TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 18 febbraio 2020, n. 781

Studenti universitari-Accesso corsi a numero chiuso-Autonomia universitaria-Criteri regolamento

Data Documento: 2020-02-20
Area: Giurisprudenza
Massima

In virtù dell’autonomia universitaria sancita nell’art. 33 della Costituzione, gli Atenei possono regolamentare il proprio ordinamento attraverso una serie di atti (Regolamento di ateneo ma anche singoli provvedimenti come, ad esempio, i bandi per l’assegnazione dei posti) i cui contenuti possono essere sindacati dal giudice amministrativo solo se contra legem o palesemente illogici, ma senza che vi sia possibilità di entrare nel merito della scelta effettuata.

Contenuto sentenza

N. 00781/2020 REG.PROV.COLL.
N. 04146/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4146 del 2019, proposto da [#OMISSIS#] Palmese, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Di Fratta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e Università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata ex lege in via A.Diaz 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituita in giudizio;
per l’annullamento
a)del bando di selezione per l’ammissione agli anni successivi al primo per il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – A.A. 2019/2020 – pubblicato in data 16/7/2019, prot. n. 107711, dall’Università degli Studi della Campania “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” relativamente all’art.6 lett. a) nella parte in cui prevede la priorità nella valutazione delle domande di passaggio di corso prodotte dagli studenti iscritti presso il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dello stesso Ateneo rispetto alle domande di trasferimento e subordinando quest’ultime alla rimanenza dei posti;
b) del bando di selezione per l’ammissione agli anni successivi al primo per il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – A.A. 2019/2020 – pubblicato in data 16/7/2019, prot. n. 107711, dall’Università degli Studi della Campania “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” relativamente all’art.3 nella parte in cui prevede tra i requisiti di partecipazione l’acquisizione di almeno 40 cfu nell’A.A. 2018/19;
c) se e ove occorra, della Delibera del Senato accademico e/o altro provvedimento, ancorché ignoti, nella parte in cui introducono tale criterio di priorità e requisito di partecipazione;
d) del Decreto del Rettore n. 656 del 16/7/2019 con cui è stato decretato il bando di selezione predetto;
e) del decreto prot. n. 1472167 del 3/10/2019 emesso dal Rettore della Università degli Studi della Campania “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, inerente l’approvazione degli atti della commissione relativi alla valutazione delle domande di passaggio di sede e trasferimento per gli anni successivi al primo, presso il corso di laurea in Medicina e Chirurgia;
f) del decreto prot. n. 148012 del 4/10/2019 emesso dal Rettore della Università degli Studi della Campania “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]”, inerente l’integrazione del precedente decreto prot. n. 1472167 del 3/10/19 l’approvazione degli atti della commissione relativi alla valutazione delle domande di passaggio di sede e trasferimento per gli anni successivi al primo, presso il corso di laurea in Medicina e Chirurgia;
g) della graduatoria inerente il passaggio al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia – sede di Caserta – per l’a.a. 2019/2020;
h) degli atti e dei verbali della Commissione inerenti la valutazione della domanda del ricorrente ancorché ignoti;
i) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 14 ottobre 2019 [#OMISSIS#] Palmese ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe ed in particolare il bando dell’Università degli Studi della Campania [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (prot. n. 107711/2019) di selezione per il passaggio e i trasferimenti di sede ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia – A.A. 2019/2020 – per gli anni successivi al primo.
Il ricorrente, infatti, è uno studente iscritto al primo anno del Corso di Laurea presso la facoltà di Medicina e Scienze della Salute presso l’Università “Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” di Cracovia.
Il bando è impugnato sia nella parte (art. 6) in cui prevede un criterio di priorità a favore degli studenti iscritti al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria provenienti dallo stesso Ateneo L. [#OMISSIS#], in quanto ciò limiterebbe il diritto del ricorrente, quale studente e cittadino comunitario, a trasferirsi in altri Atenei della Comunità Europea, sia nella parte (art. 3) in cui prevede il possesso minimo di 40 CFU per presentare la domanda.
