N. 08468/2019REG.PROV.COLL.
N. 02724/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2013, proposto da
proposto da Prunetti [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Linzola, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Platania, [#OMISSIS#] Aricò, [#OMISSIS#] Ramadori, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Ramadori in Roma, Via [#OMISSIS#] Prestinari, n. 13 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
l’Università degli Studi di Pavia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
Accardo [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Quaglia e [#OMISSIS#] Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Pafundi in Roma, Viale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 14, Sc. A/4 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
Berlangeri [#OMISSIS#] – non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lombardia – Milano – Sezione IV, n. 2290/2012, resa tra le parti, concernente l’approvazione degli atti concorsuali della Scuola di specializzazione in neurofisiopatologia dell’anno accademico 2010/2011.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Pavia e di Accardo [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 il Cons. [#OMISSIS#] Carpentieri e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Ramadori, [#OMISSIS#] Pafundi e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Col ricorso in epigrafe il dott. Prunetti [#OMISSIS#] ha impugnato la sentenza del Tar per la Lombardia, Milano, n. 2290/2012, pubblicata l’11 settembre 2012, che – col favore delle spese – ha accolto il ricorso della dott.ssa Accardo [#OMISSIS#] volto all’annullamento del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Pavia n. 1312/2011, prot. n. 23609, del 16 giugno 2011, avente ad oggetto l’approvazione degli atti concorsuali per l’ammissione di due candidati alla Scuola di specializzazione in neurofisiopatologia per l’a.a. 2010-2011 (procedura nella quale la dott.ssa Accardo era risultata terza classificata, il dott. Prunetti secondo e prima in graduatoria la dott.ssa Berlangieri, non costituitasi in giudizio).
2. La sentenza ha accolto il ricorso della dott.ssa Accardo, annullato gli atti impugnati e condannato l’Università al risarcimento del danno, liquidato equitativamente in complessivi euro 3.000,00 “in assenza di una prova rigorosa in ordine al suo ammontare e, soprattutto, in ragione della possibile ammissione [della ricorrente] alla Scuola, anche se con ritardo”.
3. L’appello – dopo avere precisato che la dott.ssa Accardo, dopo i fatti di causa, aveva partecipato al concorso per l’ammissione alla Scuola di specializzazione in neurofisiopatologia per l’anno accademico 2011-2012 e, risultata vincitrice, veniva immatricolata con decorrenza 4 luglio 2012 iniziando a svolgere la propria attività presso la sede desiderata dell’Università consorziata di Genova – ha concluso per la riforma della sentenza appellata in ragione dell’improcedibilità per la sopravvenuta carenza di interesse all’azione di annullamento spiegata in primo grado dalla dott.ssa Accardo (ormai asseritamente priva d’interesse ad ottenere l’annullamento della graduatoria della selezione per l’a.a. 2010-2011) e comunque per la riforma nel merito della sentenza gravata, con respingimento del ricorso introduttivo.
4. Costituitasi in appello, la dott.ssa Accardo ha, per un verso, dichiarato che “si può convenire con l’appellante in ordine alla circostanza che l’annullamento dei provvedimenti impugnati non è più utile per la ricorrente”, ma ha riproposto, per altro verso, tutte le censure di primo grado dichiarate assorbite dalla sentenza impugnata e, per altro verso ancora, ha proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza relativo al risarcimento del danno, per conseguire la condanna dell’Università al pagamento di una somma maggiore rispetto a quella liquidata dal primo Giudice (contestando altresì il capo della sentenza relativo al governo delle spese di lite, chiedendo la condanna della “Università di Pavia ed il Dott. Prunetti al pagamento delle spese processuali relative al I grado di giudizio, liquidandole in conformità a quanto stabilito dal D.M. n. 140/2012”, atteso che le spese liquidate in primo grado in “€ 2.000,00 (duemila/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge”, solo a carico dell’Università, non sarebbero state conformi ai parametri di tale decreto ministeriale).
5. l’Università si è costituita con atto puramente formale, senza svolgere argomenti difensivi.
