TAR Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 14 febbraio 2020, n. 14

Procedura concorsuale per copertura posto Professore associato-Commissione esaminatrice-Valutazione

Data Documento: 2020-02-14
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito dei concorsi universitari la valutazione “deve svolgersi in modo da consentire che emergano, nel raffronto dei singoli giudizi (…) i candidati da ascrivere al novero degli idonei, rispetto a quelli che tale idoneità non conseguano o la conseguano in misura (relativamente) insufficiente” (Cons. Stato, sez. VI, sentenza 10.2.2015, n. 703).

Contenuto sentenza

N. 00066/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00300/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
[#OMISSIS#] Ciattoni, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in L’Aquila, via [#OMISSIS#] Veneto 11; 
contro
Università degli Studi L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. [#OMISSIS#]; 
nei confronti
[#OMISSIS#] di [#OMISSIS#] non costituito in giudizio; 
[#OMISSIS#] Rizza, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Mandolfo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
per l’annullamento
– del decreto Rettorale dell’Università degli Studi dell’Aquila, n. 550/2018 prot. n. 23270 del 4.6.2019 di approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva di n. 1 posto di Ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, l. b), l. 240/2010, settore concorsuale 02/B2, SSD FIS/03 Fisica della Materia; 
– di tutti i verbali e della relazione conclusiva della Commissione di valutazione, ivi compresi tutti i giudizi espressi e gli allegati nonché la graduatoria dei candidati;
– della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche, dell’Università degli Studi dell’Aquila del 25 giugno 2019 di approvazione della proposta di chiamata del Dott. [#OMISSIS#] Rizza (verbale n. 17/2019);
– per quanto di interesse, del decreto Rettorale dell’Università degli Studi dell’Aquila n. 841-2018 del 30.7.2018 (prot. 33822) di indizione della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, l. b), l. 240/2010, settore concorsuale 02/B2, SSD FIS/03 Fisica della Materia, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 66, in data 21.8.2018;
– per quanto di interesse, del decreto del Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, n. 1198-2018 del 11.12.2018 con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione dei candidati;
– per quanto di interesse, del Regolamento dell’Università degli Studi dell’Aquila “per l’assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato”, decreto rettorale n. 621/2012 del 5.4.2012 s.m.i. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
Annullamento:
– del decreto Rettorale dell’Università degli Studi dell’Aquila, n. 550/2018 prot. n. 23270 del 4.6.2019 di approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva di n. 1 posto di Ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, l. b), l. 240/2010, settore concorsuale 02/B2, SSD FIS/03 Fisica della Materia; 
– di tutti i verbali e della relazione conclusiva della Commissione di valutazione, ivi compresi tutti i giudizi espressi e gli allegati nonché la graduatoria dei candidati;
– della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche, dell’Università degli Studi dell’Aquila del 25 giugno 2019 di approvazione della proposta di chiamata del Dott. [#OMISSIS#] Rizza (verbale n. 17/2019);
– per quanto di interesse, del decreto Rettorale dell’Università degli Studi dell’Aquila n. 841-2018 del 30.7.2018 (prot. 33822) di indizione della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, l. b), l. 240/2010, settore concorsuale 02/B2, SSD FIS/03 Fisica della Materia, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 66, in data 21.8.2018;
– per quanto di interesse, del decreto del Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, n. 1198-2018 del 11.12.2018 con il quale è stata nominata la Commissione per la valutazione dei candidati;
– per quanto di interesse, del Regolamento dell’Università degli Studi dell’Aquila “per l’assunzione di ricercatori universitari a tempo determinato”, decreto rettorale n. 621/2012 del 5.4.2012 s.m.i.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CIATTONI [#OMISSIS#] il 23102019 : 
Annullamento:
– della Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi dell’Aquila del 24 luglio 2019 (verbale n.7/2019) di approvazio ne della proposta di chiamata del Dott. [#OMISSIS#] Rizza;
– della nota dell’Università degli Studi dell’Aquila del 26 luglio 2019 (prot. 32871) relativa alla presa di servizio del Dott. [#OMISSIS#] Rizza nonché del contratto di lavoro sottoscritto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi L’Aquila e di [#OMISSIS#] Rizza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2020 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto Rettorale dell’Università degli Studi dell’Aquila n. 814-2018 del 30.7.2018 veniva indetta la procedura selettiva di n. 1 posto di Ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, l. b), l. 240/2010, settore concorsuale 02/B2, SSD FIS/03 Fisica della Materia.
Il ricorrente presentava domanda per partecipate alla procedura selettiva.