2. Queste le censure:
I) Violazione degli artt. 3 e 97 della costituzione. Violazione e falsa applicazione del regolamento didattico di ateneo. Illegittimità’ dell’art. 6 lett. a) del bando. Eccesso di potere, difetto di motivazione, difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti. Ingiustizia manifesta, illogicità, arbitrarietà del criterio della priorità.
Il criterio di priorità previsto dal bando in favore degli studenti iscritti al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria provenienti dallo stesso Ateneo resistente sarebbe illogico, perché vanificherebbe la domanda di trasferimento degli studenti provenienti da altri atenei, oltre che illegittimo perché privo di fondamento nella normativa nazionale e in quella regolamentare di ateneo (D.M. Miur n. 277/2019 art. 11, 12 e 13).
Esso, inoltre, favorirebbe, inspiegabilmente, gli iscritti ad Odontoiatria e Protesi Dentaria del medesimo ateneo a discapito degli iscritti al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia seppur di altra sede o di altro Ateneo.
In sintesi, il criterio sarebbe discriminatorio rispetto agli iscritti in altri atenei, la cui partecipazione alla procedura di trasferimento non dovrebbe subire limitazioni di alcun genere, essendo subordinata solo alla convalida degli esami e ai posti disponibili, ciò al pari degli studenti richiedenti il passaggio ad altro corso di studio dello stesso ateneo.
II. Violazione degli artt. 3 e 97 della costituzione. Violazione e falsa applicazione del regolamento didattico di ateneo. Violazione e falsa applicazione del d.m. 277/19. Illegittimità’ dell’art. 3 del bando. Eccesso di potere, difetto di motivazione, difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti. Ingiustizia manifesta, illogicità, arbitrarietà.
Il ricorrente censura anche l’art. 3 del bando in quanto prevede tra i requisiti di partecipazione l’acquisizione di 40 CFU nell’a.a. 2018/19; si tratterebbe di una scelta arbitraria dell’Ateneo, in quanto il DM 277/19 e il Regolamento di Ateneo prevedono esclusivamente la procedura di convalida degli esami.
Lo sbarramento dei 40 CFU contrasterebbe anche con la previsione di cui all’art. 16 del regolamento di Ateneo, il quale stabilisce che gli studenti ammessi, provenienti da altri corsi di studio della stessa o di altra Università, in caso di convalida di esami possono essere iscritti all’anno di corso successivo al primo se avranno acquisito il 50% + 1 dei CFU previsti per il 1^ anno, quindi 25 CFU.
Il ricorrente è in possesso di 32 CFU.
3. L’Università [#OMISSIS#] si è costituita in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, confutando le singole censure e chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 6 novembre 2019 la causa è stata rinviata al merito su concorde richiesta delle parti.
5. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2019, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso va respinto.
Esso, infatti, è incentrato sull’idea di fondo che il criterio di cui all’art. 6 del bando sia limitativo degli spostamenti tra atenei e in particolare tra atenei comunitari e atenei nazionali.
In realtà, tale criterio è espressione dell’autonomia universitaria (art. 33 Cost) e quindi della possibilità di regolamentare il proprio ordinamento attraverso una serie di atti (Regolamento di ateneo ma anche singoli provvedimenti come, ad esempio, i bandi per l’assegnazione dei posti) i cui contenuti possono essere sindacati dal giudice amministrativo solo se contra legem o palesemente illogici, ma senza che vi sia possibilità di entrare nel merito della scelta effettuata.
In una sentenza di questo Tribunale (sez. II, 31 marzo 2017, n. 1746) sia pure riferita alla diversa questione della procedura di chiamata diretta per il reclutamento dei professori universitari ai sensi dell’art. 24, comma 6, l. n. 240 del 2010, era stato affermato che “ il sindacato del g.a. è limitato alla verifica dell’adeguata esposizione delle ragioni della scelta” e che “deve dimostrare che l’iter logico seguito in concreto dall’Amministrazione universitaria non si è fondato su falsi presupposti e non è connotato da irragionevolezza”.
