TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 27 maggio 2020, n. 947

Studenti universitari-Accesso all'università-Diploma di massofisioterapista

Data Documento: 2020-05-27
Area: Giurisprudenza
Massima

L’individuazione del dies a quo dell’impugnativa degli esiti della procedura de qua richiede, infatti, il necessario bilanciamento tra l’interesse alla rapida definizione del giudizio (e, dunque, alla stabilizzazione degli effetti della procedura) e quello al corretto svolgimento del diritto di difesa.
 

Contenuto sentenza

N. 00947/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02575/2017 REG.RIC.
N. 01330/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2575 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
A.I.FI. – Associazione Italiana Fisioterapisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Milano, Piazzale Cadorna, 4; 
contro
Università degli Studi di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; 
sul ricorso numero di registro generale 1330 del 2019, proposto da 
A.I.FI. – Associazione Italiana Fisioterapisti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Piazzale Cadorna, 4; 
contro
Università degli Studi di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; 
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
[#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
1) quanto al ricorso n. 2575 del 2017:
1.1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 
– del provvedimento, i cui estremi non sono noti, con il quale l’Università di Pavia ha adottato le “Regole per l’ammissione ad anni successivi al primo dei corsi di laurea dell’area sanitaria A.A. 2017-2018”, nella parte intitolata “Ammissione anni successivi a fisioterapia per coloro che sono in possesso della qualifica professionale di massofisioterapista o della laurea in fisioterapia conseguita presso atenei esteri legalmente riconosciuti”, nonché, di tutti gli atti allo stesso connessi presupposti o conseguenti e, in particolare, della nota prot. 69491, in data 6.9.2017, indirizzata dal Direttore generale dell’Università al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
1.2) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati il 13/11/2018:
– del provvedimento dell’Università degli Studi di Pavia del 26 luglio 2018, successivamente pubblicato sul sito istituzionale dell’Università in data allo stato non conosciuta, avente ad oggetto “Corsi di laurea delle professioni sanitarie. Bando per l’ammissione ad anni successivi al primo anno accademico 2018/2019”, nella parte intitolata “Ammissione anni successivi a fisioterapia per coloro che sono in possesso della qualifica professionale di massofisioterapista o della laurea in fisioterapia conseguita presso atenei esteri legalmente riconosciuti”, nonché di tutti gli atti allo stesso connessi presupposti o conseguenti ed allo stato non conosciuti;
2) quanto al ricorso n. 1330 del 2019:
– dei provvedimenti di ammissione, immatricolazione e iscrizione al Corso di laurea in Fisioterapia, citati ma non allegati nella nota dell’Università di Pavia ricevuta il 26 marzo 2019, i cui estremi non sono noti;
– del “Verbale di valutazione carriere presentate da parte dei candidati in possesso del titolo di Massofisioterapista e laurea in Fisioterapia conseguita all’estero” del 24 e 25 ottobre 2017;
– del Decreto n. 1826/2017, del 24 luglio 2017, avente ad oggetto “Corso di laurea in Fisioterapia – Integrazione criteri di ammissione per iscrizione ad anni successivi al primo di Massofisioterapisti e Lauree presso Atenei esteri”;
– della “Graduatoria anni successivi al primo a.a. 2017/2018. II anno”, riguardante il Corso di laurea in Fisioterapia;
– di ogni altro atto e/o provvedimento ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale ed allo stato non conosciuti.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Pavia in entrambi i giudizi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nell’udienza tenutasi il giorno 19 maggio 2020, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6 del decreto-legge 17.03.2020 n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24.04.2020 n. 27, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato tra il 19.10.2017 e il 6.11.2017 e depositato il 16.11.2017 (allibrato al n. 2575/2017 r.g.), l’Associazione Italiana Fisioterapisti (A.I.FI.) ha impugnato le regole, pubblicate sul sito internet dell’Università di Pavia e relative all’ammissione, per l’anno accademico (a.a.) 2017/2018, ad anni successivi al primo dei corsi di laurea dell’area sanitaria.
