TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 7 febbraio 2020, n. 1657

Abilitazione scientifica nazionale-Obbligo di motivazione del diniego

Data Documento: 2020-02-07
Area: Giurisprudenza
Massima

Se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità.

Contenuto sentenza

N. 01657/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02018/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2018 del 2019 proposto dalla dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] rappresentata e difesa dal professor avvocato Guido Corso con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;
per l’annullamento:
– del giudizio collegiale espresso dalla competente Commissione, pubblicato sul sito web del MIUR, che ha ritenuto di non abilitare la ricorrente come Professore di II fascia per il settore concorsuale 06/F2 “Malattie Apparato Visivo”. 
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, così come indicati nell’epigrafe del proposto gravame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2020 il dott. [#OMISSIS#] Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame è stato impugnato il giudizio, con cui la competente Commissione ha ritenuto di non abilitare la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ricercatore di “Malattia dell’Apparato Visivo” presso l’Università degli Studi di Palermo”, come Professore di II fascia per il settore concorsuale 06/F2 “Malattie Apparato Visivo”. 
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza: 
1) Violazione e falsa applicazione dell’art.6 lett.a) del DM n.120/2016. Violazione e falsa applicazione dell’art.5, comma 5, del DD n.1532/2016. Travisamento. Errore di fatto; 
2) Violazione degli artt.6 lett.b) e 18 della L. n.241/1990. Violazione del principio del soccorso istruttorio. Violazione dell’art.2, comma 4, lett.d) del bando /DD n.1532/2016.
Si è costituito l’intimato Ministero contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2020 il gravame è stato assunto in decisione.
In punto di fatto deve essere rilevato che il contestato giudizio di inidoneità, dopo aver dato meramente atto che la dott.ssa [#OMISSIS#] aveva raggiunto due valori soglia previsti dal DM n.602/2016 per gli indicatori bibliometrici nella produzione scientifica globale e che risultava in possesso solamente di n.2 titoli tra quelli individuati dalla Commissione, ha ritenuto unanimamente che “La produzione scientifica della candidata ha prodotto risultati di discreto impatto nel panorama scientifico nella ricerca in Oftalmologia. La candidata non raggiunge la maturità scientifica necessaria al conferimento dell’abilitazione alle funzioni di professore di II fascia.”
Il Collegio osserva che la normativa disciplinante la controversia in trattazione è costituita dagli art.4 e 7 del DM n.120/2016; più in particolare: 
I) l’art.7 stabilisce che:
“1. La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualita’ «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B. (Si intende per pubblicazione di qualita’ elevata una pubblicazione che, per il livello di originalita’ e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o e’ presumibile che consegua un impatto significativo nella comunita’ scientifica di riferimento a livello anche internazionale); 
II) l’art.4 a sua volta prevede che: 1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; 
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualita’ della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo; 
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita’ del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonche’ la continuita’ della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
In tale quadro normativo in primis è fondamentale sottolineare che l’abilitazione scientifica debba essere riconosciuta al candidato che sia in possesso dei tre requisiti autonomi di cui all’art.7.
Per quanto concerne, le pubblicazioni presentate, in relazione alle quali statisticamente si innerva la stragrande maggioranza delle controversie in materia, il Collegio sottolinea che: 
a) l’art.4 prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinchè la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri; 
b) in tale contesto, quindi, stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all’interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto; 
c) in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo; 
d) in sostanza se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità.
Ciò considerato, risulta palesemente fondato il motivo di doglianza prospettante il difetto di motivazione atteso che con riferimento ai titoli presentati ed alle pubblicazioni, sia il giudizio finale sia i giudizi individuali dei Commissari sono del tutto apodittici, dato che non sono state illustrate minimamente le ragioni in forza delle quali sono stati formulati. 
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto, con conseguente annullamento del gravato giudizio, e con obbligo del resistente Ministero di far effettuare una nuova valutazione da parte di una diversa commissione entro 60 gg dalla notificazione della presente sentenza.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, definitivamente pronunciando sul ricorso n.2018 del 2019, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna il resistente Ministero al pagamento a favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 (Euro duemila0)
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
Pubblicato il 07/02/2020