6.1. La Sezione condivide questo tipo di approccio, in quanto ritiene che gli artt. 3 e 6 del bando siano specificamente preposti alla scelta di un criterio oggettivo per la selezione di studenti in presenza di un numero di posti ridotto.
La esiguità dei posti disponibili per i passaggi da altri atenei a quello resistente, per gli anni successivi al primo, è un dato di fatto incontestato.
L’Ateneo ha scelto, nell’esercizio del suo potere di autonomia, di privilegiare da un lato il criterio della provenienza “interna”, dall’altro quello del merito (40 CFU).
Entrambi i criteri sono certamente escludenti (del ricorrente come di molti altri) ma non presentano caratteristiche discriminatorie, sono semplicemente criteri dotati, a parere del Collegio, di una loro logicità e coerenza.
D’altra parte il ricorrente non ha chiarito quale diverso criterio avrebbe consentito la sua sicura ammissione e, quindi, l’iscrizione; si è limitato a sostenere che la normativa di ateneo o il DM 277/19 non prevede i criteri scelti, ma tale circostanza non è limitativa del potere dell’Università di stabilirli, né comporta illegittimità laddove non vi sia una norma che espressamente li escluda o ne determini la dubbia applicabilità.
6.1.1. Entrambi i criteri, peraltro, hanno una chiara finalità organizzativa, posto che, come è noto, proprio diverse pronunce di questa Sezione hanno determinato un surplus di iscritti al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, avendo stabilito la non necessità del test di ammissione per i possessori di titoli di studio affini, e sempre queste decisioni hanno previsto la possibilità (sarebbe meglio dire: la necessità), per l’Ateneo, di dotarsi di propri criteri selettivi diversi dal test di ammissione (si veda per tutte sez. IV, 2489/2017, emessa proprio nei confronti dell’Università [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], all’epoca “ Seconda università di Napoli”).
6.1.2. La necessità dei criteri preventivi, peraltro, era emersa già con l’Adunanza Plenaria 1/2015, sicchè una volta circoscritto il ruolo del test preselettivo a quello di strumento di valutazione della cultura preuniversitaria dello studente ed escluso il suo ruolo di mezzo di contingentamento del numero degli iscritti, è l’Università ad avere in mano il potere valutativo in relazione ai titoli esibiti dal richiedente.
Secondo l’Adunanza Plenaria sarà l’ateneo che: (i) stabilirà le modalità di valutazione dell’offerta potenziale dell’ateneo ai fini della determinazione, per ogni anno accademico ed in relazione ai singoli anni di corso, dei posti disponibili per trasferimenti, sulla base del rispetto imprescindibile della ripartizione di posti effettuata dal Ministero negli anni precedenti per ogni singola coorte al quale lo studente trasferito dovrebbe essere aggregato e delle intervenute disponibilità di posti sul plafond di ciascuna coorte; ii) nell’àmbito delle disponibilità per trasferimenti stabilirà le modalità di graduazione delle domande; iii) fisserà criteri e modalità per il riconoscimento dei crediti, anche prevedendo “colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute” (art. 3, comma 8, del D.M. 16 marzo 2007); iv) in tale àmbito determinerà i criteri, con i quali i crediti riconosciuti (in termini di esami sostenuti ed eventualmente di frequenze acquisite) si tradurranno nell’iscrizione ad un determinato anno di corso, sulla base del rispetto dei requisiti previsti dall’ordinamento didattico della singola università per la generalità degli studenti ai fini della iscrizione ad anni successivi al primo, con particolare riguardo alla eventuale iscrizione come “ripetenti” ed all’ipotesi, sottolineata dall’ordinanza di rimessione, in cui “lo studente in questione non ha superato alcun esame e conseguito alcun credito” (…) od all’ipotesi in cui lo studente abbia superato un numero di esami in numero tale da non potersi ritenere idoneo che alla sua iscrizione al solo primo anno, ai fini della quale, peraltro, non potrà che affermarsi il suo obbligo di munirsi del requisito di ammissione di cui all’art. 4 della legge n. 264/1999.