L’impugnazione riguarda, in particolare, le regole disciplinanti l’ammissione ad «anni successivi a Fisioterapia per coloro che sono in possesso della qualifica professionale di massofisioterapista», ai quali, «in presenza di posti disponibili sul contingente nell’anno di ammissione determinato sulla base del percorso formativo pregresso, è consentito l’accesso al corso di laurea in Fisioterapia senza obbligo di sostenere il test di ammissione» (cfr. il Bando di ammissione 2017, allegato da parte ricorrente sub documento n. 1).
La decisione sarebbe motivata con riferimento ad una “giurisprudenza sfavorevole adottata dal TAR Lombardia nei confronti dell’Ateneo” e alla necessità di prevenire ulteriori provvedimenti sfavorevoli (cfr. la nota dell’Università del 6.09.2017, allegata da parte ricorrente sub n. 2).
2) I motivi di ricorso sono tre, come di seguito rubricati.
2.1) Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1 e dell’art. 4, della legge n. 264 del 1999, l’eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, particolarmente sotto i profili del difetto di istruttoria e del difetto di motivazione, del travisamento, dell’irragionevolezza.
2.2) Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 147 del decreto legge n. 262 del 2006, convertito con legge n. 286 del 2006, come modificato dall’art. 14, comma 1, della legge n. 240 del 2010, nonché, la violazione del Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei crediti universitari, la violazione e contraddittorietà rispetto a precedenti determinazioni e in particolare alle norme di qualità interne all’Università. 
2.3) Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del d.M. 27 luglio 2000, dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e dell’art. 4 della legge n. 42 del 1999; la violazione e falsa applicazione dell’art. 4-quater del decreto legge n. 250 del 2005, convertito in legge n. 27 del 2006, del d.M. Salute 29 marzo 2001, degli artt. 1 e 2 della legge n. 43 del 2006; la violazione e falsa applicazione dell’Accordo Stato Regioni del 26 febbraio 2011, recepito con il DPCM 26 luglio 2011; l’eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, disparità di trattamento.
3) Si è costituita l’Università di Pavia, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e sollevando eccezioni.
4) Con motivi aggiunti notificati il 30/10/2018 e depositati il 13/11/2018, l’A.I.FI. ha esteso l’impugnazione al provvedimento dell’Università degli Studi di Pavia del 26 luglio 2018, successivamente pubblicato sul sito istituzionale dell’Università, avente ad oggetto regole analoghe a quelle impugnate col ricorso introduttivo, ma valevoli per l’a.a. 2018/2019 (cfr. il Bando di ammissione 2018, allegato da parte ricorrente ai motivi aggiunti, sub documento n. 1).
4.1) I tre motivi sono rubricati come quelli del ricorso introduttivo.
5) Con domanda di misura cautelare notificata e depositata il 13/11/2018 l’A.I.FI., dopo avere richiamato il principio di diritto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 16, del 9 novembre 2018, ha chiesto la sospensione degli atti impugnati. 
6) Con ordinanza n. 1754, del 13.12.2018, la Sezione ha respinto la formulata domanda cautelare, ritenendola «sprovvista del prescritto periculum in mora, in quanto i termini fissati per le ammissioni dagli atti impugnati sono ormai scaduti, escludendo così che vi sia una esigenza attuale di disporne “l’immediato blocco” (cfr. istanza cautelare in atti), e senza considerare, in aggiunta, che dagli atti impugnati non sembra affatto emergere la presenza di posti disponibili, ai fini delle ammissioni di cui trattasi».
7) In data 17.07.2019 l’esponente ha depositato la risposta dell’Università all’istanza di accesso dalla stessa Associazione avanzata il 6.02.2019, per conoscere «se codesto Ateneo abbia dato esecuzione alle predette previsioni regolamentari per gli anni accademici in esame (2017/18 e 2018/19) iscrivendo massofisioterapisti…» (cfr. l’istanza di accesso dell’A.I.FI. depositata il 17.7.2019). 
