TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 18 maggio 2020, n. 5256

Studenti universitari-Accesso corsi a numero chiuso- Principi Adunanza Plenaria 28 gennaio 2015, n. 1

Data Documento: 2020-05-20
Area: Giurisprudenza
Massima

Il Collegio sottolinea che: 
a) l’art.4 del d.m. 120/2016 prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinchè la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri; 
b) in tale contesto, quindi, stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all’interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto; 
c) in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo; 
d) in sostanza se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità.

Contenuto sentenza

N. 05256/2020 REG.PROV.COLL.
N. 08161/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8161 del 2019 proposto dal dottor Giovanni Troise rappresentato e difeso dal prof. avv. Angelo [#OMISSIS#] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;
nei confronti
Dott. [#OMISSIS#] Carotti non costituito in giudizio; 
per l’annullamento:
– del giudizio collegiale espresso dalla competente Commissione, pubblicato sul sito web del MIUR, che ha ritenuto di non abilitare il ricorrente come Professore di II fascia per il settore concorsuale 06/E1 “Chirurgia Cardio-Toracico-Vascolare”;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, così come indicati nell’epigrafe del proposto gravame.
isto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero; 
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 12.5.2020, tenutasi secondo le modalità di cui all’art.84 del D.L. n.18/2020, il relatore dottor [#OMISSIS#] Sapone;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame è stato impugnato il giudizio con cui unanimamente la competente Commissione ha ritenuto di non abilitare il dottor Giovanni Troise come professore di Il fascia per il settore concorsuale 06/E1 “Chirurgia Cardio-Toracico-Vascolare”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza: 
1) Illegittimità del giudizio per illegittimità derivata dal DPR n.95/2016 e dal DM n.120/2016 e dal Decreto Direttoriale n.1052/2018 per violazione e falsa applicazione della L. n.240/2010. Macroscopici vizi di eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche. Illegittimità del giudizio derivata dall’illegittimità dei decreti di nomina dei provvedimenti di formazione delle liste dei Commissari sorteggiabili e delle procedure di sorteggio;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt.3, 5, comma 2, 6 del DM n.120/2016. Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione per i candidati di seconda fascia, settore concorsuale 06/E1, individuati con verbale n.1 del 16.11.2018. Violazione e falsa applicazione dell’art.3 della L. n.241/1990. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza, erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Sviamento di potere. Ingiustizia manifesta;
3) Violazione e falsa applicazione dell’art.16, comma 3, lett. A) della L n.240/2010. Violazione e falsa applicazione degli artt.3, 4 e 7 del DM n.120/2016. Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione per i candidati di seconda fascia, settore concorsuale 06/E1, individuati con il verbale n.1 del 16.11.2018. Violazione e falsa applicazione dell’art.3 della L. n.241/1990. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza; erronea valutazione dei fatti e contraddittorietà; carenza di istruttoria, e difetto di motivazione. Sviamento di potere. Ingiustizia manifesta.
Si è costituito l’intimato Ministero contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla pubblica udienza del 12 maggio 2020 il gravame è stato assunto in decisione.
In punto di fatto deve essere rilevato che il contestato giudizio di inidoneità, dopo aver dato atto che il dottor Troise aveva raggiunto tutti e tre i valori soglia previsti dal DM n.602/2016 per gli indicatori bibliometrici nella produzione scientifica globale ma risultava in possesso solo di 2 titoli tra quelli individuati dalla Commissione, ha ritenuto con voto unanime che “ La produzione scientifica è caratterizzata quasi esclusivamente da lavori largamente cooperativi, multicentrici, spesso retrospettivi. L’apporto individuale del candidato è definibile in 9 pubblicazioni, risultando primo autore in 3 pubblicazioni e come ultimo autore in altre 6. Il candidato presenta due principali linee di interesse di ricerca (cuore battente e valvole suturless). Le pubblicazioni per quanto coerenti solo con alcune tematiche del settore concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti, non possono tuttavia essere complessivamente valutate di buona qualità e non mostrano un grado di originalità, non paiono quindi di essere tali da contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca. Alla luce delle valutazioni di cui sopra, si ritiene che il candidato essendo in possesso di solo 2 titoli tra quelli individuati e definiti dalla Commissione nella prima seduta ai sensi dell’art.8, comma 1, del DPR n.95/2016, non presenti inoltre pubblicazioni tali da dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama nazionale della ricerca- Conseguentemente la commissione ritiene all’unanimità che il candidato non possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di seconda fascia”. 
Il Collegio osserva che la normativa disciplinante la controversia in trattazione è costituita dagli art.4 e 7 del DM n.120/2016; più in particolare: 