6. Le parti appellante principale e incidentale hanno depositato memorie in data 16 novembre 2018. Il dott. Prunetti ha depositato una memoria di replica in data 27 novembre 2018 per rappresentare la propria estraneità alle questioni risarcitorie dedotte dalla parte appellata (avendo anch’egli subito, come l’avversaria, stress ed oneri di difesa, onde le spese di lite si sarebbero dovute compensare). La dott.ssa Accardo ha a sua volta replicato con memoria in pari data, chiudendo col richiamo delle conclusioni riportate nella memoria del 16 novembre 2018.
7. All’esito della pubblica udienza di discussione del 18 dicembre 2018, la Sezione, con ordinanza interlocutoria 20 dicembre 2018, n. 7174, ha disposto l’acquisizione di una documentata relazione dell’Università volta a stabilire l’esatto ammontare della retribuzione percepita dalla dott.ssa Accardo per il suo primo anno di specializzazione presso la sede lavorativa di Genova, nonché l’esatto ammontare della retribuzione che, invece, la stessa avrebbe potuto percepire presso la sede lavorativa di Pavia ove avesse potuto iniziare un anno prima la sua attività.
8. Con nota in data 21 febbraio 2019 l’Università di Pavia ha risposto all’incombente istruttorio rappresentando che “In esecuzione dell’ordinanza n. 7174/2018 di codesta Sezione relativa al contenzioso in oggetto, si segnala che, ai sensi del DPCM in data 7.3.2007, l’importo previsto per il primo anno di formazione specialistica è pari ad €. 25.000,00. Tale importo, previsto dalle tabelle ministeriali e non dalle singole Università, corrisponde anche a quello che la ricorrente avrebbe potuto percepire presso la sede lavorativa di Pavia ove la stessa avesse potuto iniziare un anno prima la sua attività. L’ammontare della borsa è, infatti, indipendente dal luogo in cui viene effettuata la formazione”.
9. I dott. Prunetti e Accardo hanno depositato memorie conclusionali in data 4 novembre 2019.
10. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2019 la causa è stata nuovamente chiamata e assegnata in decisione.
DIRITTO
1. La Sezione prende atto dell’improcedibilità dell’appello principale a fronte della concorde dichiarazione dell’appellante principale e della resistente dott.ssa Accardo, nel silenzio sul punto dell’Università di Pavia, circa la sopravvenuta carenza d’interesse rispetto agli effetti di annullamento della sentenza appellata. La controversia a questo punto residua e si concentra esclusivamente sull’appello incidentale proposto dalla dott.ssa Accardo al fine di una rideterminazione più favorevole del quantum della condanna risarcitoria già pronunciata a carico dell’Università dal Giudice di primo grado (con un capo della sentenza non appellato da parte dell’Ente universitario ivi condannato), nonché al fine di un riesame del capo concernente la disciplina delle spese di lite.
2. La parte appellata (e appellante in via incidentale), ha dichiarato di “convenire con l’appellante in ordine alla circostanza che l’annullamento dei provvedimenti impugnati non è più utile per la ricorrente”, ma ha ribadito la permanenza, ai sensi dell’art. 34, comma 3, del c.p.a., “in presenza della domanda risarcitoria proposta nel giudizio di I grado ed accolta dalla sentenza n. 2290/2012”, dell’interesse “ad ottenere l’accertamento della illegittimità dei provvedimenti impugnati”.
3. Al riguardo il Collegio rileva che l’annullamento della parte dispositiva di annullamento della sentenza gravata, quale riflesso effettuale della carenza d’interesse a tale effetto dichiarata d’accordo dalle parti, fermo restando il capo della pronuncia di condanna risarcitoria (salvo quanto si dirà più avanti in ordine alla domanda riconvenzionale incidente sul quantum debeatur), non travolge e lascia impregiudicato, ai fini della pronuncia risarcitoria, il contenuto di accertamento della sentenza di primo grado. Non sussiste di converso un interesse processuale ammissibile in capo alla ricorrente in primo grado alla riproposizione in appello ex art. 101 c.p.a. di tutti i motivi di censura proposti in quel grado di giudizio e assorbiti dal Giudice territoriale: la inescusabilità dell’errore commesso dall’Amministrazione o, se si vuole, la sua “gravità”, sotto il profilo della idoneità dell’accertata illegittimità a costituire il profilo di illiceità del comportamento amministrativo che è fonte di responsabilità risarcitoria, risulta invero già accertata, con statuizione ormai irrevocabile, del Tar della Lombardia. Di conseguenza, anche la domanda sotto questo profilo articolata dalla dott.ssa Accardo – di conversione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34, comma 3, del c.p.a., dell’azione di annullamento in azione di accertamento dell’illegittimità, ai fini risarcitori, degli atti impugnati – dovrà essere dichiarata inammissibile perché carente di interesse.