Si legge, nella risposta dell’Ateneo (depositata sempre da parte ricorrente il 17/7/2019), che:
«…lo scrivente Ateneo nell’anno accademico 2016/2017 ha immatricolato al corso di laurea in Fisioterapia due richiedenti con titolo di studio in Massofisioterapia in ottemperanza a due sentenze del TAR Lombardia. Le sentenze di cui trattasi, oltre ad imporre l’immatricolazione dei due ricorrenti al terzo anno di corso indipendentemente dalle attività didattiche convalidabili, hanno condannato l’Università di Pavia all’onere del pagamento delle spese legali. L’ammissione diretta al terzo anno del corso di laurea in Fisioterapia di richiedenti con titolo di Massofisioterapisti, pertanto, non ha rappresentato una scelta dello scrivente Ateneo quanto piuttosto un obbligo al quale adempiere determinando, altresì, la necessità di modificare le proprie regole di ammissione per evitare ulteriori e onerose soccombenze future. 
Nell’anno accademico 2017/2018, in assenza di normativa o linee guida che tutelassero l’Ateneo in caso di ricorsi, il Consiglio Didattico del corso di laurea in Fisioterapia ha deliberato delle regole di ammissione che, nel rispetto della numerosità del contingente per ciascun anno di corso, regolassero l’immatricolazione sui pochi posti disponibili subordinandola a specifici requisiti d’accesso e graduatoria finale. Nel rispetto delle regole richiamate, nell’a.a. 2017/2018 sono stati immatricolati due candidati in possesso del titolo di Massofisioterapista. 
Nell’anno accademico 2018/2019, il Consiglio Didattico ha deliberato requisiti di ammissione ancora più puntuali, richiedendo ai candidati di sottostare alle stesse regole di sbarramento per l’iscrizione ad anni successivi applicate agli studenti del corso di laurea in Fisioterapia. Ciò ha comportato che nessuno dei candidati con titolo di Massofisioterapista avesse i requisiti previsti dal bando di accesso e, pertanto, per il corrente anno accademico non vi sono state ammissioni di massofisioterapisti sebbene vi sia stata richiesta da parte di 20 candidati».
Con successiva nota, in risposta ad ulteriore istanza dell’Associazione volta a conoscere i nominativi dei due studenti iscritti nell’a.a. 2017/2018, l’Università ha comunicato i dati relativi agli stessi.
8) Con ricorso notificato tra il 27/5/2019 e il 12/08/2019 e depositato il 21/6/2019 (allibrato al n. 1330/2019 r.g.) l’A.I.FI. ha impugnato i provvedimenti di ammissione al Corso di laurea in Fisioterapia dei due studenti, -OMISSIS- e -OMISSIS-, con la graduatoria e il verbale, del 24 e 25 ottobre 2017, di valutazione delle carriere dei candidati in possesso del titolo di Massofisioterapista.
9) I motivi dedotti sono due.
9.1) Con il primo si lamenta l’invalidità degli atti impugnati in via derivata, siccome promanante da quella del bando 2017, impugnato con il ricorso introduttivo n. 2575/2017 r.g.
9.2) Con il secondo motivo si deduce la violazione della normativa di riferimento, così come interpretata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 4, della legge n. 264 del 1999; la violazione e falsa applicazione del d.M. 27 luglio 2000, dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e dell’art. 4 della legge n. 42 del 1999; la violazione e falsa applicazione dell’art. 4-quater del decreto legge n. 250 del 2005, convertito in legge n. 27 del 2006, del d.M. Salute 29 marzo 2001, degli artt. 1 e 2 della legge n. 43 del 2006; la violazione e falsa applicazione dell’accordo Stato Regioni del 26 febbraio 2011, recepito con il d.P.C.M. 26 luglio 2011; la violazione dell’art. 1 della legge 21 aprile 2011, n. 63.
10) Si è costituita l’Università di Pavia, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e sollevando eccezioni.
11) Con ordinanza n. 1587, dell’11.07.2019, è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti del controinteressato [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#].
12) Con ordinanza n. 1267, del 30.09.2019, è stata fissata per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 19.05.2020.