I) l’art.7 stabilisce che:
“1. La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualita’ «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B. (Si intende per pubblicazione di qualita’ elevata una pubblicazione che, per il livello di originalita’ e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o e’ presumibile che consegua un impatto significativo nella comunita’ scientifica di riferimento a livello anche internazionale); 
II) l’art.4 a sua volta prevede che: 1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; 
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualita’ della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo; 
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita’ del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonche’ la continuita’ della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
In tale quadro normativo in primis è fondamentale sottolineare che l’abilitazione scientifica debba essere riconosciuta al candidato che sia in possesso dei tre requisiti autonomi di cui all’art.7.
Per quanto concerne, le pubblicazioni presentate, in relazione alle quali statisticamente si innerva la stragrande maggioranza delle controversie in materia, il Collegio sottolinea che: 
a) l’art.4 prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinchè la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri; 
b) in tale contesto, quindi, stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all’interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto; 
c) in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo; 
d) in sostanza se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità.
Ciò doverosamente premesso, il Collegio osserva che parte ricorrente ha formulato due ordini di censure; più precisamente con le doglianze rubricate al punto 1) ha prospettato l’illegittima composizione della Commissione esaminatrice per la non correttezza delle attestazioni prodotte delle Università per dimostrare la sussistenza di una positiva valutazione dei Commissari, così come prescritto dalla normativa di rango primario ivi richiamata, mentre con le censure rubricate ai punti nn.2) e 3) ha contestato la legittimità del giudizio negativo formulato dal suddetto organo sia con riferimento al mancato possesso del richiesto numero minimo di tre titoli sia con riferimento all’asserita mancanza di originalità delle pubblicazioni presentate.
In tale contesto la Sezione intende conformarsi a quanto affermato con la recente sentenza n.3988/2019, la quale ha evidenziato che “la Sezione deve stabilire l’ordine di esame dei sintetizzati motivi, poiché essi non appaiono satisfattivi della situazione giuridica della dott.ssa Bitetto al medesimo grado, stante la portata dirompente dei primi due, il cui positivo esito importerebbe la caducazione integrale della procedura idoneativa impugnata, là dove il terzo si rivela all’evidenza maggiormente satisfattivo, determinando il suo favorevole scrutinio la sottoposizione a nuova valutazione, preservando l’intero impalco procedurale e il residuo operato valutazionale.
Né la ricorrente offre precise indicazioni al riguardo, non avendo formulato un ordine di graduazione delle doglianze, come del resto dal difensore rappresentato nel corso della discussione di odierna pubblica Udienza. Giova pertanto svolgere una breve disamina del panorama giurisprudenziale formatasi in subiecta materia e in dell’orientamento che si prospetta, ad avviso del Collegio, maggiormente persuasivo nell’ottica del perseguimento e della massimizzazione dell’interesse, alla tutela del bene della vita, di cui è more solito portatore il ricorrente.
I. Sull’ordine di esame dei motivi nel processo amministrativo.
3.1. Qualche anno addietro la giurisprudenza si era attestata sull’opzione secondo la quale il Giudice amministrativo, in caso di omessa graduazione dei motivi di ricorso, dovesse decidere prioritariamente quelli evidenzianti le illegittimità più radicali (T.A.R. Basilicata, 17/4/2013, n. 186; T.A.R. Umbria, 4/3/2013, n. 146; T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, 6/12/2012, n. 2063; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 28.1.2012,n.933) affermando che “il giudice adito deve procedere, nell’ordine logico, preliminarmente all’esame di quei motivi che evidenziano in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento impugnato. Nella specie, in presenza di censure che involgono la legittimità della intera procedura ovvero della sua stessa fase di avvio (“in primis”, quella inerente la stessa composizione della commissione di gara), si impone – appunto sul piano logico – l’esame prioritario di dette censure” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 28.1.2012, n.933 cit.).
Nel solco di tale orientamento si è altresì precisato che si debba seguire un “criterio di carattere cronologico-seguenziale”, ovvero riferito “al momento in cui il vizio in essi dedotto si è verificato, all’interno della procedura di gara in contestazione” (Cons. di Stato, Sez.V, 24 ottobre 2013 n. 5155), “pur rientrando nel potere del giudice amministrativo, in ragione del particolare oggetto del giudizio impugnatorio legato all’esercizio della funzione pubblica, decidere l’ordine di trattazione delle censure sulla base della loro consistenza oggettiva e del rapporto fra le stesse esistente sul piano logico-giuridico, non alterabile dalla semplice richiesta dell’interessato; in particolare […] il giudice deve procedere all’esame dei motivi di censura nell’ordine logico segnato da quelli che evidenziano in astratto una più radicale illegittimità del provvedimento, senza che il ricorrente possa di contro pretendere l’esame in via prioritaria della censura preordinata all’aggiudicazione e, solo in caso di mancato accoglimento, del motivo di illegittimità riguardante l’intera procedura” (Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2012 n. 82).
