L’art. 24, comma 3, primo periodo, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come interpretato dall’art. 2, comma 4, D.L. 31 agosto 2013, n. 101, impone il collocamento a riposo in base alla normativa previgente al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 per i ricercatori che, al 31 dicembre 2011, abbiano maturato anche uno solo dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico previsti dalla suddetta normativa previgente (raggiungimento del limite di età o maturazione dell’anzianità massima contributiva). Nell’ottica di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni, non è dunque consentito all’interessato optare per il regime fissato dalla normativa del 2011, la quale ha innalzato l’età pensionabile.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 maggio 2015, n. 2209 DA SISTEMARE
obbligo collocamento a riposo ricercatori universitari
Data Documento: 2015-05-04
Area:
Giurisprudenza
Massima