Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l’azienda sanitaria, poiché l’art. 5, secondo comma, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l’università da quello instaurato dagli stessi con l’azienda ospedaliera (anche qualora quest’ultima non si sia ancora trasformata in azienda ospedaliero- universitaria) e dispone che, sia per l’esercizio dell’attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda, determinandosi, perciò, l’operatività del principio generale di cui all’art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti delservizio sanitario nazionale.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 7 maggio 2020, n. 8633
Università e Servizio Sanitario Nazionale-Attività assistenziale-Riparto di giurisdizione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –
Dott. MANNA [#OMISSIS#] – Presidente di Sez. –
Dott. D’[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – rel. Consigliere –
Dott. SAMBITO [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – Consigliere –
Dott. ORICCHIO [#OMISSIS#] – Consigliere –
Dott. GIUSTI [#OMISSIS#] – Consigliere –
Dott. SCRIMA [#OMISSIS#] – Consigliere –
Dott. VINCENTI [#OMISSIS#] – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8760-2019 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA, SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, con ordinanza n. 154/2019 depositata il 4/02/2019 nella causa tra:
Z.R.;
– ricorrente non costituitosi in questa fase –
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– resistente –
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/01/2020 dal Consigliere Dott. [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#];
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale [#OMISSIS#] VISONA’, il quale conclude per sentir dichiarare la giurisdizione del Giudice Ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Messina ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda proposta dal prof. Z.R., dipendente dell’Università di Messina, volta ad ottenere il pagamento da parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico dell’indennità perequativa tra il trattamento economico universitario e il trattamento economico ospedaliero per il periodo 1/10/2003-30/6/2009, in relazione all’attività assistenziale da lui prestata nell’ambito del rapporto lavorativo con l’Azienda Ospedaliera.
Riassunto il giudizio davanti al TAR, quest’ultimo ha sollevato d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite,ritenendo sussistere la giurisdizione del giudice ordinario.
2. Si è costituita l’Università degli studi di Messina ed il Procuratore generale ha concluso per il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
4. La questione è stata già esaminata e risolta da queste Sezioni Unite che hanno affermato che “Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l’azienda sanitaria, poichè il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 2, distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l’università da quello instaurato dagli stessi con l’azienda ospedaliera (anche qualora quest’ultima non si sia ancora trasformata in azienda ospedaliero-universitaria) e dispone che, sia per l’esercizio dell’attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda, determinandosi, perciò, l’operatività del principio generale di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale” (cfr SU n. 10406/2013, n. 7503/2012).
5. Queste Sezioni Unite ribadiscono detti principi cui intendono dare continuità. Le spese della presente procedura saranno liquidate nel giudizio di merito.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Spese al merito.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2020