accoglimento del ricorso, l’annullamento della procedura comparativa di valutazione e, in particolare, della nomina della commissione giudicatrice e di tutte le operazioni da questa compiute, di cui agli impugnati verbali, per violazione del disposto dall’art. 4, comma 11, D.P.R. 117/2000 e dell’art. 5 del bando della procedura, nonché del decreto del Rettore dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro n. -OMISSIS-di approvazione degli atti della procedura.
9. – Resta fermo, come detto sopra, da parte dell’Ateneo, a fronte delle rilevate illegittimità, il potere di liberamente determinarsi.
10. – Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono, come per legge, la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del Rettore dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro n. -OMISSIS-di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa indetta con D.R. n. -OMISSIS-, la nomina e tutti gli atti della procedura compiuti dalla Commissione giudicatrice.
Condanna l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro alla refusione delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche citate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Tallaro, Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] Sorrentino, Referendario, Estensore
Pubblicato il 07/11/2019

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.