13) A seguire, nel ricorso n. 2575/2017 r.g., con ordinanza n. 2066, del 01.10.2019, la Sezione:
– «Considerato che, con memoria depositata in data 25/7/2019, l’Associazione ricorrente ha rappresentato che: “…in attuazione dei provvedimenti impugnati proprio con il presente ricorso, l’Università ha illegittimamente proceduto all’ammissione e verosimilmente all’immatricolazione/iscrizione diretta al II anno del corso di laurea in Fisioterapia, senza previo superamento del test di accesso, di due massofisioterapisti diplomatisi certamente dopo il 1999, ovvero -OMISSIS-. 
Conseguentemente, con il ricorso n. RG 1330/2019, AIFI ha chiesto a codesto Ecc.mo TAR, previa sospensione dell’efficacia dei loro effetti, l’annullamento dei provvedimenti – ad oggi non ancora noti – di ammissione, immatricolazione ed iscrizione al II anno del corso di laurea in Fisioterapia dei due soggetti ammessi”.
Considerato, quindi, che la stessa ricorrente giustifica la permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso in epigrafe affermando un rapporto di presupposizione/consequenzialità fra gli atti qui impugnati e “i provvedimenti di ammissione/immatricolazione/iscrizione dei massofisioterapisti, impugnati da AIFI con il ricorso n. RG 1330/2019” (così la memoria di AIFI già citata).
Considerato che, per il ricorso n. 1330/2019 r.g. T.A.R. Milano, attualmente pendente in fase cautelare, è stata disposta la trattazione nel merito per l’udienza pubblica del 19/5/2020.
Ritenuta opportuna la trattazione congiunta dei ricorsi nn. 2575/2017 e 1330/2019 allo scopo di valutare la sussistenza dei presupposti per la riunione dei ricorsi medesimi», ha fissato la trattazione del ricorso alla stessa udienza pubblica del 19/5/2020, per la quale era già stata fissata la trattazione nel merito del ricorso n. 1330/2019.
14) In vista dell’udienza pubblica, con memoria del 14.04.2020 la resistente, quanto al ricorso n. 2575/2017, ha ribadito l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, riguardando l’impugnazione regole adottate dall’Università prima della chiarificazione giurisprudenziale, ricomprese in provvedimenti che hanno ormai cessato di produrre effetti e la cui impugnazione, se mai sorretta da un effettivo interesse, dev’essere quanto meno dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse dopo che l’Università, prendendo atto della citata decisione dell’Adunanza plenaria, ha ripristinato la prassi sfavorevole all’ammissione dei diplomati in massofisioterapia al corso di laurea in Fisioterapia, senza previo superamento della prova selettiva.
14.1) In precedenza, nello stesso ricorso n. 2575/2017 r.g., la resistente ha allegato (sub documento n. 2, depositato il 19.06.2019), il Regolamento di Ateneo per il Corso di laurea in Fisioterapia per l’anno accademico 2018/2019, ove – modificando le regole previgenti -, non sarebbe più previsto alcun esonero dal test d’ingresso per la fattispecie per cui è causa. 
14.1.1) In esse, in dettaglio, è stato previsto, quanto ai «Requisiti di ammissione», che
– «1. Per essere ammesso al Corso di Studio lo studente deve essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore quinquennale, richiesto dalla normativa vigente, o di altro titolo di studio conseguito all’estero ritenuto idoneo. 
2. L’accesso al Corso di Studio è programmato a livello nazionale ai sensi della Legge 264 del 2 agosto 1999. Il numero di posti viene fissato annualmente con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
L’ammissione al Corso di Studio avviene attraverso una prova concorsuale, la cui data e modalità di svolgimento sono definite annualmente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e pubblicati in apposito bando emanato dall’Ateneo. Non sono previste verifiche della preparazione di base né programmi di recupero di eventuali debiti formativi» (cfr. art. 6 del citato Regolamento); e, quanto ai «Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti», che: 
– «… a) Eventuali crediti acquisiti in pregresse carriere di studio, potranno essere riconosciuti sulla base di quanto stabilito dall’articolo 49 del Regolamento didattico di Ateneo. 
b) Lo studente che effettua un Passaggio o un Trasferimento, può richiedere alla Segreteria Studenti il riconoscimento dei CFU acquisiti in Corso di Studio precedenti, depositando una dettagliata documentazione che certifichi gli esami svolti con relativo voto ottenuto, i CFU maturati nonché i programmi dei corsi sostenuti. 
