L’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha devoluto al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni indicate all’art. 2, n. 1, del decreto medesimo. L’unica eccezione alla generale devoluzione al giudice ordinario di tutte le controversie in materia di pubblico impiego contrattualizzato è costituita dalla conservazione al giudice amministrativo, ai sensi del n. 4 dell’art. 63 in esame, delle controversie «in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni», che il legislatore delegato ha evidentemente considerato attinenti al profilo pubblicistico dell’organizzazione dell’amministrazione”.
TAR Basilicata, Potenza, Sez. I, 21 novembre 2019, n. 854
Procedura concorsuale per copertura posto Cat. C-Riparto di giurisdizione
N. 00854/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00416/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 416 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
– [#OMISSIS#] Cantisani, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Buscicchio, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Maioli [#OMISSIS#] Scanderbech, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Buscicchio, in Potenza, alla piazza della Costituzione Italiana42;
contro
– Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, e Università degli studi della Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi in giudizio dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici domiciliano, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
nei confronti
– [#OMISSIS#] Nardiello, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [#OMISSIS#] Potenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
– [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per l’annullamento
annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso principale
– del provvedimento del Direttore generale dell’Università degli studi della Basilicata – UNIBAS, n. 405 del 24 settembre 2019;
– ove occorra, della nota prot. n. 17729/VII/1 del 24 settembre, resa dalla Direzione generale dell’UNIBAS;
– della nota prot. n. 16925/VII/2 dell’11 settembre, resa dalla Direzione generale dell’UNIBAS;
– ove occorra, della nota prot. n. 15139/VII/1 del 26 luglio 2019;
– del provvedimento del Direttore generale dell’UNIBAS n. 372 del 2019, recante la convocazione di altri candidati allo svolgimento del corso di formazione già attivato con riferimento all’ing. [#OMISSIS#] Cantisani e degli atti allo stesso connessi, presupposti e/o consequenziali;
– del provvedimento del Direttore generale UNIBAS n. 417 del 26 settembre 2019;
– di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale:
quanto ai motivi aggiunti
– del provvedimento del Direttore Generale dell’Unibas n. 372/2019, recante la convocazione di altri candidati allo svolgimento del corso di formazione già attivato con riferimento all’ing. [#OMISSIS#] Cantisani e degli atti allo stesso connessi, presupposti e/o consequenziali, ivi compresi i Registri delle presenze attestanti la partecipazione al Corso del Sig. [#OMISSIS#] Nardiello e del Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed i Verbali relativi all’esame-colloquio finale dagli stessi sostenuto;
– ove occorra, della nota prot. n. 17534 del 20 settembre 2019, nella parte in cui la stessa ha revocato in dubbio la regolare presenza dell’ing. [#OMISSIS#] Cantisani presso i locali dell’Unibas in data 7 agosto 2019;
– ove occorra, della nota prot. n. 16458//VII/1 del 30 agosto 2019;
– degli atti tutti approvati dal Provvedimento del Direttore Generale n. 417 del 26 settembre 2019, ivi compresi i Verbali di esame, i Registri delle presenze relativi al Corso frequentato dai Sigg.ri [#OMISSIS#] Nardiello e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], la nota prot. n. 2014/VII/1 del 10 settembre 2019, la nota prot. n. 2096/VII/1 del 18 settembre 2019 e l’avviso prot. n. 470 del 30 settembre 2019.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione dell’Università degli Studi della Basilicata – Potenza e di Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca e di [#OMISSIS#] Nardiello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019, il Primo Referendario avv. Benedetto [#OMISSIS#];
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. [#OMISSIS#] Cantisani, con atto depositato il 30 settembre 2019, è insorto avverso gli atti in epigrafe, concernenti la sua asserita “decadenza per rinuncia” dal diritto alla partecipazione all’esame-colloquio finalizzato allo scorrimento della graduatoria approvata con provvedimento dirigenziale n. 421/2010, afferente al concorso, riservata prioritariamente al personale in servizio presso l’Università degli studi della Basilicata, appartenente alla categoria B per la copertura di n. 1 posto di categoria C, posizione economica C1, Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, indetta con provvedimento dirigenziale n. 228/2010, nonché la convocazione di altri candidati allo svolgimento del corso medesimo
2. In diritto, il ricorrente ha dedotto per più profili la violazione di legge e la carenza di istruttoria.
3. L’Università degli studi intimata e il controinteressato, costituitisi in giudizio, hanno concluso per l’inammissibilità in [#OMISSIS#] e per il rigetto nel merito del ricorso.
4. Il deducente, all’esito di acquisizione documentale ai sensi degli artt. 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241, con atto depositato il 31 ottobre 2019 ha proposto motivi aggiunti avverso gli stessi atti impugnati col ricorso introduttivo, formulando ulteriori censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
5. Alla camera di consiglio del 6 novembre 2019 il Collegio ha segnalato alle parti la questione, rilevata d’ufficio, del ravvisato difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo sulla controversia in esame. Il procuratore di parte ricorrente ha chiesto un breve rinvio, onde presentare memoria su tale profilo. Il Presidente, in assenza di opposizione o rilievi delle altre parti costituite, ha rinviato la trattazione dell’argomento alla camera di consiglio del 20 novembre 2019.
6. Il deducente ha poi depositato memoria, concludendo per la sussistenza nel caso di specie della giurisdizione del Giudice amministrativo.
7. Alla camera di consiglio del 20 novembre 2019, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata. Indi, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e la causa è transitata in decisione.
8. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, alla stregua della motivazione che segue.
L’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha devoluto al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni indicate all’art. 2, n. 1, del decreto medesimo. L’unica eccezione alla generale devoluzione al giudice ordinario di tutte le controversie in materia di pubblico impiego contrattualizzato è costituita dalla conservazione al giudice amministrativo, ai sensi del n. 4 dell’art. 63 in esame, delle controversie «in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni», che il legislatore delegato ha evidentemente considerato attinenti al profilo pubblicistico dell’organizzazione dell’amministrazione.
In particolare, un ormai consolidato indirizzo pretorio ascriva alla cognizione del Giudice ordinario le questioni concernenti il riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria di concorsi già espletato, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il c.d. “diritto all’assunzione” (ex multis. Cons. Stato sez. V, 23 novembre 2018, n. 6645).
Orbene, ritiene il Collegio che nell’alveo innanzi citato rientrino anche le controversie discendenti dall’applicazione dell’art. 1, co. 362, n. 7, lett. a) e b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovverosia dei corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione cui far partecipare i soggetti inseriti nelle graduatorie approvate dall’1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2013. Infatti, per un verso il bene della vita cui aspira il ricorrente è in buona sostanza la permanenza della graduatoria al fine dell’utile escussione di quest’ultima e, per altro verso, si tratta di attività risulta [#OMISSIS#] ricondurre alla nozione di “procedure concorsuali per l’assunzione”.
Inoltre, ed è altro dato saliente, va considerato il «carattere eccezionale della sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo nel pubblico impiego contrattualizzato», a cui improntare l’individuazione di deviazioni alla regola generale secondo cui le relative controversie sono devolute al giudice ordinario (Cass. SS.UU., 1 marzo 2012, n. 3183).
9. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con indicazione, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. dell’Autorità giudiziaria ordinaria quale plesso munito di giurisdizione.
7. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Donadono, Presidente
[#OMISSIS#] Mastrantuono, Consigliere
Benedetto [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 21/11/2019