3.2. In tempi più recenti si è sottolineata, invece, la necessità di accordare preferenza di scrutinio ai motivi il cui accoglimento massimizza l’interesse del ricorrente, statuendosi che “Nel processo amministrativo l’eventuale assorbimento dei motivi disposto dal giudice amministrativo non può prescindere dalla fondamentale necessità che la soluzione prescelta, anche in mancanza di espressa graduazione dei motivi, deve essere quella che meglio soddisfa l’interesse del ricorrente, perché la discrezionalità del giudice di organizzare le priorità nell’esame della materia del contendere secondo un determinato ordine logico resta pur sempre correlata all’interesse di cui la parte ricorrente chiede tutela” (Consiglio di Stato, Sez. V, 28/9/2015, n. 4513; in tal senso anche T.A.R. Puglia – Bari, Sez. III, 1/8/2013, n. 1223).
3.3. Ritiene la Sezione di dover aderire al rassegnato ultimo indirizzo giurisprudenziale considerando che nella sempre attuale tensione che attraversa il Giudice amministrativo allorché sia al cospetto di patologie procedimentali e, a cascata, provvedimentali che minino i capisaldi di un procedimento amministrativo e vizi circoscritti, invece, ad uno specifico segmento di esso ed atti ad incidere più immediatamente la singola situazione soggettiva più direttamente coinvolta, la naturale, quasi istintiva propensione verso la realizzazione della legittimità oggettiva dell’azione amministrativa, che oltretutto si riannoda direttamente ai canoni informatori dell’agere pubblico dell’imparzialità e del buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, deve arretrare a fronte della doverosa considerazione della natura personalistica del processo amministrativo, che è alimentato e sospinto dall’indefettibile motore costituito dall’interesse a ricorrere portato dal ricorrente e che ha connotazioni indubitevolmente individualistiche. Tanto che questi, per restare nella metafora, è sempre titolato, finanche all’atto dell’“apertura del dibattimento” ovverosia alla chiamata preliminare della causa, a spegnere quel motore, facendo così bloccare irreversibilmente la macchina processuale; com’è comprovato dalle, talora frequenti, dichiarazioni di sopravvenuta carenza di interesse formalizzate nell’imminenza dell’Udienza di trattazione del merito e sovente durante la stessa chiamata preliminare, in guisa da spogliare il Giudice di ogni potestà decisionale.”
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il Collegio procederà ad esaminare per prime le doglianze con cui è stato contestato il giudizio negativo formulato dalla Commissione. 
Relativamente al mancato possesso dei tre titoli la Commissione, ha riconosciuto il possesso di soli due titoli negando il possesso degli altri titoli presentati dal dottor Troise sul presupposto stereotipato, apodittico e in alcun modo argomentato, che dopo attenta analisi della documentazione il candidato non soddisfaceva i criteri previsti dalla specifica categoria dei titoli.
E’ palese il difetto di motivazione di tale giudizio che non consente al Collegio di individuare le ragioni poste a base dei dinieghi de quibus, avuto presente altresì, che per quanto riguarda due categorie di titoli (Investigator di studi e ricerche a carattere nazionale e internazionale) e (Fellowship di almeno sei mesi accompagnata da evidenti risultati di ricerca) il ricorrente ha analiticamente dimostrato di aver presentato titoli che potevano soddisfare i criteri previsti dalla stessa commissione, per cui, conseguentemente, il mancato riconoscimento degli stessi imponeva da parte della Commissione una motivazione stringente ed argomentata.
Identica illegittimità è individuabile nell’operato della Commissione per quanto riguarda la valutazione delle pubblicazioni, atteso che il suddetto organo, dopo aver dato che atto che il ricorrente risultava primo autore in soltanto n.3 pubblicazioni ed ultimo autore in n.6 pubblicazioni che risultavano coerenti solo con alcune tematiche del settore concorsuale, senza tuttavia attribuire a tali elementi alcun valore ostativo nell’ambito del contestato giudizio negativo, ha affermato, del tutto immotivatamente che le pubblicazioni non potevano essere complessivamente considerate di buona qualità e non mostravano un grado di originalità.
Ciò premesso, i motivi di doglianza rubricati ai nn.2) e 3) sono suscettibili di favorevole esame, con conseguente accoglimento del proposto gravame, con assorbimento dell’altra doglianza formulata, e con obbligo del resistente Ministero di far effettuare una nuova valutazione da parte di una diversa commissione entro 60 gg dalla notificazione della presente sentenza.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, definitivamente pronunciando sul ricorso n.8161 del 2019, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna il resistente Ministero al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 (Euro duemila0)
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Profili, Referendario
Pubblicato il 18/05/2020

IL SEGRETARIO