c) Una apposita Commissione Didattica nominata dal Corso di Studio sulla base della documentazione fornita, effettuerà per ciascun caso una valutazione che tenga in considerazione: 
i CFU acquisiti; 
il contenuto delle attività formative svolte e la loro coerenza con il Piano 
formativo vigente; 
la quantità dei crediti acquisiti che possono essere riconosciuti nell’ambito delle 
attività formative previste nel Corso di Studio; 
la comparazione con le attività svolte e quelle previste dal Corso di Studi. 
d) La Commissione redigerà una relazione dove saranno riportate le motivazioni favorevoli o contrarie al riconoscimento dei CFU acquisiti, formulando eventuali integrazioni per il raggiungimento dei CFU previsti per ogni singola attività. La relazione sarà poi discussa in Consiglio Didattico che provvederà alle delibere. 
2. Passaggi e trasferimenti 
a) La richiesta di passaggio da un diverso Corso di Studio del medesimo Ateneo o il trasferimento da parte di altro Ateneo, presuppongono il superamento della prova di ammissione e la collocazione in posizione utile nella graduatoria per quanto riguarda l’iscrizione al 1° anno di corso» (cfr. art. 16 del citato Regolamento). 
15) Con memoria, depositata sempre in data 14.04.2020, ma nel ricorso n. 1330/2019 r.g., l’Università ha eccepito la irricevibilità del ricorso stesso per tardività, contestando l’ancoraggio della decorrenza del termine di decadenza per l’impugnazione delle ammissioni del 2017 al momento in cui l’associazione si sarebbe, tardivamente, attivata per acquisirne conoscenza. Si sottolinea, poi, nel merito, la rilevanza ostativa all’accoglimento del gravame dell’affidamento ingenerato nei controinteressati circa la validità ed efficacia del corso medio tempore frequentato e degli esami sostenuti.
16) In replica, la ricorrente ha ribadito il proprio interesse alla coltivazione del ricorso n. 2575/2017 r.g., in quanto, proprio sulla scorta delle regole con esso impugnate, sarebbero stati adottati i provvedimenti di ammissione senza previo superamento del test d’ingresso dei massofisioterapisti -OMISSIS-, impugnati con il ricorso n. 1330/2019 r.g. 
17) Nell’udienza tenutasi il giorno 19 maggio 2020, ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6 del decreto-legge 17.03.2020 n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24.04.2020 n. 27, le citate cause – nn. 2575/2017 e 1330/2019 r.g. – sono state trattenute in decisione.
18) Preliminarmente, il Collegio deve disporre, ricorrendone i presupposti ai sensi degli artt. 70 e 43 comma 3 c.p.a., la riunione del ricorso n. 1330/2019 r.g. al ricorso n. 2575/2019 r.g., in considerazione degli evidenti profili di connessione soggettiva (stesse parti ricorrente e resistente) e oggettiva (trattandosi di atti afferenti la medesima vicenda sostanziale).
19) Sempre in via preliminare, il Collegio deve soffermarsi sulle eccezioni sollevate da parte resistente, iniziando, per ragioni di comodità espositiva, da quella di irricevibilità, dedotta nel ricorso n. 1330/2019.
19.1) L’Università ha, in particolare, eccepito la tardività dell’impugnazione delle ammissioni dei due controinteressati, siccome risalenti a fine 2017 ma impugnate soltanto a fine maggio 2019.
19.2) Al riguardo, il Collegio ritiene utile rammentare che, nel ricorso n. 2575/2017 r.g., l’esponente ha impugnato, senza contestuale richiesta di misura cautelare, con il ricorso introduttivo, le regole di ammissione pubblicate nel 2017 per l’a.a. 2017/20018 e, a seguire, con i motivi aggiunti, le regole contenute nel bando pubblicato nel 2018 per l’a.a. 2018/2019. 