Con decreto del Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, n. 1198 -2018 del 11.12.2018 veniva nominata la Commissione per la valutazione dei candidati. Con decreto dell’Università degli Studi dell’Aquila, n. 550/2018 prot. n. 23270 del 4.6.2019, interveniva l’approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva in oggetto.
La procedura in esame si è conclusa con l’individuazione del Dott. [#OMISSIS#] Rizza quale candidato maggiormente qualificato a ricoprire il posto.
In particolare, nell’ambito della valutazione dei titoli il Dott. Rizza otteneva un giudizio complessivo di Eccellente, un totale di punti 83 per i titoli e le pubblicazioni, un giudizio di ottimo per la prova orale di lingua straniera; mentre il ricorrente otteneva il giudizio complessivo di Ottimo, un totale di punti 80 per i titoli e le pubblicazioni e un giudizio di ottimo per la prova orale di lingua straniera.
Con delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche, dell’Università degli Studi dell’Aquila del 25 giugno 2019 veniva, poi, approvata la proposta di chiamata del Dott. [#OMISSIS#] Rizza (verbale n. 17/2019).
Avverso gli atti della procedura insorge l’odierno ricorrente chiedendone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi di ricorso:
1. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 l. 240/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/90. Erronea applicazione e/o modifica dei criteri di valutazione. Macroscopici vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria. Palese travisamento dei fatti. Carenza assoluta di motivazione. Illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifeste. Erroneità dei presupposti. Sviamento di potere. Disparità di trattamento”
2. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 l. 240/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/90. Macroscopici vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria. Palese travisamento dei fatti. Carenza assoluta di motivazione. Illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifeste. Erroneità dei presupposti. Sviamento di potere. Disparità di trattamento”.
Si sono costituiti l’Amministrazione intimata e il controinteressato dott. Rizza resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione in quanto inammissibile e infondato.
Nelle more del giudizio nella seduta del 24 luglio 2019 il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi dell’Aquila ha approvato la proposta di chiamata del Dott. [#OMISSIS#] Rizza.
Con nota dell’Università degli Studi dell’Aquila del 26 luglio 2019 (prot. 32871) è stata altresì disposta la presa di servizio del Dott. [#OMISSIS#] Rizza a partire dal 29.7.2019 ed è stato stipulato il relativo contratto.
Tali atti vengono impugnati con ricorso per motivi aggiunti con il quale, considerando gli stessi meramente consequenziali ai provvedimenti impugnati con ricorso principale, si ripropongono le censure già formulate nel ricorso introduttivo.
Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.§. Il collegio deve, in primo luogo, scrutinare l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controinteressato.
In particolare si sostiene che la Commissione ha individuato i criteri di valutazione coerentemente con le disposizioni vigenti, col bando di selezione e col Regolamento di Ateneo per l’assunzione dei ricercatori universitari a tempo determinato.
Il ricorrente, senza contestare tali criteri di valutazione propone una nuova valutazione discrezionale “pro domo sua” dei titoli.
Le censure proposte pertanto, in presenza dei chiari predefiniti criteri di valutazione e della correlata motivazione agli stessi attinente, sarebbero inammissibili, sfuggendo al sindacato di legittimità le valutazioni della Commissione giudicatrice che costituiscono espressione di ampia discrezionalità.
1.§.1. L’eccezione non può essere accolta.
Si osserva, infatti, che i giudizi sono censurati per disparità di trattamento, travisamento dei curricula, manifesta superficialità, incompletezza, illogicità nella valutazione proprio in applicazione dei criteri applicati.
In definitiva, quindi, per il ricorrente i giudizi sarebbero illogici e manifestamente erronei proprio in applicazione degli stessi criteri predeterminati dalla Commissione che nel verbale n. 1 del 13.3.2019.
2.§. Nel merito, osserva preliminarmente il Collegio che i giudizi espressi dalle commissioni di esame e di concorso sono giudizi aventi connotati di discrezionalità tecnica la cui violazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo il potere di questi di valutarne ab externo la irragionevolezza, la incongruità e soprattutto l’eventuale carenza di esaustività. 
Ne consegue che il giudizio della commissione è censurabile solo quando sia del tutto mancata la motivazione, ovvero non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale o quando sia evidente la illogicità e l’incoerenza dell’apparato motivazionale.
A partire dalla sentenza Cons. Stato, IV sezione, n. 601 del 9 aprile 1999, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici può svolgersi non solo in base al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì invece alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza in relazione al criterio tecnico utilizzato ed all’iter procedimentale applicativo del predetto criterio.
