Cassazione civile, Sezioni Unite, 1 marzo 2002, n. 3033

Università non statali-Natura giuridica

Data Documento: 2002-03-01
Area: Giurisprudenza
Massima

Una libera università, costituita ed operante ai sensi degli artt. da 198 a 212 del Testo Unico di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, ha natura di ente pubblico non economico, con la conseguenza che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto i rapporti di lavoro dei suoi dipendenti, in considerazione della loro natura pubblica, senza che il previgente ordinamento sia stato, in parte qua, modificato dalla successiva disciplina di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ed alla legge 9 maggio 1989, n. 168, alla legge 7 agosto 1990, n. 245 e alla legge 19 novembre 1990, n. 341 (Cfr. Cass., Sez. Un., 8 febbraio 1993 n. 1547; Id., 10 giugno 1998 n. 5759).

Contenuto sentenza

Cass. civ. Sez. Unite, 01 marzo 2002, n. 3033

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. [#OMISSIS#] VESSIA -Presidente aggiunto- 
Dott. [#OMISSIS#] CORONA -Presidente di sezione- 
Dott. Giovanni PRESTIPINO -Consigliere- 
Dott. [#OMISSIS#] RAVAGNANI -Consigliere- 
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] -Consigliere- 
Dott. Giandonato NAPOLETANO -Consigliere- 
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] CANEVARI -Rel. Consigliere- 
Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] TRIOLA -Consigliere- 
Dott. Guido VIDIRI -Consigliere- 
ha pronunciato la seguente 
SENTENZA 
sul ricorso proposto da: 
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DOCENTE E PER I RICERCATORI DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] BELLINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso; 
-ricorrente-
contro 
PUGNO [#OMISSIS#]; 
-intimato-
e sul 2^ ricorso n^ 16500/00 proposto da: 
PUGNO [#OMISSIS#], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA [#OMISSIS#] TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale; 
-controricorrente e ricorrente incidentale-
contro 
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DOCENTE E PER I RICERCATORI DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE; 
-intimato-
avverso la sentenza n. 3025/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 11/03/00; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] CANEVARI; 
uditi gli Avvocati [#OMISSIS#] BELLINI, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. [#OMISSIS#] PIVETTI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale, cassazione della sentenza impugnata, giurisdizione del giudice AMMINISTRATIVO. 
Svolgimento del processo
Con ricorso al pretore di Milano il Fondo Pensioni per il personale docente e per i ricercatori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore conveniva in giudizio il prof. [#OMISSIS#] Pugno, docente universitario fino al 19 novembre 1986, chiedendone la condanna alla restituzione di somme pagate a titolo di trattamento di pensione, che assumeva non dovute per il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione percepita per il lavoro prestato alle dipendenze della Usl di Viterbo.
Il pretore adito rigettava la domanda, con decisione che il
MOTIVI della decisione
I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.
Con il primo motivo del ricorso incidentale il prof. Pugno, mediante la denuncia dei vizi di violazione degli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, nonché difetto di motivazione, sostiene che la cognizione della controversia non spetta al giudice ordinario, ma alla Corte dei Conti, perché attiene ad un rapporto di pubblico impiego.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, quale libera università costituita ed operante ai sensi degli artt. da 198 a 212 del Testo Unico di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, ha natura di ente pubblico non economico, con la conseguenza che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto i rapporti di lavoro dei suoi dipendenti, in considerazione della loro natura pubblica, senza che il previgente ordinamento sia stato, in parte qua, modificato dalla successiva disciplina di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ed alla legge 9 maggio 1989, n. 168, alla legge 7, agosto 1990, n. 245 e alla legge 19 novembre 1990, n. 341 (Cass., Sez. Un., 8 febbraio 1993 n. 1547, 10 giugno 1998 n. 5759).
L’applicazione di questo principio non comporta peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte, l’attribuzione della cognizione alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti. Questa riguarda infatti soltanto i casi di trattamenti pensionistici a carico totale o parziale del bilancio dello Stato o di altri enti indicati dalla legge (artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214), e nel caso in esame le prestazioni pensionistiche sono erogate da un Fondo costituito dalla stessa Università Cattolica del Sacro Cuore e dalla stessa gestito, anche se dotato di propria personalità giuridica, secondo le previsioni dello Statuto approvato con D.P.R. 26 ottobre 1989, senza onere economico a carico dello Stato.
Tali prestazioni corrispondono a situazioni soggettive che trovano titolo immediato e diretto nel cessato rapporto di pubblico impiego, e non in un autonomo rapporto previdenziale (cfr. Cass., Sez. Un., n. 5759/1998 cit., in motivazione): la controversia in materia deve ritenersi pertanto devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (non trovando applicazione, in relazione all’epoca di cessazione di detto rapporto, lo “jus superveniens” rappresentato dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998) che si estende alle domande relative alla ripetizione di somme indebitamente corrisposte per le suddette prestazioni (cfr. Cass., Sez. Un., 15 marzo 1993 n. 3059, Cass., Sez. Un., 20 ottobre 1995 n. 10928).
Va dunque dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, restando assorbiti sia il secondo e terzo motivo del ricorso incidentale, sia il ricorso principale.
Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e, pronunciando sul primo motivo del ricorso incidentale, dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma il 13 dicembre 2001 
DEPOSITATA IN CANCELLERIA L’1 MARZO 2002