Solo il 13.11.2018 l’Associazione ha proposto la domanda cautelare, che questo Tribunale, con ordinanza n. 1754, del 13.12.2018, ha respinto, facendo essenzialmente leva sull’assenza del «prescritto periculum in mora, in quanto i termini fissati per le ammissioni dagli atti impugnati sono ormai scaduti, escludendo così che vi sia una esigenza attuale di disporne “l’immediato blocco” (cfr. istanza cautelare in atti)», oltre che sulla circostanza, pure indicata nella medesima ordinanza, «che dagli atti impugnati non sembra affatto emergere la presenza di posti disponibili, ai fini delle ammissioni di cui trattasi».
La ricorrente ha, quindi, atteso sino al 5 febbraio 2019 prima di attivarsi al fine di verificare se, nei termini fissati dai rispettivi bandi, vi fossero state delle ammissioni in assenza del test d’ingresso a favore di massofisioterapisti. Risale, infatti, al 6 febbraio 2019 la trasmissione della domanda di accesso, sopra specificata sub n. 7, all’Università di Pavia, a cui ha fatto seguito, rispetto agli atti ostesi, la proposizione di autonomo ricorso (n. 1330/2019 r.g.).
19.3) In siffatte evenienze, reputa il Collegio che l’eccezione di tardività, sollevata da parte resistente, sia fondata.
Le cd. regole del 2017, impugnate con il ricorso n. 2575/2017, individuavano chiaramente la scansione procedimentale delle ammissioni (cfr. l’allegato n. 1 al ricorso, già citato, alle pagine 4 e ss.) a partire dalla data entro la quale dovevano pervenire le domande, il 29 settembre 2017, e a finire con la data di pubblicazione della graduatoria (dopo il 3 novembre 2017).
La necessità dell’Ateneo di avviare le lezioni entro l’anno 2017 rendeva del tutto esigibile, in quanto conforme alle regole di diligenza, l’attivazione della ricorrente per l’acquisizione degli esiti del procedimento svolto dall’Università per determinare le ammissioni all’a.a.2017/2018, una volta concluso il procedimento stesso.
L’individuazione del dies a quo dell’impugnativa degli esiti della procedura de qua richiede, infatti, il necessario bilanciamento tra l’interesse alla rapida definizione del giudizio (e, dunque, alla stabilizzazione degli effetti della procedura) e quello al corretto svolgimento del diritto di difesa.
In tal senso, il Collegio ritiene che, un ragionevole punto di equilibrio debba rinvenirsi nell’individuare il dies a quo per l’impugnazione degli esiti della procedura selettiva o, comunque, per la proposizione dell’istanza di accesso agli atti relativi ai predetti esiti, in corrispondenza della conclusione della procedura stessa, il cui termine andava agevolmente ricavato dalla lex specialis. 
Ciò, tenuto anche conto che, da un lato, in linea generale, la piena conoscenza del provvedimento lesivo, da cui scaturisce in capo all’interessato l’onere di impugnazione giurisdizionale entro il relativo termine decadenziale, si verifica con la conoscenza degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo (Autorità emanante, contenuto dispositivo e suo effetto lesivo) e, dall’altro, con specifico riguardo alla fattispecie concreta, i profili di illegittimità dedotti contro i ridetti esiti si sostanziano ed esauriscono nell’invalidità derivata, già oggettivamente ricavabile dalla comunicazione della copertura dei due posti disponibili mediante i primi due candidati, utilmente collocati nella graduatoria, aggiornata al 28.11.2017, versata in atti da parte ricorrente (unitamente al verbale del 24/25 ottobre 2017, di valutazione delle carriere dei candidati in possesso del titolo di Massofisioterapista, che all’ultimo capoverso la richiama).
Il contemperamento delle esigenze difensive con quelle volte ad assicurare stabilità e certezza agli atti amministrativi esclude, allora, che si possano ritenere gli esiti della procedura in questione soggetti sine die ad un’eventuale impugnativa giurisdizionale, attraverso l’utilizzo ad libitum dello strumento dell’accesso (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 10.06.2016, n. 1163; T.A.R. Calabria, sez. st. Reggio Calabria, 06/04/2016 n. 358). 
