Il giudice amministrativo assegna alla Università un termine per la nomina della nuova commissione e per la riedizione del giudizio valutativo.
In caso di persistente inottemperanza (ossia, in caso di mancata definizione della procedura valutativa entro il termine sopra indicato), il giudice ha nominato quale Commissario ad acta il Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca presso il Ministero dell’Università e della Ricerca, o funzionario dallo stesso delegato, affinché provveda in sostituzione dell’Università all’attuazione integrale del giudicato ottemperando secondo i criteri specificati in sentenza.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 marzo 2020, n. 1891
Abilitazione scientifica nazionale-Giudizio di ottemperanza-Nomina commissario ad acta
N. 01891/2020REG.PROV.COLL.
N. 03558/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3558 del 2019, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via di San [#OMISSIS#] 20;
contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum, in persona dei legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Marzani e [#OMISSIS#] de [#OMISSIS#], non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 516/2019, n. 3900/2018 e n. 2482/2017;
Visti il ricorso per ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020, il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Varrone [#OMISSIS#] e l’avvocato Annichiarico [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] agisce per l’ottemperanza alla sentenza di ottemperanza n. 516/2019 di questa Sezione (nonché alla prima sentenza di ottemperanza n. 3900/2018 e alla sentenza cognitoria n. 2482/2017), con la quale, in accoglimento del ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su queste ultime due sentenze, era stata dichiarata la nullità degli atti della nuova Commissione del 13 luglio 2018 e del 18 luglio 2018, posti in essere in rinnovazione della procedura meglio descritta infra sub 1.1., nonché del decreto rettorale n. 1216 del 24 agosto 2018 di approvazione degli atti della procedura, per violazione del giudicato formatosi sulle citate sentenze, ed era stato disposto che una nuova Commissione in diversa composizione dovesse procedere ad una nuova valutazione dei candidati, secondo i criteri enucleati in motivazione.
1.1. Con la sentenza cognitoria n. 2482/2017, in parziale accoglimento degli appelli (tra di loro riuniti) proposti dalla ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] avverso la sentenza non definitiva n. 141/2015 del T.a.r. per l’Emilia-Romagna e la successiva sentenza definitiva n. 602/2015 dello stesso T.a.r. – reiettive delle censure dalla stessa dedotte avverso gli atti della procedura valutativa per la copertura di due posti di professore universitario di ruolo di II° fascia per il Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali dell’Università di Bologna, Settore concorsuale 08/B2 (SSD ICAR/08 – Scienza delle costruzioni), indetta con decreto rettorale n. 285 del 7 aprile 2014 e conclusa con decreto rettorale n. 754 del 18 luglio 2014, di approvazione dei relativi atti, al cui esito si era classificato al primo posto il candidato Marzani [#OMISSIS#] con punti 83/100, al secondo posto il candidato de [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con punti 82/100 e al terzo posto l’originaria ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con punti 80/100 –, erano stati annullati gli atti valutativi della Commissione per l’erronea illegittima applicazione del criterio «Soddisfazione degli studenti» e, di conseguenza, anche il gravato decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva in questione.
Sul piano conformativo, era stato disposto che «l’amministrazione dovrà nominare una nuova commissione in diversa composizione al fine di procedere ad una rinnovata valutazione dei candidati, in conformità ai parametri di giudizio specificati […] sub 8.2.1. e 8.2.2. [della sentenza]».
Ai punti 8.2.1. e 8.2.2. della sentenza cognitoria era stato statuito testualmente: «8.2.1. In primo luogo, deve ritenersi affetta da manifesta irragionevolezza e illogicità la predeterminazione da parte della commissione, nel verbale n. 1, di un punteggio massimo di 5 punti per il criterio della «soddisfazione degli studenti» (nell’ambito della categoria di valutazione dell’attività didattica, per la quale, secondo le previsioni del bando, era attribuibile un punteggio massimo di 25 punti), in raffronto al punteggio massimo attribuibile ad altri criteri valutativi, quali l’«Organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali ed internazionali o partecipazione agli stessi ed altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste. Organizzazione scientifica di convegni. Conseguimento della titolarità di brevetti», per il quale la commissione ha stabilito la misura massima di soli 3 punti (nell’ambito della categoria di valutazione dell’attività di ricerca e pubblicazioni, per la quale, secondo le previsioni del bando, era attribuibile un punteggio massimo di 65 punti), o l’«Attività di relatore di tesi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Dottorato, con particolare riferimento agli ultimi tre anni», per la quale la commissione pure ha stabilito un punteggio massimo di 5 punti (nell’ambito della categoria valutativa dell’attività didattica).
