In linea con l’orientamento della giurisprudenza in materia: a) in tutti i casi in cui la controversia sottesa all’azione sul silenzio sia riconducibile alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, la tematica del silenzio è di spettanza del giudice ordinario, risultando l’azione di cui si discute – comunque – rivolta alla adozione di provvedimenti assunti con i poteri del privato datore di lavoro nell’ambito del rapporto di lavoro contrattualizzato e dovendosi qualificare la posizione giuridica soggettiva vantata dall’interessato quale diritto soggettivo, sia pure condizionato nel bilanciamento degli interessi; b) posto che la giurisdizione si determina “in base alla natura delle situazioni giuridiche soggettive di cui si invoca tutela, allorché il rapporto giuridico sottostante al silenzio serbato dall’Amministrazione involga posizioni di diritto soggettivo, è inammissibile il ricorso proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., al fine di accertare l’illegittimità dell’inadempimento dell’Amministrazione; il difetto di giurisdizione relativo al rapporto sostanziale non potrebbe, infatti, essere aggirato mediante l’istituto del silenzio – inadempimento perché la norma meramente processuale che ne prevede la tutela non fonda la giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 30 dicembre 2016 n. 6038 e Sez. VI, 3 maggio 2017 n. 2365; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 1 dicembre 2017 n. 11896).
TAR Lazio, Roma, Sez. I bis, 13 dicembre 2019, n. 14400
Professori-Mancato adeguamento stipendiale
N. 14400/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02411/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2411 del 2019, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Stelitano, Alketa Peqini, [#OMISSIS#] Passanisi, [#OMISSIS#] Rosa [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Parmegiani, [#OMISSIS#] Quartone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Ortensia Roscetti, [#OMISSIS#] Rosa Ritorto, [#OMISSIS#] Riccio, [#OMISSIS#] Raponi, [#OMISSIS#] Renzi, [#OMISSIS#] Angelo Sturlese, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Sturlese, [#OMISSIS#] Stoppelli, [#OMISSIS#] Sturaro, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Spasiano, [#OMISSIS#] Scafidi, [#OMISSIS#] Santarcangelo, [#OMISSIS#] Schiavo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Massimo Serranò, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Messina, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Meloni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Matrone, [#OMISSIS#] Mastrocesare, [#OMISSIS#] Masotta, [#OMISSIS#] Masci, [#OMISSIS#] Martuciello, Marina [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Manuli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mangieri, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mancini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Negroni, [#OMISSIS#] Orecchio, [#OMISSIS#] Olivanti, [#OMISSIS#] Provitera, [#OMISSIS#] Pucci, Donato Presutto, Romano Pierguidi, [#OMISSIS#] Picciani, [#OMISSIS#] Crispi, [#OMISSIS#] Curzi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Rosetta [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Angelosanto, [#OMISSIS#] Accardo, [#OMISSIS#] Abosinelli, [#OMISSIS#] Buccini, [#OMISSIS#] Barletta, Marina Bertolini, [#OMISSIS#] Bonadio, [#OMISSIS#] Bilancini, Laberto [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Barbetta, [#OMISSIS#] Davoli, Giovanni De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Dragonetti, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Franca Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De Caro, [#OMISSIS#] Finocchiaro, [#OMISSIS#] Filippini, [#OMISSIS#] Frasca, [#OMISSIS#] Felici, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Guadagnino, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Giove, [#OMISSIS#] Granito, [#OMISSIS#] Grossi, Benedetto Giacalone, [#OMISSIS#] Giordano, [#OMISSIS#] Gatta, [#OMISSIS#] Galdi, [#OMISSIS#] Gasparotto, [#OMISSIS#] Iannì, [#OMISSIS#] Assunta Improvolo, [#OMISSIS#] Laureti, [#OMISSIS#] La Manna, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Lucidi, [#OMISSIS#] Leardi, [#OMISSIS#] Moro, [#OMISSIS#] Montesi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Miozzi, Bruno Miozzi, [#OMISSIS#] Capodaglio, [#OMISSIS#] Capri’, [#OMISSIS#] Capristo, Anan [#OMISSIS#] Cardi, [#OMISSIS#] Binda, [#OMISSIS#] Barone, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Catena, [#OMISSIS#] Grazia Cavagnero, [#OMISSIS#] Centomini, [#OMISSIS#] Cerrai, Angelo Cesari, [#OMISSIS#] Chelli, [#OMISSIS#] Ciotoli, [#OMISSIS#] Cocuccioni, [#OMISSIS#] Collalti, [#OMISSIS#] Corazzi, [#OMISSIS#] Cortellesi, [#OMISSIS#] Cortini, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Stazi, [#OMISSIS#] Sferrazza, [#OMISSIS#] Servignani, Massimo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Salustri, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Volpe, [#OMISSIS#] Virga, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Zappa, [#OMISSIS#] Grazia Toro, Giovanni La Chimia, Benedetta [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Piccioli, [#OMISSIS#] Peverini, [#OMISSIS#] Piacente, [#OMISSIS#] Petrassi, [#OMISSIS#] Pescosolido, Rosa Persiani, [#OMISSIS#] Peruscello, Sabato Rumolo, [#OMISSIS#] Rumazza, [#OMISSIS#] Franzesca Jager Montesi e Rosa Iannì, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] Negro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Regione Lazio, Policlinico di Tor Vergata, Comune di Mosso, Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, Comune di Melito di Porto Salvo, Provincia di Sassari, Azienda Ospedaliera Universitaria OO Rr San Giovanni di Dio e [#OMISSIS#] D’Aragona, Azienda Ospedaliera San [#OMISSIS#] di Potenza, Comune di Castell’Azzara, Città Metropolitana di Messina, Istituto Nazionale per l’Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro, Milano Ristorazione S.p.A., Università degli Studi Messina, Università degli Studi Roma Tor Vergata, Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, Cri – Croce Rossa Italiana e CNR – Consiglio Nazionale Ricerche, in persona dei legali rappresentanti p.t., n.c.;
Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Graglia, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’Ente in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Sabina Barra, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, via IV Novembre n. 119/A;
Azienda Ospedaliera San [#OMISSIS#] Forlanini, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Fratto, [#OMISSIS#] Gambardella e [#OMISSIS#] Mammone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Ancona, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Galileo Omero Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Spingardi in Roma, via Dardanelli n. 13;
Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Dell’Orso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Russo e Guido Verderosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Torino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Mariamichaela Li Volti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Mollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Bececco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del silenzio-rifiuto opposto alle richieste di risarcimento del danno e di indennizzo avanzate dai ricorrenti (nelle date specificamente indicate nella seguente parte in fatto) per il mancato adeguamento dello stipendio, relativamente al periodo dal 2010 alla data di rinnovo dei contratti collettivi riferiti ai comparti di appartenenza di ciascun ricorrente, meglio specificati nella parte in fatto del presente atto;
nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto
dei ricorrenti al risarcimento dei danni subiti ed alla corresponsione di un equo indennizzo a causa del mancato rinnovo dei contratti collettivi nazionali di comparto pubblico scaduti nell’anno 2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Ancona, Azienda Ospedaliera San [#OMISSIS#] Forlanini, Asl Roma 2, Azienda Sanitaria Locale Salerno, Comune di Torino, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I di Roma e Azienda Sanitaria Locale Roma 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che sussiste la necessità di esaminare, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, sollevata dalle parti resistenti;
Ritenuto che tale eccezione sia fondata, atteso che:
