N. 00372/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01357/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1357 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Scianandrone, con domicilio eletto presso lo studio Franco [#OMISSIS#] La Gala in Bari, via Abate Gimma, n. 94;
contro
Università degli Studi di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p. t., non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, [#OMISSIS#] Tursi, controinteressati, non costituitisi in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
dei seguenti atti: 1) il decreto del Rettore dell’Università degli studi di Foggia-OMISSIS- -OMISSIS–OMISSIS-, pubblicato l’-OMISSIS- sul sito dell’Ateneo di Foggia, con il quale sono stati approvati gli atti della selezione pubblica per la copertura di 1 posto di professore universitario di ruolo di II fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 06/D4 “-OMISSIS–”, presso il Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell’Università degli studi di Foggia; 2) i verbali datati -OMISSIS-e -OMISSIS-della Commissione esaminatrice contenenti i giudizi e le valutazioni dei singoli commissari e la relazione finale; 3) ogni altro atto connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2020, il dott. Orazio [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori, come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Il ricorrente, avendo partecipato nel 2015 alla procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di II fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 06/D4 “-OMISSIS–”, presso il Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell’Università degli studi di Foggia, riceveva dalla competente Commissione esaminatrice un giudizio di corrispondenza globale ottima sotto il profilo scientifico e assistenziale ma carente sotto il profilo didattico. L’unico dei candidati a ricevere un giudizio di corrispondenza globale ottima sotto il profilo scientifico e assistenziale ed eccellente sotto il profilo didattico era il controinteressato prof. -OMISSIS-. La stessa Commissione indicava nel controinteressato prof. -OMISSIS- il candidato maggiormente qualificato a ricoprire il posto. Sennonché, il Rettore dell’Università, con decreto -OMISSIS-e pubblicato l’-OMISSIS-, approvava gli atti della procedura valutativa, formulando rilievi critici sul giudizio della Commissione e, in conclusione, neppure la proposta di chiamata del controinteressato -OMISSIS-quale professore di ruolo di II fascia veniva approvata.
Il ricorrente insorge, col ricorso notificato il 21.10.2015 e depositato il 29.10.2015, per chiedere l’annullamento dei seguenti atti: 1) il decreto del Rettore dell’Università degli studi di Foggia-OMISSIS- -OMISSIS–OMISSIS-, pubblicato l’-OMISSIS- sul sito dell’Ateneo di Foggia, con il quale sono stati approvati gli atti della selezione pubblica per la copertura di 1 posto di professore universitario di ruolo di II fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1 legge n. 240/2010 – Settore concorsuale 06/D4 “-OMISSIS–”, presso il Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell’Università degli studi di Foggia; 2) i verbali datati -OMISSIS-e -OMISSIS-della Commissione esaminatrice contenenti i giudizi e le valutazioni dei singoli commissari e la relazione finale; 3) ogni altro atto connesso e conseguente.
Deduce i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione del bando della procedura selettiva e del relativo regolamento del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell’Università di Foggia, omessa valutazione dell’attività assistenziale didattica richiesta secondo le prescrizioni del Bando e del Regolamento; 2) travisamento dei fatti per contraddittorietà tra i singoli giudizi dei Commissari e quello della Commissione esaminatrice, travisamento ed eccesso di potere nella valutazione dei profili dei partecipanti rispetto a quanto richiesto dal Bando, eccesso di potere per difetto di trasparenza e violazione dell’obbligo di analitica motivazione dei giudizi.
Si costituisce l’Università degli studi di Foggia per resistere nel giudizio. Chiede la reiezione del ricorso.
Con ordinanza -OMISSIS-, questa Sezione respinge la domanda cautelare del ricorrente, rilevando un profilo di possibile inammissibilità del ricorso.
All’udienza del 3 marzo 2020, il ricorso è introitato per la decisione.
II – Il ricorso è inammissibile, per difetto di interesse.
III – Il gravame si riferisce al giudizio negativo sulle qualità didattiche del ricorrente, formulato nel corso di una procedura di selezione pubblica per un posto di professore di ruolo.
Nondimeno, in via definitiva, la lamentata lesione deriva da un procedimento che si è concluso con l’atto di adozione della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienza Mediche e Chirurgiche, -OMISSIS-, con cui l’Università degli Studi di Foggia ha disposto “all’unanimità di non procedere alla chiamata del Prof. -OMISSIS-, in qualità di professore di ruolo di II fascia”, cioè ha stabilito di non chiamare alla cattedra neppure l’unico candidato che aveva ricevuto dalla Commissione esaminatrice un giudizio pienamente positivo.
Tale atto conclusivo, invero, ha completato e definito il procedimento di valutazione comparativa nel corso del quale il ricorrente ha ricevuto dalla competente Commissione esaminatrice un giudizio di corrispondenza globale ottima sotto il profilo scientifico e assistenziale ma carente sotto il profilo didattico.
Sennonché, l’atto conclusivo del procedimento non risulta espressamente gravato dal ricorrente la qual cosa rende inutile la decisione sul ricorso proposto avverso atti endoprocedimentali della detta procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo.
Senza dire che la mancata copertura della cattedra universitaria, al momento della proposizione del ricorso, lascia impregiudicata la possibilità che, in una fase successiva, il concorso sia nuovamente bandito e che vi partecipi il ricorrente per ottenere migliore valutazione.
Tale profilo di inammissibilità del ricorso era stato già rilevato nell’ordinanza cautelare -OMISSIS-, ma il ricorrente non ha ritenuto di formulare osservazioni né deduzioni a tal riguardo.
IV – In conclusione, il ricorso è da ritenersi inammissibile. Le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto d’interesse.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020, con l’intervento dei magistrati:
Orazio [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Serlenga, Consigliere
Pubblicato il 09/03/2020
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.