Infatti, mentre le schede di valutazione degli studenti riflettono più percezioni soggettive che oggettive e sono, in quanto tali, connotati da un alto grado di opinabilità, le attività di ricerca, costituenti uno degli elementi qualificanti delle funzioni di professore di seconda fascia, possono essere valutate secondo i [#OMISSIS#] criteri oggettivi diffusi nella comunità scientifica del settore e costituiscono dunque elementi oggettivi e trasparenti di valutazione, come tali idonei a garantire l’imparzialità del giudizio valutativo nel rispetto della par condicio tra i concorrenti. Inoltre, le attività poste a raffronto (compresa quella di relatore di tesi di laurea) sono di certo più significative, sotto il profilo oggettivo, rispetto ad un generico e soggettivo grado di soddisfazione espresso dagli studenti.
La natura manifestamente sproporzionata attribuita dalla commissione al peso del criterio della «soddisfazione degli studenti», di scarsa significatività oggettiva, rispetto agli altri concorrenti criteri suscettibili di una parametrazione più oggettiva, inficia in parte qua la predeterminazione del peso specifico dei singoli criteri valutativi, operata dalla commissione nella seduta del 20 giugno 2014 (verbale n. 1).
8.2.2. In secondo luogo, è fondata la censura di disomogeneità dei criteri di valutazione applicati dalla commissione, comportante un disparità di trattamento tra i candidati, laddove la stessa ha limitato l’operatività del criterio della «soddisfazione degli studenti» alle sole attività formative, per le quali erano «disponibili» le rilevazioni nell’ultimo triennio.
Così operando, la commissione è incorsa in un’erronea interpretazione delle correlative previsioni del bando di gara, nella parte in cui le stesse riconnettono il calcolo della percentuale media di risposte positive alla domanda sulla soddisfazione complessiva degli studenti (che deve essere superiore al 70%) alle sole risposte positive per ciascuna attività formativa ponderata per il numero di schede raccolte e riferite al maggior numero di anni accademici «per cui sono disponibili le rilevazioni nell’ultimo triennio», e, rispettivamente, limitano la valutabilità del sub-criterio della soddisfazione degli studenti espressa su «presenza e puntualità» alle «attività formative per le quali sono disponibili le rilevazioni nell’ultimo triennio».
Infatti, la subordinazione dell’applicazione del criterio in questione alla condizione della «disponibilità» dei dati di rilevamento all’uopo necessari, prevista dalla lex specialis (v. allegato 1, p. 92, del bando), non può che essere intesa nel senso che tale condizione deve coesistere per tutte le attività formative svolte da tutti i candidati (o, nel caso che ciò sia impossibile, per un numero eguale di attività formative svolte dai singoli concorrenti, da individuare secondo un criterio oggettivo e imparziale), nel senso che, se manca la disponibilità di dati per alcune delle attività svolte (per le quali, in ipotesi, il relativo esito potrebbe essere anche negativo) o per alcuni dei candidati (per i quali, in ipotesi, il risultato potrebbe essere anche positivo), il criterio appare inapplicabile, pena la violazione del principio della par condicio.
In altri termini, per effetto dell’interpretazione delle previsioni del bando quale operata dalla commissione giudicatrice, l’esito del rilevamento della «soddisfazione degli studenti» è venuto ad essere condizionato da fattori contingenti e arbitrari, non giustificandosi razionalmente l’applicazione del criterio solo per alcune e non per altre delle attività formative svolte dai vari candidati, sfociando tale modus procedendi in una disomogeneità ed incompletezza di valutazione delle attività formative svolte dai candidati medesimi».
