In caso di provvedimento di rigetto della richiesta di trattenimento in servizio per un biennio oltre il periodo di età pensionabile, non può ritenersi sufficiente una motivazione che faccia esclusivamente riferimento alle ragioni finanziarie del diniego. L’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241 pone a carico dell’amministrazione un obbligo generale di motivazione dei suoi atti, il quale non può venire meno allorché la p.a. faccia uso dei propri poteri discrezionali. Anzi, tutte le volte in cui il potere discrezionale viene usato per restringere o negare l’ampliamento della sfera giuridica del privato, deve consentirsi a quest’ultimo di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2015, n. 239 DA SISTEMARE
rigetto richiesta di trattenimento in servizio per un biennio oltre il periodo di età pensionabile
Data Documento: 2015-01-22
Area:
Giurisprudenza
Massima