N. 04842/2018 REG.PROV.COLL.
N. 09958/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9958 del 2016, proposto da:
[#OMISSIS#] Maruccio, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Gorizia n.14;
contro
Università degli Studi del Salento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Torrente, con domicilio eletto presso lo studio Delegazione Regione Puglia in Roma, via Barberini, 36;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Bellis, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento, 11;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Pinnola non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 01894/2016, resa tra le parti, concernente approvazione degli atti e della graduatoria dei partecipanti alla selezione di un posto di ricercatore a tempo determinato settore concorsuale 08/b2 scienze delle costruzioni
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi del Salento e di Regione Puglia e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Bellis;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 giugno 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pellegrino in sostituzione dell’avv. Giovanni Pellegrino, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in sostituzione dell’avv. [#OMISSIS#] Torrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.È appellata la sentenza del Tar Puglia, sezione staccata Lecce, sez. I, n. 1894 del 2016 di reiezione del ricorso proposto dall’ing. [#OMISSIS#] Maruccio avverso il decreto del Rettore dell’Università del Salento d’approvazione degli atti e della graduatoria dei partecipanti alla selezione pubblica bandita con D.R. n. 212/15, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B2 – Scienza delle Costruzioni.
2. Preso atto della collocazione del ricorrente al terzo posto nella graduatoria finale di merito della procedura di selezione, oltre a dichiarare infondato il ricorso incidentale spiegato dalla controinteressata – vincitrice della procedura – ing. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Bellis, i giudici di prime cure hanno respinto tutti i motivi d’impugnazione incentrati sulla illegittima valutazione della competenza professionale dei candidati e sulla conseguente attribuzione dei punteggi.
3. Appella la sentenza l’ing. [#OMISSIS#] Maruccio. Resistono l’Università degli Studi del Salento, la Regione Puglia e l’ing. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Bellis, la quale, a sua volta, propone appello incidentale.
4. Alla pubblica udienza del 21 giugno 2018 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
5. Vanno in limine respinte le eccezioni d’improcedibilità e inammissibilità proposte dalla controinteressata ing. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Bellis.
5.1 L’omessa specifica impugnazione del contratto d’impiego da essa sottoscritto (d. 26.11.2015) con l’Ateneo, la pressoché imminente scadenza triennale dell’impiego (al 25.11.2018), cosiccome la collocazione al terzo posto del ricorrente nella graduatoria non fanno venir meno l’interesse a coltivare il gravame attesa, a tacer d’altro, la tutela risarcitoria in astratto esercitabile ex art. 34 c.p.a. in conseguenza dell’eventuale declaratoria d’illegittimità degli atti impugnati.
6. Con il primo motivo d’appello, l’appellante denuncia l’errore di diritto in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nell’omettere di considerare il particolare rilievo dell’attività progettuale di ricerca facente parte del curriculum vitae del ricorrente realizzata nell’ambito “del programma regionale – con il concorso dei Ministeri dell’Istruzione, Università e Ricerca e dello Sviluppo economico – di sostegno della specializzazione intelligente e della sostenibilità sociale ed ambientale” ( cfr. delibera della Giunta regionale 25 ottobre 2013 n. 1992).
Progetto – sottolinea l’appellante – che si collocava al 9°posto della graduatoria finale delle 170 proposte.
7. Il motivo è fondato.
7.1 La copertura del posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/B2 – Scienza delle Costruzioni si pone in continuità con il programma quadro (sopra richiamato), il bando regionale e il successivo programma regionale (cfr. delibera Giunta regionale 11 dicembre 2014 n. 2355) “a sostegno della specializzazione intelligente e della sostenibilità sociale ed ambientale”, da cui è scaturito il progetto Cod. NSUX1F1 presentato dal ricorrente.