1.2. Con la prima sentenza di ottemperanza n. 3900/2018, la Sezione dichiarava la nullità degli atti della nuova Commissione adottati in sede di riedizione delle operazioni valutative con un esito sostanzialmente confermativo dell’originaria procedura annullata, rilevando testualmente: «L’ordine di rinnovazione dell’attività valutativa tramite un nuova Commissione, di cui al punto 8.3. della sentenza ottemperanda, si era dunque limitato ad escludere, dall’ambito della categoria «Attività didattica», l’elemento valutativo della «Soddisfazione degli studenti» e a disporre una rimodulazione dei parametri di giudizio nell’ambito della sola categoria «Attività didattica», al fine di informare l’attività valutativa a parametri oggettivi e non casuali o arbitrari.
Va, al riguardo, precisato che il riferimento, nel punto 8.2.1. della sentenza ottemperanda, al peso specifico attribuito ad un elemento valutativo nell’ambito della diversa categoria «Attività di ricerca e pubblicazioni» assolveva alla sola funzione di evidenziare la discrasia tra peso specifico attribuito all’elemento, di natura soggettiva e casuale, della «Soddisfazione degli studenti» inerente alla categoria «Attività didattica», e peso specifico attribuito a un criterio di [#OMISSIS#] più oggettiva inerente alla menzionata, diversa categoria «Attività di ricerca e pubblicazioni».
L’effetto della statuizione annullatoria era, in altri termini, limitato alla espunzione, dalla categoria «Attività didattica», dell’elemento della «Soddisfazione degli studenti», con la conseguenza, sul piano conformativo, della necessità di una rimodulazione degli elementi valutativi nell’ambito della sola categoria «Attività didattica» (massimo 25 punti), fermi restando i criteri e i punteggi previsti per le altre due categorie «Attività di ricerca e pubblicazioni» (massimo 65 punti) e «Attività istituzionali, organizzative e di servizio dell’Ateneo» (massimo 10 punti).
La nuova Commissione, in sede di ri-fissazione dei criteri di valutazione, avrebbe pertanto dovuto limitarsi a rimodulare i punteggi attribuibili nell’ambito della sola categoria «Attività didattica» – correttamente espungendo l’elemento «Soddisfazione degli studenti» –, ed a ‘spalmare’ il punteggio massimo di 25 punti attribuibili per tale categoria tra elementi valutativi a maggiore [#OMISSIS#] oggettiva (sotto tale profilo omogenei rispetto agli elementi oggettivi rientranti nelle altre categorie valutative).
La riformulazione, nel verbale n. 1 del 31 ottobre 2017, dei criteri valutativi anche in relazione alle categorie diverse da quella della «Attività didattica», e la ri-attribuzione, nei successivi verbali n. 2 del 28 novembre 2017 e n. 3 del 12 gennaio 2018, di nuovi punteggi anche in relazione a tali categorie valutative, costituiscono dunque atti posti in essere in violazione del dictum giudiziale, in quanto eccedenti dai limiti oggettivi delle statuizioni annullatorie e conformative della sentenza ottemperanda».
Pertanto, la prima sentenza di ottemperanza, previa declaratoria di nullità degli atti della nuova commissione per violazione del giudicato, disponeva che «[…] una nuova Commissione in diversa composizione dovrà procedere ad una nuova valutazione dei candidati, secondo i seguenti criteri:
– mantenere fermi i criteri stabiliti e i punteggi attribuiti dalla Commissione originaria per le categorie «Attività di ricerca e pubblicazioni» (massimo 65 punti) e «Attività istituzionali, organizzative e di servizio dell’Ateneo» (massimo 10 punti);
– stabilire e rimodulare nuovi criteri, di [#OMISSIS#] oggettiva e idonei a garantire la par condicio dei candidati, nell’ambito della sola categoria «Attività didattica» (massimo 25 punti), escludendo il criterio «Soddisfazione degli studenti» e avendo riguardo all’attività didattica relativa ai tre anni accademici precedenti il termine di presentazione della domanda della procedura comparativa in questione (2011/20122, 2012/2013, 2013/2014);
– procedere alla valutazione finale, totalizzando il punteggio in tal modo conseguito dai candidati nelle singole categorie».
