L’art. 24, comma 3, primo periodo, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, come interpretato dall’art. 2, comma 4, d.l. 31 agosto 2013, n. 101, impone il collocamento a riposo in base alla normativa previgente al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, per i ricercatori che, al 31 dicembre 2011, abbiano maturato anche uno solo dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico previsti dalla suddetta normativa previgente (raggiungimento del limite di età o maturazione dell’anzianità massima contributiva). Nell’ottica di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni, non è dunque consentito all’interessato optare per il regime fissato dalla normativa del 2011, la quale ha innalzato l’età pensionabile.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 maggio 2015, n. 2209
Obbligo collocamento a riposo ricercatori universitari
N. 02209/2015 REG.PROV.COLL.
N. 09463/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9463 del 2010, proposto dall’Università degli Studi di Milano e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
contro
Felice [#OMISSIS#] Besostri, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio eletto presso Gian [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II, 18;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione I n. 607/2010, resa tra le parti, concernente trattenimento in servizio.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Felice [#OMISSIS#] Besostri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del giorno 25 novembre 2014 il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le amministrazioni appellanti l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellato, nato il 23 aprile 1944, ricercatore confermato per il settore scientifico disciplinare IVS/21 presso la Facoltà di scienze politiche dell’Università degli studi di Milano, ha impugnato i provvedimenti con i quali l’amministrazione ha respinto l’istanza dallo stesso formulata per il trattenimento in servizio per un ulteriore biennio, collocandolo a riposo.
In particolare egli ha impugnato:
– il provvedimento DIV II/3/cv prot. 6119 del 23 febbraio 2009 a firma del rettore prof. [#OMISSIS#] Decleva, conosciuto integralmente in seguito a comunicazione via fax del 16 marzo 2009, avente per oggetto: trattenimento in servizio per un ulteriore biennio ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 503/92, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente tra i quali segnatamente:
– il decreto rettorale 10825 del 10 febbraio 2009 DIV II/3/FL/CV matricola 9790 di collocamento a riposo per limiti di età dall’1 novembre 2009 del dott. Felice [#OMISSIS#] Besostri, ricercatore confermato per il settore scientifico disciplinare IVS/21 presso la Facoltà di Scienze Politiche, registrato il 13 febbraio 2009, e relativa lettera di trasmissione prot. 6558 del 25 febbraio 2009 DIV II/3/FL/CV avente per oggetto collocamento a riposo, integralmente conosciuto per trasmissione via fax del 16 marzo 2009;
– la deliberazione del Senato Accademico del 2 dicembre 2008 di definizione degli indirizzi applicativi per l’accoglimento delle istanze per il trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 503/92, richiamata dal provvedimento del 23 febbraio 2009;
– la circolare del 5 marzo 2009 prot. 7775 del 5 marzo 2009 avente per oggetto: trattenimento in servizio per ulteriore biennio ai sensi dell’art. 16 del d.lgs 503/92;
– la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della USM del 27 gennaio 2009 ed altri specificamente individuati nel corpo del ricorso; e, con motivi aggiunti:
– la deliberazione del Senato Accademico del 29 settembre 2009 e il decreto rettorale n. 11780 Div. II/3/ac del 21 ottobre 2009 di integrazione della rettorale prot. 6119 del 23 febbraio2009.
2. Con la sentenza qui impugnata, è stato dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, mentre è stato accolto il ricorso per motivi aggiunti, con l’obbligo di rideterminarsi da parte dell’amministrazione.
Il giudice di primo grado ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla violazione del giusto procedimento ed in particolare dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 per mancanza del preavviso di rigetto, violazione di carattere assorbente (Cons. Stato, sez. IV, 29.05.2009, n. 3368).
Nella fattispecie in questione, infatti, l’interessato aveva inoltrato, in data antecedente all’adozione del decreto rettorale del 21.10.2009, specifica istanza di accesso e di partecipazione al procedimento di valutazione individuale conseguente alla deliberazione del Senato Accademico del 29 settembre 2009, al fine di poter presentare ulteriori elementi a suo favore, istanza cui non seguiva alcun riscontro da parte dell’amministrazione che, invece, adottava il decreto rettorale qui gravato.
3. Propongono ricorso in appello l’Università degli Studi di Milano e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
4. Con ordinanza 15 dicembre 2010, n. 5715, è stata accolta l’istanza cautelare con sospensione della sentenza impugnata.
5. Il ricorso in appello è fondato.
6. La Sezione non può che confermare quanto già deciso con la sentenza 3 ottobre 2014, n. 4959.
L’art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa alla fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) dispone, al comma 4, che: i) «i ricercatori confermati permangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età»; ii) «essi sono collocati a riposo a decorrere dall’inizio dell’anno accademico successivo alla data di compimento del predetto limite di età».
L’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, ha, tra l’altro, innalzato, per i tale tipologia di soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’età pensionabile a sessantasei anni.
Lo stesso art. 24, comma 3, ha, però, previsto che: «il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto».
Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare 8 marzo 2012, n. 2, ha interpretato la norma nel senso che, ai fini dell’applicazione della previgente normativa, è sufficiente avere maturato i requisiti della pensione di vecchiaia ovvero della pensione di anzianità, senza che l’interessato abbia la possibilità, in presenza dei suddetti presupposti, di optare per l’applicazione del nuovo regime pensionistico.
L’art. 2, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni) convertito con modificazioni dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125 ha disposto che l’art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta «nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all’entrata in vigore del predetto articolo 24».
Risulta dunque che l’art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, come interpretato dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 101 del 2013, impone il collocamento a riposo secondo la previgente normativa ai ricercatori che, alla data del 31 dicembre 2011, abbiamo maturato anche “uno solo” dei due requisiti previsti (raggiungimento del limite di età o maturazione dell’anzianità contributiva). Non è consentito all’interessato di optare per il nuovo regime.
7. In conclusione il ricorso in appello va accolto.
8. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Baccarini, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Vigotti, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)