– come si trae dall’atto introduttivo del giudizio, le istanze in relazione alle quali i ricorrenti lamentano il “silenzio-rifiuto” e l’ulteriore domanda di accertamento dagli stessi proposta sono chiaramente tese al riconoscimento di un diritto soggettivo, correlato al rapporto di pubblico impiego intercorrente tra di essi e le rispettive amministrazioni di appartenenza, consistente nella pretesa alla corresponsione di somme di danaro, considerate dovute a titolo di risarcimento e/o indennizzo per il mancato adeguamento degli stipendi per quanto attiene “al periodo dal 2010 alla data di rinnovo dei contratti collettivi riferiti ai comparti di appartenenza” di ciascuno dei predetti;
– al riguardo, non può non assumere conseguentemente carattere dirimente il disposto dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui – come noto – “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti…..” (mentre “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”);
– stante quanto in precedente ricordato e dato risalto, ancora, atto che i ricorrenti non sono – comunque – riconducibili nell’ambito delle categorie del “personale in regime di diritto pubblico” di cui all’art. 3 del già menzionato d.lgs. n. 165 del 2001, risulta, dunque, doveroso convenire con le parti resistenti in ordine al difetto di giurisdizione del giudice adito, avendo, peraltro, cura di precisare – in linea con l’orientamento della giurisprudenza in materia (cfr., da ultimo, TAR Campania, Napoli, 1 aprile 2019, n. 1791) – che: a) in tutti i casi in cui la controversia sottesa all’azione sul silenzio sia riconducibile alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, la tematica del silenzio è di spettanza del giudice ordinario, risultando l’azione di cui si discute – comunque – rivolta alla adozione di provvedimenti assunti con i poteri del privato datore di lavoro nell’ambito del rapporto di lavoro contrattualizzato e dovendosi qualificare la posizione giuridica soggettiva vantata dall’interessato quale diritto soggettivo, sia pure condizionato nel bilanciamento degli interessi; b) posto che la giurisdizione si determina “in base alla natura delle situazioni giuridiche soggettive di cui si invoca tutela, allorché il rapporto giuridico sottostante al silenzio serbato dall’Amministrazione involga posizioni di diritto soggettivo, è inammissibile il ricorso proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., al fine di accertare l’illegittimità dell’inadempimento dell’Amministrazione; il difetto di giurisdizione relativo al rapporto sostanziale non potrebbe, infatti, essere aggirato mediante l’istituto del silenzio – inadempimento perché la norma meramente processuale che ne prevede la tutela non fonda la giurisdizione del giudice amministrativo (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 30 dicembre 2016 n. 6038 e sez. VI, 3 maggio 2017 n. 2365; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 1 dicembre 2017 n. 11896)”;
Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto il rimedio apprestato contro il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del privato non è esperibile nel caso in cui il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto sostanziale, mancando sia la natura di provvedimento amministrativo autoritativo dell’atto che costituirebbe l’inadempimento dell’Amministrazione sia la posizione sostanziale d’interesse legittimo (pretensivo) in capo all’interessato sia, in definitiva, l’impossibilità di tutelare in via giurisdizionale la posizione soggettiva a cui è riconducibile l’interesse alla definizione del procedimento (Cons. di St., sez. IV, 29.02.2016, n. 860);
Valutato, in definitiva, che, in considerazione delle esposte premesse, la giurisprudenza esclude che l’applicazione del [#OMISSIS#] del silenzio possa giustificare una deroga alle regole generali sul riparto di giurisdizione, che sono fondate sulla natura propria della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio (Cons. di Stato, sez. III, 22 gennaio 2014, n. 301);
Ritenuto equo, in ragione della peculiarità della questione dedotta, liquidare a favore delle parti resistenti la somma complessiva di 2.000,00, con successiva suddivisione interna in parti eguali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile ai sensi e nei termini di cui in motivazione, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, a cui i ricorrenti potranno rivolgersi ex art. 11 c.pr.amm..
Condanna i ricorrenti, in solido e con successiva suddivisione in parti eguali, al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2019 con l’intervento dei Magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Mangia, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 13/12/2019