4. Occorre dunque esaminare nel merito il ricorso incidentale nella parte in cui critica la quantificazione del danno operata in via equitativa dal Tar e il regolamento delle spese di lite.
4.1. Sotto il primo profilo, la dott.ssa Accardo ha addotto i seguenti elementi costitutivi del danno-evento risarcibile: 1) lo stress fisico e psicologico determinato da una “bocciatura” profondamente ingiusta ed ingiustificata (cfr. il doc. n. 29 prodotto in I grado); 2) il mancato percepimento, in relazione all’anno 2011/2012, del compenso dovuto ai soggetti ammessi alla Scuola di specializzazione e pari a circa euro 25.000,00/anno; 3) lo svolgimento, nell’anno 2011/2012, di un’attività lavorativa a titolo completamente gratuito e comportante, anzi, un costo (cfr. i docc. nn. 30, 31 e 26 depositati in I grado); 4) la preparazione del nuovo concorso indetto dall’Università di Pavia e la partecipazione ad esso, con tutti i sacrifici e lo stress da ciò derivanti; 5) l’avvenuto ingresso nella Scuola di specializzazione con ritardo di un anno a seguito dell’esito positivo di tale nuovo concorso nonché, quindi, delle iniziative assunte al fine di limitare il danno derivante dai provvedimenti impugnati, 6) la perdita di un intero anno di vita professionale. L’appellante incidentale ha dunque chiesto che i danni subiti, in parziale riforma della sentenza di primo grado, fossero determinati, in via equitativa ovvero previa assunzione ed espletamento di apposita C.T.U., in misura superiore rispetto a quella indicata dal TAR Lombardia, e corrispondente all’effettiva entità del pregiudizio derivante dai provvedimenti impugnati, con rivalutazione automatica, trattandosi di debito di valore, con decorrenza dal giorno di commissione del fatto illecito e non, come erroneamente affermato dalla sentenza di primo grado, da quello di notifica del ricorso, anche per quanto riguarda la decorrenza degli interessi, da calcolarsi sulla somma dovuta a titolo di capitale rivalutata anno per anno.
4.1.a. Più nel dettaglio, nella memoria finale del 5 novembre 2019, la dott.ssa Accardo ha così quantificato la domanda di una maggior somma a titolo risarcitorio: a) danno “economico” derivante dal ritardo di un anno nell’ingresso nella Scuola di specializzazione: euro 25.254; b) danno derivante dal ritardo di un anno nel “passaggio” dal II al III anno di formazione specialistica: euro 1.000; c) danno provocato dal ritardo di un anno nel conseguimento della specializzazione/qualifica di specialista/specializzata (e, quindi, dalla perdita di un intero anno di lavoro, quale specialista/specializzata): euro 506,42; d) – voci “c.4” e “c.5” nella memoria del 5 novembre 2019 – danno conseguente all’impossibilità per la dott.ssa Accardo di partecipare, per un intero anno solare, ai concorsi “riservati” ai soli soggetti in possesso della “specializzazione”: da liquidarsi in via equitativa.
4.2. L’appellante incidentale ha altresì chiesto la riforma del capo della sentenza di primo grado concernente la liquidazione delle spese processuali (la liquidazione delle spese processuali in soli euro 2.000,00 disposta dal primo Giudice, non sarebbe conforme ai criteri stabiliti dal d.m. n. 140 del 2012, con riguardo ai giudizi di valore indeterminato davanti agli organi di Giustizia amministrativa di primo grado; la compensazione delle spese del giudizio di primo grado nei confronti del controinteressato odierno appellante principale dott. Prunetti violerebbe il principio statuito dall’art. 91 c.p.c., richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., in quanto il TAR Lombardia, Sez. IV, non avrebbe indicato le gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero giustificato una siffatta compensazione).