6.1.3.In sintesi, dato un numero limitato di posti disponibili, è necessaria, e quindi legittima, la preventiva regolamentazione degli Atenei sul percorso formativo compiuto dallo studente che chieda il trasferimento, e questo sia che provenga dallo stesso ateneo sia che provenga da altro ateneo.
Resta quindi fermo il potere valutativo, delle singole Università, in ordine al riconoscimento degli esami sostenuti e, conseguenzialmente, all’anno nel quale inserire l’iscrizione.
Tale potere, conformemente ai principi cui è informata l’attività amministrativa delle singole amministrazioni, non può che essere esercitato sulla base di criteri previgenti, anche di tipo regolamentare e interno all’ateneo, evitandosi forme di valutazione del caso concreto che non si basino su presupposti normativi predeterminati.
6.1.4. Ecco perché i criteri di cui al bando non possono essere censurati per il fatto stesso di essere stati assunti: essi dovevano essere assunti e risultano oggettivi e non discriminatori; sono meno favorevoli ad alcune categorie di studenti, ma questo appare frutto di una scelta il cui merito non è sindacabile davanti al giudice amministrativo.
7. Quanto al criterio che richiede il conseguimento di 40 CFU nell’a.a. 2018/2019, si concorda con la difesa dell’Amministrazione laddove afferma che esso risponde a un criterio di merito, permettendo l’accesso alla selezione soltanto a coloro che, nei corsi di provenienza, si sono impegnati con successo nell’ultimo anno accademico ed escludendo chi non ha conseguito apprezzabili risultati.
La circostanza che il DM 277/2019 non preveda tale soglia è irrilevante, in quanto il predetto DM rappresenta una normativa di carattere generale, che disciplina sostanzialmente i presupposti del trasferimento ad anni successivi al primo per i corsi di laurea a numero programmato, e prevede – al punto 12 dell’allegato 2 – la possibilità di autorizzare trasferimenti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea in oggetto, qualora si accerti la sussistenza di posti resisi disponibili nel rispetto del contingente fissato a livello nazionale, spettando all’ Ateneo l’emanazione del relativo bando, all’interno del quale vengono individuati i requisiti specifici di partecipazione, al fine di selezionare i soggetti più meritevoli, in presenza di un numero di domande superiori alla disponibilità di posti verificata.
7.1. Nello specifico, nelle premesse del bando, emanato con DR. 656/2019, viene richiamato il DM 987/2016 come modificato dal DM n. 6/2019 “Decreto di autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corso di studio e valutazione periodica”, il cui allegato E (indicatori di valutazione periodica di sede e di corso Gruppo A Indicatori della didattica Ambito Regolarità degli studi) fissa, tra i parametri di riferimento per valutare la regolarità degli studi, la percentuale degli studenti che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’anno solare.
Alla luce di tale previsione, legittimamente l’Ateneo ha utilizzato il principio di valutazione ministeriale delle sedi e dei corsi di studio – valido sull’intero territorio nazionale – quale criterio di selezione nella procedura in oggetto.
7.2. Infine, alcun contrasto si pone con la soglia prevista dall’art. 16 del regolamento di Ateneo – costituente un limite minimo – avendo l’Amministrazione la necessità di stabilire più stringenti criteri di selezione per l’esiguo numero di posti disponibili.
7.3. Ad ogni modo, tale censura risulta carente di interesse, perché il ricorrente sarebbe escluso in applicazione del criterio di cui all’art. 6 ancor prima di quello di cui all’art. 3 del bando.
8. In conclusione, il ricorso va respinto
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna [#OMISSIS#] Palmese al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell’Istruzione, che liquida in complessivi euro 1500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Ida [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 18/02/2020