Non è, quindi, l’opinabilità degli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione che ne determina la sostituzione con quelli del giudice, ma la loro inattendibilità per l’insufficienza del criterio o per il vizio del procedimento applicativo.
2.§.1. Considerata la premessa, il collegio ritiene di poter scrutinare congiuntamente le censure afferenti alla valutazione delle pubblicazioni e della produzione scientifica complessiva e quelle relative alla voce “c) ricerca” in relazione alle quali il ricorrente afferma che il giudizio della commissione sarebbe manifestamente illogico poiché la produzione scientifica del ricorrente sarebbe di gran lunga superiore rispetto a quella del vincitore.
La censura è fondata e deve essere accolta.
Pur tenendo conto della necessità di normalizzare il numero delle pubblicazioni – secondo quanto indicato nel verbale n. 1 dei criteri – tenendo conto degli ultimi dieci anni di attività con la conseguenza che perde di significato il confronto tra 100 pubblicazioni degli ultimi 20 anni e le 50 negli ultimi 10, non si può non notare una palese illogicità nell’attribuzione dei punteggi da parte della commissione.
In particolare, il Dott. Ciattoni è primo autore in 24 pubblicazioni del vincitore e ultimo autore in 10 pubblicazioni. Pertanto, in relazione a tali pubblicazioni la ricerca è stata svolta sotto la responsabilità del ricorrente.
Pertanto, è evidente il ruolo fondamentale svolto dal ricorrente nei lavori del candidato vincitore.
Pertanto, considerato che il contenuto delle pubblicazioni è frutto di una ricerca svolta sotto la responsabilità del ricorrente, non si vede la ragione per la quale non si sia tenuto conto, nell’ambito della valutazione complessiva, del ruolo del ricorrente.
Per di più tra i criteri di valutazione delle singole pubblicazioni si legge “d) determinazione analitica (…) dell’apporto individuale (…) nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione”.
Pertanto, non si comprende come le pubblicazioni presentate sia dal ricorrente sia dal vincitore – essendo lavori in collaborazione – abbiano ottenuto per entrambi i candidati lo stesso punteggio anche se è solo il ricorrente a risultare come primo e ultimo nome e, dunque, ad avere dato un “apporto” significativo.
Il giudizio sulle pubblicazioni appare illogico anche se si considera che la Commissione ha espressamente indicato “…nel valutare le pubblicazioni e la produzione scientifica complessiva, si avvarrà anche degli indicatori bibliometrici di maggior impiego nella comunità scientifica a livello nazionale e internazionale riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature”. In relazione a tali indici nel curriculum il ricorrente presenta un H-index – che calcola l’impatto dei lavori sulla comunità scientifica in base al numero di citazioni – di 24 (Web of Science); 26 (Scopus); 29 (Scholar Google), mentre il vincitore un H-index di 14 (Scopus) e 15 (Scholar Google).
Considerato che l’H-index richiamato nel curriculum del ricorrente è di gran lunga e oggettivamente maggiore rispetto a quello del vincitore, il punteggio identico attribuito alle pubblicazioni dei candidati è del tutto incomprensibile, frutto di un travisamento nella lettura del curriculum.
Inoltre, la valutazione sui titoli non è supportata da una motivazione idonea a consentire di comprendere l’iter logico seguito dai Commissari nell’attribuzione del giudizio.
Tale motivazione è, infatti, necessaria per consentire la individuazione delle ragioni che portano, all’esito della comparazione, al giudizio finale di scelta del candidato più idoneo.
La Commissione avrebbe dovuto, dunque, almeno motivare le ragioni per cui le attività del ricorrente non sono state ritenute significative.
Anche in giurisprudenza è stato riconosciuto che nell’ambito dei concorsi universitari la valutazione “deve svolgersi in modo da consentire che emergano, nel raffronto dei singoli giudizi (…) i candidati da ascrivere al novero degli idonei, rispetto a quelli che tale idoneità non conseguano o la conseguano in misura (relativamente) insufficiente” (Cons. Stato, sez. VI, sentenza 10.2.2015, n. 703).
Il ricorso principale, dunque, è fondato. 
3.§. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha riproposto le censure già formulate col ricorso introduttivo (deducendo vizi di illegittimità derivata), sicché le ragioni di fondatezza già in precedenza illustrate devono intendersi valide anche in relazione ai provvedimenti impugnati con il secondo gravame.
4.§. Per i motivi suesposti, il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti devono essere accolti nei termini di cui in motivazione.
La particolare complessità della fattispecie concreta rende opportuna la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1. accoglie il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
2. compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Umberto [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Gemma Di [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 14/02/2020