7.2 Sicché la Commissione, nell’omettere di valutare, senza motivazione alcuna, l’attività progettuale svolta dal ricorrente, specificamente attinente al posto messo a concorso e che, fra l’altro, faceva espresso riferimento al progetto di ricerca Cod. NSUX1F1, è incorsa nel vizio denunciato dal ricorrente di violazione del bando.
8. Con il secondo motivo d’appello, l’appellante lamenta l’errore di giudizio inerente all’omesso scrutinio delle operazioni eseguite dalla Commissione, la quale non ha escluso la controinteressata nonostante avesse presentato un numero di pubblicazioni inferiore a quello minimo (12) previsto nel bando.
8.1 Segnatamente due pubblicazioni non erano ammissibili, in quanto collocabili oltre la data di scadenza prevista nel bando, e altre due non avrebbero dovuto essere valutate, in quanto semplici riassunti (abstract).
9. L’appello è fondato nei limiti di seguito precisati.
9.1 La valutazione delle pubblicazioni scientifiche obbedisce ai sensi dell’art. 3, punto, 2 d.m. 243/2011, al paradigma dell’originalità, innovatività, rigore metodologico ed ha termine oggettivo di raffronto nella rilevanza scientifica di ciascuna pubblicazione nell’ambito della comunità d’appartenenza.
9.2 Viceversa la Commissione giudicatrice, disattendendo il dato normativo, ha valutato due sommari di convegno, redatti in collaborazione con terzi, inclusi dalla controinteressata ing. De Bellis fra le pubblicazioni scrutinabili.
Abstract non pubblicati né dotati di codice ISBN, costituente riferimento necessario per la valutazione delle pubblicazioni ed a cui si sono invece attenuti gli altri candidati nella produzione delle rispettive pubblicazioni.
10. A diversa conclusione deve giungersi sui residui motivi d’appello che di fatto censurano le valutazioni operate dalla Commissione nell’attribuzione dei punteggi, le quali, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato qui condiviso, sfuggono al sindacato di legittimità non essendo affette da macroscopici vizi di logicità e travisamento dei fatti.
11. Venendo all’appello incidentale, con il primo motivo – in disparte le eccezioni d’inammissibilità e improcedibilità dell’appello principale già scrutinate – con il primo motivo, l’ing. De Bellis lamenta la mancata attribuzioni di punteggi in suo favore non censurata dal Tar.
12. Il motivo è infondato.
12.1 La Commissione, doverosamente, non ha preso in considerazione le pubblicazioni nn. 11 e 12, in quanto accettate per la pubblicazione dopo la data di scadenza del bando. È dirimente, al riguardo, l’art. 2 del bando laddove prescriveva che entro la data di scadenza del bando i candidati fossero in possesso dei requisiti previsti.
13. Con il secondo motivo d’appello incidentale, si lamenta l’erroneità del punteggio attribuito al ricorrente principale con riferimento ai parametri 1, 2 e 3.
14. Il motivo è infondato poiché, senza il necessario supporto di alcun riscontro oggettivo, si censurano le valutazioni tecniche della Commissione enfatizzando il proprio profilo professionale a discapito di quello – ex uno latere – attribuito all’appellante.
15. Sicché, conclusivamente, l’appello incidentale è infondato.
16. Viceversa, l’appello principale è fondato e, per l’effetto, in parziale riforma dell’appellata sentenza, accoglie il ricorso di prime cure.
17. Le spese del doppio grado di giudizio, in ragione del rilievo delle questioni di fatto controverse, sono compensate per la metà, mentre per la residua parte, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma dell’appellata sentenza, accoglie il ricorso di prime cure.
Respinge l’appello incidentale.
Condanna l’Università degli Studi del Salento, la Regione Puglia e l’ing. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De Bellis, in solido ed in parti uguali, alla rifusione della metà delle spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano in 4500,00 (quattromila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.
Compensa l’altra metà delle spese di lite fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 06/08/2018
Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 agosto 2018, n. 4842
Data Documento: 2018-08-06
Area:
Giurisprudenza
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