1.3. Con la seconda sentenza di ottemperanza n. 516/2019, questa Sezione dichiarava la nullità, per contrasto col giudicato formatosi sulle due sentenze sub 1.1. e 1.2., degli atti adottati nel luglio 2018 dalla terza Commissione in diversa composizione, ancora sostanzialmente confermativi dell’originario esito concorsuale, statuendo testualmente: «In conclusione, per dare integrale ed esatta esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 2482 del 26 maggio 2017, così come disposto dalla sentenza n. 3900/2018 del Consiglio di Stato, occorre:
– ‘spalmare’ i 5 punti massimi attribuibili alla “soddisfazione degli studenti” come segue:
– 3,75 punti a “Volume e continuità delle attività didattiche”, per un totale di 18,75 massimi attribuibili,
– 1,25 punti a “Didattica integrativa e di servizio agli studenti”, per un totale di 6,25 massimi attribuibili;
– moltiplicare i punteggi originariamente attribuiti dalla prima Commissione a “Volume e continuità delle attività didattiche” e “Didattica integrativa e di servizio agli studenti” per un fattore pari a 1,25 (18,75/15 = 1,25; 6,25/5 = 1,25).
Al contrario, la terza Commissione ha posto in essere una doppia azione elusiva del giudicato:
La nuova Commissione ha definito nuovi e diversi criteri di ripartizione dei 25 punti complessivi tra i due elementi valutativi “Volume e continuità delle attività didattiche” e “Didattica integrativa e di servizio agli studenti”, senza curarsi di preservare il peso specifico originario dei due elementi valutativi nel concorrere a definire il punteggio dell’attività didattica. Con ciò, la Commissione ha, di fatto, rivalutato i Candidati secondo nuovi personali criteri e non ‘spalmato’ i punti della “Soddisfazione degli studenti” sui restanti elementi valutativi del criterio dell’Attività didattica.
La Commissione ha solo apparentemente distribuito sull’elemento valutativo “Volume e continuità delle attività didattiche” parte dei 5 punti da riassegnare, portando il punteggio massimo attribuibile da 15 a 17.
Invero, poiché i ricercatori sono tenuti a non superare le 120 ore annue di didattica frontale (in base alle linee d’indirizzo per la programmazione didattica), con la suddivisione di punteggi per fasce operata dalla terza commissione nessun candidato ricercatore potrebbe mai conseguire il punteggio massimo di 17 punti. In particolare, il punteggio massimo conseguibile da un ricercatore dipende dal corso erogatore degli insegnamenti per i quali ha assunto titolarità didattica, collocandosi tra i seguenti due valori limite:
– punteggio massimo di 12 punti per “Volume e continuità delle attività didattiche”, nel caso di insegnamenti tenuti unicamente in corsi di laurea (dove gli insegnamenti hanno un monte ore di didattica frontale multiplo di 10);
– punteggio massimo di 15 punti per “Volume e continuità delle attività didattiche”, nel caso di insegnamenti tenuti unicamente in corsi di laurea magistrale (dove gli Insegnamenti hanno un monte ore di didattica frontale multiplo di 8).
In tutti i casi, quindi, si realizza una situazione anomala: il punteggio massimo ottenibile per l’elemento valutativo “Volume e continuità delle attività didattiche”, dopo la ripartizione dei 5 punti da riassegnare, è uguale o addirittura inferiore al punteggio massimo conseguibile prima della ripartizione. In definitiva, la terza Commissione:
– ha attribuito 3 dei 5 punti da ‘spalmare’ al solo elemento valutativo “Didattica integrativa e di servizio agli studenti”, disperdendo i restanti 2 punti: la Commissione ha quindi alterato profondamente il rapporto tra i pesi specifici dei due elementi valutativi, a tutto vantaggio dei soli punteggi conseguiti per “Didattica integrativa e di servizio agli studenti”;
– ha creato una disparità di valutazione dei candidati, attribuendo i 15 punti originariamente previsti dalla prima Commissione per “Volume e continuità delle attività didattiche” ai soli candidati che abbiano assunto titolarità unicamente in corsi di laurea magistrale (controinteressati, Marzani e De [#OMISSIS#]).
A ciò consegue che il punteggio massimo teorico riconoscibile ai candidati è inferiore a 100 e assume un valore che dipende dal corso erogatore degli insegnamenti per i quali il candidato ha assunto la titolarità didattica. In particolare, per i ricercatori che abbiano assunto titolarità sia in corsi di laurea che in corsi di laurea magistrale, il punteggio massimo conseguibile si colloca tra i seguenti due valori limite:
– punteggio massimo complessivo di 95 punti ottenibile nel caso di insegnamenti tenuti unicamente in corsi di laurea (dove gli insegnamenti hanno un monte ore di didattica frontale multiplo di 10);
– punteggio massimo complessivo di 98 punti ottenibile nel caso di insegnamenti tenuti unicamente in corsi di laurea magistrale (dove gli Insegnamenti hanno un monte ore di didattica frontale multiplo di 8).
