È illegittima la disposizioni con cui si neghi di permanere nella qualità di coordinatore di un’unità operativa di ricerca e di coordinatore nazionale PRIN all’interessato che venga collocato in pensione nell’anno successivo – o negli anni successivi – a quello indicato come motivo di esclusione dal bando. Pertanto, lo stesso manterrà tali qualifiche fino al completamento del programma, nonostante il sopravvenuto collocamento a riposo, potendo altresì utilizzare le attrezzature universitarie necessarie per l’espletamento dell’incarico.
Il rilievo attribuito dal bando al collocamento a riposo quale causa di esclusione soggettiva soltanto ove destinato a verificarsi entro una certa data denota, viceversa, una scelta nel senso dell’irrilevanza di tale collocamento a riposo se sopravvenuto successivamente, ossia in una fase in cui il progetto sia stato già avviato e sia altresì pervenuto ad un discreto stato di avanzamento.
Il vice responsabile di una delle unità operative coinvolte nel PRIN può essere chiamato a sostituire il responsabile collocato in quiescenza, senza che ciò significhi che vada automaticamente ad assumere il ruolo di responsabile nazionale dell’intero progetto.