5. La domanda riconvenzionale relativa al capo risarcitorio della sentenza appellata – senz’altro ammissibile in forza del disposto dell’art. 104, comma 1, c.p.a., a mente del quale “1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, fermo quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, né nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa” – può ricevere un accoglimento solo parziale, nei limiti che si vanno a precisare.
5.1. La prospettazione di parte appellante incidentale, ricostruttiva delle diverse “poste” di danno risarcibile, non risulta condivisibile, poiché conduce a una sostanziale duplicazione del compenso relativo al primo anno del corso di specializzazione, atteso che la dott.ssa Accardo ha comunque, sia pur con un anno di ritardo, ricevuto (dall’Università consorziata di Genova) esattamente le stesse somme, a titolo di retribuzione del quinquennio di specializzazione, che avrebbe conseguito se l’Università di Pavia le avesse consentito l’iscrizione al corso già nell’anno accademico 2010-2011, per cui è causa. In sostanza, l’unico danno risarcibile che residua in questa vicenda contenziosa è quello corrispondente a un anno di ritardo subito dalla dott.ssa Accardo nel compimento del suo percorso di specializzazione e di accesso alla professione in qualità di medico specialista (oltre al danno relativo alla ripetizione dell’esame di ammissione e a talune poste di spesa relative alla frequentazione per un ulteriore anno di altri percorsi formativi alternativi alla Scuola di specializzazione).
5.2. È dunque rispetto a tale diversa ricostruzione del danno risarcibile che deve valutarsi la congruità del quantum liquidato dal primo Giudice in via equitativa in euro 3.000,00. Ebbene, premesso che il criterio equitativo appare oggettivamente quello più idoneo e appropriato in un caso del genere, nel quale si tratta di risarcire il danno subito per il ritardo di un anno nell’ingresso nella vita professionale in qualità di medico specialista, è convinzione del Collegio che questo danno possa essere adeguatamente coperto e soddisfatto disponendo, sempre in via equitativa, un significativo incremento della somma, invero esigua, riconosciuta in primo grado, che potrà all’uopo essere opportunamente raddoppiata e definitivamente liquidata in euro 6.000,00, oltre agli accessori, come per legge.
6. Il Collegio giudica invece da respingere il ricorso incidentale nella parte in cui contesta la regolazione delle spese. Risulta equa e conforme a diritto la quantificazione in complessivi euro 2.000,00 delle spese liquidate in favore della ricorrente in primo grado a carico della intimata Università di Pavia, atteso che, come da giurisprudenza pacifica, il d.m. invocato nel ricorso incidentale non trova applicazione diretta per la Giustizia amministrativa. Ugualmente equa e conforme a diritto deve reputarsi la disposta compensazione delle spese del giudizio di primo grado nei confronti del controinteressato dott. Prunetti, posto che nulla poteva essergli addebitato in ordine alle illegittimità riscontrate nell’azione amministrativa fatta oggetto di impugnazione.
7. Alla stessa stregua, ritiene il Collegio che sia equo e conforme a diritto disporre la compensazione totale delle spese nei confronti dell’appellante principale e la compensazione parziale delle spese di questo grado nella misura della metà liquidate come in dispositivo nei confronti dell’Amministrazione , tenuto conto dell’esito di improcedibilità dell’appello principale e del solo parziale accoglimento di quello incidentale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, così decide:
a) accoglie l’appello principale e, per l’effetto, annulla il capo della sentenza di annullamento del provvedimento ivi impugnato e dichiara improcedibile il ricorso di primo grado e;
b) accoglie in parte l’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma del capo della sentenza appellata concernente il risarcimento dei danni, condanna l’Università degli Studi di Pavia al pagamento, in favore della parte appellante incidentale, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di euro 6.000,00 (seimila/00), oltre gli accessori come per legge.
c) Condanna l’Amministrazione al pagamento di euro 3000 quali spese di questo grado di giudizio compensate per la metà.
Compensa le spese nel rapporto processuale fra appellante principale ed appellante incidentale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Carpentieri, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 13/12/2019
Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8468
Studente-Post laurea-Risarcimento danno
Data Documento: 2019-12-13
Area:
Giurisprudenza
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