Ciò, oltre a eludere il calcolo del punteggio finale su base 100, connota come non confrontabili i risultati conseguiti dai candidati».
Con la sentenza n. 516/2019 la Sezione provvedeva dunque come segue:
– dichiarava la nullità del verbale n. 1 del 13 luglio 2018 e relativo allegato, del verbale n. 2 del 18 luglio 2018 ed i relativi allegati numeri 1 e 2 e del decreto rettorale n. 1216 del 24 agosto 2018;
– ordinava all’Università resistente di dare integrale ed esatta esecuzione alle sentenze n. 2482/2017 e n. 3900/2018, entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza (ovvero – se anteriore – dalla notificazione a cura della ricorrente);
– disponeva che una nuova Commissione in diversa composizione procedesse a una nuova valutazione dei candidati, secondo i criteri indicati in motivazione, eliminando le criticità evidenziate;
– per il caso di persistente inottemperanza oltre il termine sopra assegnato, si riservava di nominare un Commissario ad acta, affinché, in luogo e vece dell’inadempiente amministrazione, adotti i provvedimenti necessari in conformità alle statuizioni della presente sentenza e delle sentenze ottemperande.
1.4. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l’istante deduce che:
– la sentenza n. 51672019 è stata notificata all’Università resistente il 21 gennaio 2019, sicché il termine assegnato per la rivalutazione dei candidati è maturato il 20 marzo 2019;
– le due Commissioni nominate in esecuzione della sentenza n. 516/2019 si sono dimesse integralmente, per cui è stato «posto in essere un atteggiamento inequivocabile di resistenza alla esecuzione del dictum del Consiglio di Stato», con la conseguenza che sussistono «i presupposti per una pronuncia diretta del Giudice Amministrativo in vece dell’Amministrazione» (v. così, testualmente, il ricorso per ottemperanza);
– la sentenza n. 516/2019 contiene un accertamento conformativo, talché «l’attività dell’Amministrazione è vincolata al contenuto della sentenza non residuando ulteriori margini di discrezionalità» (ibid.).
La ricorrente chiede pertanto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera a), cod. proc. amm., l’emanazione di una sentenza «che tenga luogo del provvedimento dell’Università e dunque disponga la chiamata diretta ai sensi dell’art. 2, comma 6, legge 240/2010 e del regolamento didattico di Ateneo, della dott.ssa Ing. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nel settore concorsuale 08/B2 Scienza delle Costruzioni – SSD ICAR/08 – Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali dell’Università di Bologna, indetta con Decreto rettorale n. 285 del 0.4.04.2014» (ibid.)
2. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti (Università degli studi di Bologna e M.i.u.r.) con comparsa di stile, resistendo.
Non si sono, invece, costituiti in giudizio i controinteressati de [#OMISSIS#] e Marzani.
3. All’udienza camerale del 23 gennaio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Occorre premettere, in linea preliminare di [#OMISSIS#], che:
– la sentenza n. 516/2019 è, ormai, passata in giudicato in seguito alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione proposto avverso tale sentenza dall’odierno controinteressato de [#OMISSIS#], intervenuta con la sentenza n. 1197 del 17 febbraio 2020 pronunciata in esito all’udienza pubblica svoltasi il 23 gennaio 2020 parallelamente alla camera di consiglio di trattazione del presente ricorso per ottemperanza;
– irrilevante ai fini del presente giudizio è l’indizione, in data 20 maggio 2019, di un concorso identico a quello per cui è causa, trattandosi di circostanza inidonea a incidere sulla persistenza dell’interesse della ricorrente alla decisione della presente controversia.
– il Ministero evocato in giudizio è privo di legittimazione passiva, rientrando lo svolgimento della procedura valutativa in oggetto nell’ambito esclusivo delle attribuzioni dell’Università resistente.
