Consiglio di Stato, Sez. I, 12 novembre 2020, n. 65 TAR Lombardia, Milano, Sez. III [Duplicato]

Abilitazione scientifica nazionale - Obbligo di motivazione del diniego

Data Documento: 2020-11-12
Area: Giurisprudenza
Massima

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Contenuto sentenza

N. 03532/2020REG.PROV.COLL.
N. 00630/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 630 del 2014, proposto da 
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
contro
[#OMISSIS#] Bottari, rappresentato e difeso dall’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Belli n. 27; 
nei confronti
Massimo Ricci, [#OMISSIS#] D’Angelo, [#OMISSIS#] Aquilino, Massimo Mantovani, [#OMISSIS#] Frezza, [#OMISSIS#] Buonpane, Tarquinia Mastroianni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Giordano V., [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Novello, Angelo Biagetti, [#OMISSIS#] Liberati, [#OMISSIS#] Notaro, [#OMISSIS#] Pilotti, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Martino, Nazzareno Bonfatti M., [#OMISSIS#] De Acutis non costituiti in giudizio; 
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I BIS n. 7206/2013, resa tra le parti, concernente la mancata ammissione al corso di formazione per l’accesso alla qualifica di dirigente del ruolo dei dirigenti del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Visto l’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. n. 27 del 2020, con il quale sono state adottate nuove misure per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenente gli effetti in materia di giustizia amministrativa;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Bottari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza con modalità da remoto del giorno 28 maggio 2020 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – La controversia in esame attiene allo scrutinio per merito comparativo per l’ammissione al Corso di formazione per l’accesso alla qualifica di Primo Dirigente (11 posti con decorrenza 1° gennaio 2006 e 5 posti con decorrenza 13/7/2006), nella quale l’appellato si era collocato in posizione non utile (25° posto).
La vicenda è stata segnata da diverse pronunzie del T.A.R. e del Consiglio di Stato:
– con una prima sentenza n. 5696/2009 Il T.A.R. Lazio, accoglieva il ricorso dell’odierno appellato in relazione all’omessa valutazione di alcuni incarichi;
– l’Amministrazione, nella seduta del 6 luglio 2010, procedeva quindi al riesame della posizione del dipendente che, all’esito della nuova valutazione, si è collocato al 19° posto (doc. D), non utile rispetto ai 16 posti disponibili;
– a seguito di nuovo gravame, il T.A.R. del Lazio con sentenza n. 33298/2010 respingeva il ricorso, ritenendo che l’Amministrazione avesse dato puntuale esecuzione alla prima sentenza;
– nel giudizio instauratori in sede di appello, instauratosi, questo Consiglio, con sentenza n. 6719/2011 accoglieva i motivi di [#OMISSIS#] in riferimento alla mancata notifica a tutti i controinteressati, rinviando al primo giudice;
– il T.A.R. Lazio, all’esito della rimessione, pronunziava la sentenza n. 7206/13, accogliendo il ricorso ritenendo che non vi fosse margine per l’Amministrazione per valutare negativamente i titoli di cui al primo giudizio;
– pertanto, era notificata la predetta pronunzia assieme ad un giudizio per l’esecuzione;
– avverso tale sentenza si instaurava il presente giudizio di appello, nel quale questa Sezione si pronunziava negativamente sulle richieste cautelari del Ministero appellante.
Il Ministero appellante svolge in questa sede i motivi che seguono.
1 – Inammissibilità del ricorso, poiché sarebbe stato originariamente notificato solo a tre Funzionari classificati, rispettivamente, al 3°, 10° e 11° posto della graduatoria, dunque – secondo l’assunto di parte appellante – originariamente non notificato ad alcun controinteressato effettivo, ovvero a nessun soggetto con una “posizione di controinteresse … a mantenere la propria posizione” e conseguentemente a contrastare il ricorso; il ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso introduttivo quantomeno ad uno tra coloro che, si erano classificati dalla dodicesima posizione in poi, avendo egli o assunto il diciannovesimo posto in graduatoria.
2 – Erroneità della sentenza laddove ha ritenuto che l’Amministrazione dovesse necessariamente attribuire un punteggio utile agli incarichi originariamente non valutati, spettando tale valutazione unicamente alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione medesima. Erroneamente il primo giudice concludeva invece nel senso che spettassero all’odierno appellato i seguenti punti: “- pt. 0,13 per l’incarico di presidente commissione collaudo impianto di condizionamento locali vv. 1997″; – pt. 0,15 per l’incarico di “presidente della commissione collaudo lavori imbiancatura caserma 1997″; – pt. 0,10 per la docenza al seminario sulla sicurezza antincendio presso il Politecnico di Milano; – pt. 0,40 per l’incarico di componente di commissioni esaminatrici per addetti antincendio anni 1997, 1998,1999, 2003; – pt. 0,15 per l’incarico di presidente della commissione di valutazione domande di gara servizio ristorazione 200.5”; – pt. 0,15 per l’incarico di “presidente di commissione fuori uso fuori servizio 2003”; – pt 0,30 per l’incarico di “componente commissione provinciale prevenzione e sicurezza scolastica anni 1997-1998”; – pt. 0,30 riconosciuti dalla stessa PA nella memoria difensiva”. Avrebbe sbagliato, dunque, il giudice di primo grado nel ritenere che spettasse un totale di ulteriori punti 1,40, i quali, sommati ai punti 6,003, conseguiti dal ricorrente per la Categoria 2 Incarichi, comportasse il punteggio complessivo di 7,403 con la conseguente collocazione in graduatoria nella posizione utile dodicesima e l’ammissione al corso di formazione.
3 – Conseguentemente, erroneità della sentenza laddove non ha ritenuto legittima la delibera gravata sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 10 febbraio 2003. Alla luce di tali criteri, infatti, gli incarichi valutabili erano solo quelli conferiti con formale provvedimento dell’Amministrazione di appartenenza o di quella presso cui l’impiegato presta servizio, e quelli che non rientravano nelle normali mansioni di ufficio, ovvero determinavano un rilevante aggravio di lavoro o presupponevano una particolare competenza tecnica, o l’assunzione di particolari responsabilità. Per ogni singolo incarico potevano essere attribuiti fino a p. 1, tenendo conto della rilevanza, dell’utilità per l’Amministrazione nonché della gravosità dell’incarico stesso.
Per quanto concerne i collaudi, il riconoscimento della particolare competenza tecnica non poteva essere desunto dall’identica o simile denominazione del tipo di collaudo, dovendo rilevare ulteriori concreti elementi dai quali si potesse evincere, oltre alle concrete modalità di espletamento dell’incarico, l’effettiva competenza tecnica, la gravosità dell’incarico stesso e l’assunzione di particolari responsabilità.
Il ricorrente, di contro, avrebbe trasmesso le sole lettere di conferimento degli incarichi, dove si legge genericamente “Nomina Commissione di Collaudo lavori di installa pione impianto di condizionamento” – “Nomina Commissione di Collaudo lavori di imbiancatura caserma centrale”, sì da non consentire adeguatamente la consistenza dell’incarico ai fini della sua valutazione, differentemente da altri candidati.
Ancora l’incarico di docente al seminario ‘La sicurezza antincendio” presso il Politecnico di Milano (2004) (all. 8) si configurerebbe, all’esame degli atti, quale “mera” partecipazione ad un seminario, rivolto ad utenza esterna, svoltosi in una sola giornata ed in orario pomeridiano; mentre la valutazione delle docenze sarebbe a
Pubblicato il 04/06/2020