La giurisprudenza spesso richiama, al riguardo, il brocardo “diligentibus iura succurrunt”, per evidenziare, specie in materia di impugnazione degli interventi edilizi da parte del vicino, il preciso onere di attivarsi tempestivamente secondo i canoni di buona fede in senso oggettivo, senza differire, in assenza di valide ragioni, l’impugnativa del titolo alla fine dei lavori, quando ciò non sia oggettivamente necessario ai fini impugnatori (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 06.02.2017, n. 302; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, sent. 21/12/18 n. 7275).
Ad analoghe considerazioni, con le relative conclusioni, deve pervenirsi nella fattispecie in esame, dove la ricorrente, lungi dall’attivarsi tempestivamente per acquisire, da parte dell’Università, le necessarie informazioni in ordine agli atti lesivi conseguenti a quelli impugnati con il ricorso n. 2575/2017 – atti di cui poteva ragionevolmente prevedere il perfezionamento entro il mese di novembre 2017, all’esito della procedura selettiva relativa all’a.a.2017/2018 -, ha atteso il mese di febbraio 2019 per formulare la surrichiamata istanza di accesso agli atti.
Ne consegue che, l’impugnazione degli atti ostesi dall’Università, avvenuta con ricorso n. 1330/2019 r.g., depositato il 21 giugno 2019, ad oltre un anno dalla conclusione della relativa procedura selettiva, si rivela senz’altro tardiva e, dunque, irricevibile.
19.4) Solo per completezza, va rammentato che, tali atti (impugnati col ricorso 1330/2019 r.g.), pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto precedente (le cd. regole del 2017, impugnate nel ricorso 2575/2017 r.g.), non ne costituiscono conseguenza inevitabile, poiché la loro adozione implica nuove e ulteriori valutazioni di interessi, sicché – secondo ampia e [#OMISSIS#] giurisprudenza – l’immediata impugnazione dell’atto presupponente non fa venire meno la necessità di impugnare l’atto successivo, pena la improcedibilità del primo ricorso. Non trattandosi, infatti, di atti meramente consequenziali o puramente esecutivi, l’utile impugnazione dell’atto presupposto ha effetto viziante, ma non senz’altro caducante il secondo (cfr., ex multis, CGARS 01.08.2019, n. 721; Cons. Stato, V, 28 luglio 2015, n. 3708).
20) Dalla irricevibilità del ricorso n. 1330/2019 r.g. consegue l’improcedibilità del ricorso n. 2575/2017 r.g., come correttamente eccepita da parte resistente.
20.1) Le regole per l’ammissione agli anni successivi, impugnate col ricorso 2575/2017, infatti, sono state cambiate su iniziativa della stessa Università, dopo la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 16/2018, per cui nessuna utilità può ritrarre l’istante dall’annullamento di dette regole, non più vigenti. 
Più in dettaglio, sulle regole per l’a.a. 2017/2018, impugnate con il ricorso introduttivo, come già detto, le due ammissioni adottate in attuazione delle regole in questione, tardivamente contestate con il ricorso n. 1330/2019, sono divenute inoppugnabili, mentre, quanto alle regole per l’a.a. 2018/19, impugnate con i motivi aggiunti, le stesse, stando a quanto allegato e documentato da parte resistente, non hanno portato in sede attuativa ad alcuna ammissione di massofisioterapisti prima del loro definitivo superamento, per iniziativa della medesima resistente.
21) Conclusivamente, quindi, il Collegio, previa riunione del ricorso n. 1330/2019 al ricorso n. 2575/2017, dichiara irricevibile il primo e improcedibile il secondo.
22) I mutamenti della giurisprudenza rispetto alla questione dirimente, risolta dall’Adunanza Plenaria in corso di causa (quanto al ricorso n. 2575/2017), il particolare andamento processuale delle due cause, come sopra riepilogato, e la definizione in [#OMISSIS#] dei gravami, giustificano la compensazione delle spese di lite fra le parti. 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione del ricorso n. 1330/2019 al ricorso n. 2575/2017, dichiara irricevibile il primo e improcedibile il secondo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i controinteressati, -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Celeste Cozzi, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 27/05/2020

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.