5. Nel merito, il ricorso per ottemperanza va accolto nei sensi e nei limiti di cui appresso.
Per un verso, deve affermarsi l’inottemperanza dell’Università al dictum giudiziale, essendo stati adottati una serie di decreti rettorali di nomina di nuove commissioni, alle quali è stato tuttavia assegnato un termine irragionevolmente breve (di soli quindici giorni) che ha determinato la dimissione di numerosi commissari proprio per la brevità dei termini loro concessi, ed avendo altri commissari dichiarato di non accettare l’incarico, in quanto non consono al ruolo discrezionale e valutativo di commissario, poiché avrebbero dovuto svolgere un mero calcolo matematico (v., al riguardo, la copiosa documentazione prodotta dalla ricorrente). Con ciò, il dictum giudiziale allo stato non risulta ancora attuato, con la conseguente indubbia persistenza di una situazione di inottemperanza imputabile all’Università resistente.
Per altro verso, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il giudicato formatosi sulla sentenza n. 516/2019 (di ottemperanza alla sentenza cognitoria n. 2482/2017 e alla seconda sentenza di ottemperanza n. 3900/2018) non ha affatto esaurito ogni residuo spazio della discrezionalità tecnica riservata alla nuova Commissione e ridotto le relative valutazioni a mere operazioni matematiche di calcolo, in quanto il dictum della sentenza ottemperanda – laddove ha disposto di ‘spalmare’ i 5 punti massimi relativi al criterio “Soddisfazione degli studenti”, di attribuire, nell’ambito della categoria “Attività didattica”, 3,75 punti al parametro “Volume e continuità delle attività didattiche” per un totale di 18,75 massimi assegnabili e 1,25 punti al parametro “Didattica integrativa e di servizio agli studenti” per un totale di 6,25 massimi attribuibili, e di moltiplicare pertanto i punteggi attribuiti (rectius: attribuibili) alle voci “Volume e continuità delle attività didattiche” e “Didattica integrativa e di servizio agli studenti” per un fattore pari a 1,25 (18,75/15 = 1,25; 6,25/5 = 1,25) –, vincola la Commissione soltanto in ordine alla distribuzione dei punteggi relative alle voci quali sopra riparametrate, ma non anche sull’an e sul quantum dei punteggi da attribuire in concreto ai singoli candidati nell’ambito delle voci “Volume e continuità delle attività didattiche” e “Didattica integrativa e di servizio agli studenti”, in sede di riedizione del giudizio valutativo. Infatti, sulla base di un’interpretazione sistematica delle sentenze ottemperande deve pervenirsi alla conclusione che la riparametrazione dei criteri valutativi nell’ambito della categoria “attività didattica” non può che comportare una rinnovata valutazione dei candidati in applicazione dei criteri rideterminati nelle sentenze ottemperande.
Alla luce del sopra chiarito effetto conformativo delle sentenze ottemperande e del margine di discrezionalità tecnica lasciato ‘aperto’ dalle sentenze ottemperande, ivi compresa la sentenza n. 516/2020, s’impone l’assegnazione, all’Università degli studi di Bologna, di un nuovo termine di 50 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza (ovvero, se anteriore, dalla notificazione a cura della ricorrente), per la nomina della nuova commissione e per la riedizione del giudizio valutativo secondo i criteri sopra indicati.
In caso di persistente inottemperanza (ossia, in caso di mancata definizione della procedura valutativa entro il termine sopra indicato), viene sin d’ora nominato quale Commissario ad acta il Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca presso il Ministero dell’Università e della Ricerca, o funzionario dallo stesso delegato, affinché provveda in sostituzione dell’Università all’attuazione integrale del giudicato ottemperando secondo i criteri sopra indicati.
6. In applicazione dei criteri della causalità e della soccombenza, vanno poste a carico dell’Università degli studi di Bologna le spese del presente giudizio, come liquidate nella parte dispositiva, mentre si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese di causa compensate nei rapporti con il Ministero resistente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto (ricorso n. 3558 del 2019), lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, ordinando l’ottemperanza secondo le modalità ivi stabilite; condanna l’Università degli studi di Bologna a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge, dichiarandole compensate nei rapporti con il Ministero resistente.
Si comunichi alle parti e al Commissario ad acta, a cura della Segreteria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Giordano [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 16/03/2020